Tax Credit cinema: come funziona

Il tax credit (credito d’imposta), prevede la possibilità di compensare debiti fiscali (quali ad esempio: Ires, Irap, Irpef, Iva, contributi previdenziali e assicurativi) per un credito maturato a fronte di un investimento nel settore cinematografico.

A chi spetta il tax credit?

Destinatari del tax credit sono:

  1. le imprese di produzione e distribuzione cinematografica,
  2. gli esercenti cinematografici,
  3. le imprese di produzione esecutiva e post-produzione (industrie tecniche),
  4. le imprese non appartenenti al settore cineaudiovisivo associate in partecipazione agli utili di un film dal produttore di quest’ultimo.

tax credit cinema

In particolare il credito di imposta viene riconosciuto:

  • alle imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva (estendendo l’incentivo fiscale anche alle imprese di produzione audiovisiva generalmente considerate). Per accedere alle agevolazioni fiscali, le imprese di produzione devono chiedere alla direzione generale per il Cinema il riconoscimento dell’eleggibilità culturale dei film prodotti. I film in oggetto sono sottoposti a un test di eleggibilità che ne assicura la matrice culturale italiana o europea (tabella A del decreto 7.5.2009). Viene effettuata una specifica istruttoria tecnica, ricorrendo se necessario al parere della Commissione per la cinematografia;
  • alle imprese di distribuzione cinematografica ed audiovisiva, nella misura non inferiore al 15% e non superiore al 30% (fino ad arrivare al 40% in alcuni casi) delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive;
  • a favore delle imprese dell’esercizio cinematografico in misura non inferiore al 20% e non superiore al 40% delle spese complessivamente sostenute per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche e dei relativi impianti e servizi accessori, per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive da parte delle imprese di esercizio cinematografico;
  • alle industrie tecniche e di post-produzione, inclusi i laboratori di restauro, è riconosciuto un credito d’imposta non inferiore al 20% e non superiore al 30% delle spese sostenute per l’adeguamento tecnologico e strutturale del settore.
  • a favore delle imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione in relazione alle opere cinematografiche ed audiovisive o a parti di esse realizzate sul territorio nazionale, utilizzando mano d’opera italiana, su commissione di produzioni estere.

Il contratto di tax credit

Lo strumento giuridico utilizzato per il tax credit è il contratto di associazione in partecipazione tra produttore cinematografico e impresa esterna.

Nel contratto, gli utili spettanti all’investitore esterno non possono superare il 70% degli utili complessivi dell’opera cinematografica. L’estrema flessibilità del contratto di associazione in partecipazione consente di pattuire clausole che possano tutelare adeguatamente l’investitore (ad esempio partecipazione limitata od esclusa alle perdite, possibili way-out, percorsi privilegiati di recupero, ecc).

Il contratto di associazione in partecipazione si presta alla regolamentazione dell’apporto esterno da parte di un investitore.

Tale apporto si configura come un’opportunità perché:

  • permette di fruire di un credito d’imposta di entità rilevante (40%) che opera come una sorta di “ammortizzatore”, riducendo in modo considerevole i rischi di subire perdite dall’operazione, qualora il film avesse un bilancio complessivo in passivo;
  • la fruizione, una volta maturato il credito d’imposta, è immediata e facilmente monetizzabile con la compensazione sul modello F24 di contributi, Iva, imposte ecc;
  • gli eventuali utili successivi al recupero del 100% dell’apporto sono soggetti a tassazione agevolata del 5% come gli utili da partecipazione;
  • il credito di imposta è un ricavo non tassabile;
  • non si assume nessuna obbligazione nei confronti di terzi (art. 2551 c.c.) essendo il produttore l’unico responsabile della produzione del film;
  • pur non gestendo la produzione, l’investitore ha diritto a controllarne la realizzazione e il rendiconto finale.

La Legge di Stabilità per il 2016

La Legge di Stabilità per il 2016, in vigore dal 1° gennaio 2016, ha introdotto importanti novità al Tax Credit per il settore cinematografico ed audiovisivo.

Tra le principali novità:

  • Tax credit esterno: il credito d’imposta, riservato agli investitori “esterni” al settore cinematografico/audiovisivo che effettuano apporti in denaro nell’ambito di contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza agli utili, è ora stabilito nella misura massima del 40% dell’apporto. In precedenza era previsto in misura fissa del 40%. L’apporto dell’associato può essere relativo alla “produzione e distribuzione in Italia e all’estero” di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana. Viene quindi aggiunta la distribuzione (nazionale ed internazionale) tra le attività oggetto di investimento.
  • si estende il credito d’imposta per gli investitori esterni al settore cinematografico e audiovisivo (finora previsto per gli apporti in denaro per la produzione di opere nazionali) anche agli apporti per la distribuzione delle stesse in Italia e all’estero. Inoltre, si dispone che la percentuale del 40% indicata è la misura massima del credito d’imposta e che con un decreto ministeriale attuativo è possibile differenziare le aliquote di agevolazione;
  • si dispone che l’obbligo di spesa sul territorio italiano, previsto tra i requisiti per l’accesso al tax credit, è riferito solo alla produzione (non essendo effettivamente applicabile alla distribuzione all’estero);
  • si prevede la modulabilità delle aliquote del tax credit per la produzione, infatti, si passa, dall’attuale 15%, al range 15-30% e si innalza da 3,5 mln di euro a 6 mln di euro il limite massimo del beneficio riconoscibile alla singola azienda;

Tax Credit cinema

  • si prevede un’aliquota massima non superiore al 15% – e non più in misura pari al 15% -, quindi modulabile, per il tax credit per la distribuzione –  e viene soppressa la differenziazione delle aliquote fra opere riconosciute di interesse culturale e altre opere audiovisive. Inoltre, l’aliquota del tax credit spettante alle imprese di esercizio cinematografico viene elevata dal 30% ad un massimo del 40% – anche in tal caso modulabile – delle spese sostenute;
  • si estende l’ammissione al beneficio, che fino ad oggi era  prevista solo per le spese per impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale, anche alle spese per la ristrutturazione, l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale e dei relativi impianti e servizi accessori nonché  la realizzazione di nuove sale o il ripristino di quelle inattive, secondo le specifiche e nei limiti di quanto previsto nel decreto attuativo, prestando  particolare attenzione al fatto che la sala sia o meno storica , cioè, attiva prima del 1° gennaio 1980.

Decreti direttoriali del 31 Marzo 2020

Con i decreti direttoriali del 31 marzo 2020 sono pubblicati gli esiti delle istruttorie effettuate sull’ammissibilità delle richieste preventive di credito d’imposta pervenute per
  • la produzione cinematografica,
  • la produzione audiovisiva
  • gli investimenti nelle sale cinematografiche
  • delle richieste definitive pervenute per la distribuzione nazionale e internazionale – ai sensi del Capo II del “D.M. altri tax credit”.

Inoltre, con decreto direttoriale del 20 marzo 2020 sono pubblicati gli esiti delle istruttorie effettuate sull’ammissibilità delle richieste definitive pervenute per il bonus destinato agli esercenti che investono per il ripristino o la creazione di cinematografi. 

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