La lesione dell’onore, della reputazione e dell’identità personale: rimedi

La lesione dell’onore, della reputazione e dell’identità personale esige rimedi diversi secondo i caratteri del fatto e del mezzo offensivo.

L’immissione nel circuito informativo di notizie false o calunniose può determinare danni patrimoniali e non patrimoniali. Il risarcimento è un rimedio importante a tutela della persona, soprattutto alla luce della recente evoluzione giurisprudenziale che ha riguardato l’art. 2059 c.c.

A esso si affianca, in certi casi, in funzione riparatoria, la pubblicazione di dichiarazioni e rettifiche (art. 8 l. n. 47/1948; art. 32 d. lgs. n. 177/2005) e l’ordine del giudice di dare pubblicità alla sentenza mediante inserzione o comunicazione (art. 120 c.p.c.).

Talvolta, però, l’eliminazione o la correzione del dato falso può essere insufficiente, ove il medesimo dato sia entrato, tramite la rete Internet, in un circuito planetario. Occorrerà, in tal caso, creare un sito al quale consegnare la propria vera identità, al fine di renderla conoscibile dagli stessi portali dove si trova la notizia falsa.

Naturalmente, com’è stato autorevolmente osservato, «la tutela dei diritti della personalità dovrà essere quanto più possibile preventiva, diretta a impedire la violazione o la sua continuazione; (…) dovrà avere contenuto inibitorio».

Sotto il profilo della tutela ex post, invece, di certo il pregiudizio della reputazione nuoce alla sfera emotiva, ma talvolta esso si proietta anche sulla vita sociale della vittima, alterandola in senso deteriore. Ciò può verificarsi a prescindere dalla lesione della salute psico-fisica. Siamo sul piano del danno non patrimoniale il quale comprende due aspetti entrambi risarcibili: morale e alla vita di relazione.

Certo è che il danno in parola, attenendo al dolore e alla sofferenza, non è facilmente quantificabile. Manca, diversamente dal danno biologico che si avvale della percentuale d’invalidità, un criterio cui ancorare il risarcimento. Vi è, tuttavia, la necessità di individuarlo al fine di realizzare la pari dignità delle vittime, salvaguardando, allo stesso tempo, la loro diversità così da realizzare il giusto equilibrio tra uguaglianza formale e sostanziale.

A tale riguardo, è particolarmente efficace l’analisi che muove dalla considerazione congiunta delle funzioni del risarcimento e del contenuto dei danni non patrimoniali.

Quanto al primo profilo, vivace è il dibattito sul possibile scopo punitivo del danno morale e, specificamente, se esso possa connotare l’an o il quantum del risarcimento incrementandone, in quest’ultima ipotesi, l’ammontare.

Articolo estratto da I LIMITI ALLA CRITICA, ALLA SATIRA E ALL’ESERCIZIO DELL’ARTE di Antonio Gorgoni.

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