Copyright foto Facebook

Quando si parla di copyright foto Facebook bisogna tenere presente che pubblicare foto su Facebook o su un social in generale, non implica la cessione integrale dei diritti sulla fotografia.

Copyright foto Facebook: condividere foto su Facebook

Quando usi Facebook devi tenere presente questi concetti fondamentali:

  • Le condizioni generali di Facebook distinguono tra il concetto di IP (fotografie e video coperti dal diritto di proprietĂ  intellettuale degli utenti) e quello di contenuti semplici non coperti da tali diritti.
  • Impostando in modo corretto le condizioni generali di Facebook puoi limitare la visualizzazione dei tuoi contenuti e fare in modo che solo quelli nella tua cerchia di amici, iscritti a Facebook, possano visualizzare quello che hai pubblicato.
  • L’impostazione “Pubblica”sul tuo profilo Facebook non è una licenza generalizzata all’utilizzo; non vuole dire che i tuoi contenuti possono essere utilizzati e sfruttati senza il tuo consenso da chiunque acceda alla tua pagina.
  • L’utente cede a Facebook (e non anche a terzi) la sola licenza non esclusiva, trasferibile, per l’utilizzo di qualsiasi contenuto IP pubblicato su Facebook o in connessione con Facebook (licenza IP).

Foto pubblicate su Facebook

Nel caso di un’immagine pubblicata sul profilo Facebook occorre distinguere:

  • i contenuti IP pubblicati da un utente e
  • i contenuti condivisi.

Nel primo caso di immagini pubblicate da un utente, il nome è associato all’attività di pubblicazione e non espressamente alla titolarità dei diritti sul contenuto.

Nel secondo caso l’utente non è titolare dei diritti. Infatti la pubblicazione di una fotografia nella pagina personale di Facebook non costituisce, di per sé, prova della titolarità dei diritti di proprietà intellettuale su quel contenuto. Tale aspetto, in mancanza di prove contrarie, può assurgere a presunzione grave, precisa e concordante sulla titolarità dei diritti fotografici in capo al titolare della pagina nella quale sono state pubblicate le fotografie. La sopra citata presunzione comporta l’inversione dell’onere della prova a carico di chi ha scaricato da Facebook le fotografie e le ha usate. La responsabilità per la riproduzione abusiva delle fotografie ricade non solo sulla persona che ha scaricato e consegnato le fotografie, per esempio ad un giornale che poi le ha pubblicate, ma anche sullo stesso giornale che non ha attivato alcun tipo di controllo finalizzato ad appurare che il fornitore delle fotografie fosse l’effettivo titolare dei diritti fotografici e non ha preteso una liberatoria sui diritti inerenti alle immagini al momento della consegna delle foto.

Dunque:

  • se posti una fotografia su Facebook non perdi i diritti d’autore sulla foto;
  • devi comunque provare di essere il  titolare dei diritti d’autore sulla fotografia, perchĂŠ il solo fatto di averla pubblicata sul tuo profilo è un indizio ma non una prova della titolaritĂ ;
  • chi utilizza le foto scaricandole dal tuo profilo ha l’obbligo di attivarsi almeno per chiederti se le foto sono tue e, di conseguenza, una liberatoria per utilizzarle.

Condivisione foto Facebook: a chi appartengono le foto pubblicate su Facebook?

Il Tribunale di Roma condanna un quotidiano al risarcimento dei danni patrimoniali e morali per violazione del diritto di autore in relazione alla pubblicazione, senza autorizzazione, di fotografie scaricate da un profilo pubblico di Facebook di un ragazzo.

La sentenza del Tribunale di Roma ha provato a fare ordine sulla materia sancendo un principio ben preciso: la pubblicazione di foto su Facebook nella pagina di chi le ha scattate “non comporta la cessione integrale dei diritti fotografici” e dunque, in caso di indebita appropriazione, viene riconosciuto “il danno per violazione del diritto d’autore.”

Secondo la corte, anche se l’impostazione di un singolo contenuto su Facebook è regolata su pubblica, questo è comunque coperto “da diritti di proprietà intellettuale degli utenti, rispetto ai quali l’unica licenza è quella non esclusiva e trasferibile concessa a Facebook.”

In particolare nella disposizione del Tribunale viene specificato che la libertà di utilizzo dei contenuti pubblicati dagli utenti con l’impostazione ‘pubblica’ “non costituisce licenza generalizzata di utilizzo e di sfruttamento dei contenuti coperti da diritti di proprietà intellettuale in favore di qualunque terzo che accede alla pagina Facebook”.

Deve essere condannato al risarcimento dei danni patrimoniali e morali per violazione del diritto di autore, il quotidiano che proceda alla pubblicazione senza autorizzazione di fotografie scaricate da un profilo pubblico di Facebook di un ragazzo.

Si tratta di una delle prime sentenze nel nostro paese ad esaminare il profilo della titolarità dell’immagine fotografica realizzata e pubblicata da un utente sulla propria pagina personale di Facebook. La normativa, malgrado alcune modifiche, risulta datata e ancorata ai negativi e positivi stampati delle fotografie analogiche e pertanto non perfettamente adeguata alla complessità e velocità dello sviluppo di internet e agli strumenti tecnici di tutela preventiva (ad esempio: digital watermarks).

Copyright foto Facebook: Il Fatto

Un noto quotidiano nazionale pubblicava, a corredo di alcuni articoli sul fenomeno della movida notturna giovanile di Roma, delle fotografie che ritraevano delle ragazze cubiste nei locali notturni della capitale. Le fotografie venivano inoltre riprodotte anche in alcune trasmissioni televisive. Le fotografie erano state estrapolate da un profilo pubblico su Facebook di un ragazzo di Roma, autore delle stesse e pubblicate sul quotidiano senza alcuna autorizzazione, citazione della fonte e compenso di nessun tipo.

Gli avvocati dei genitori del ragazzo

Convenivano in giudizio il quotidiano, il direttore pro tempore, il giornalista autore degli articoli ed il soggetto terzo che aveva fornito le fotografie ed il relativo direttore responsabile per richiedere il risarcimento dei danni per violazione della normativa in materia di autore.

Copyright Foto Facebook: La prova

I legali provavano, attraverso prove testimoniali degli amici, che il ragazzo era l’autore delle fotografie, titolare originario dei diritti fotografici e che aveva caricato le stesse sul proprio profilo facebook pubblico.

I legali del quotidiano

Eccepivano che il ragazzo, a seguito della pubblicazione della fotografia, sul social network facebook aveva perso la titolarità dei diritti di autore sulle fotografie. La pubblicazione delle fotografie sui profili facebook, secondo i legali del quotidiano, comporta la cessione dei diritti da parte dell’autore e l’autorizzazione allo sfruttamento commerciale con la conseguenza che il ragazzo non può lamentarsi del fatto che esse siano riprodotte dalla stampa e da alcune trasmissioni televisive.

La decisione del Tribunale sul copyright foto Facebook

Il Tribunale ha stabilito che le fotografie in esame non costituivano opere dell’ingegno tutelate dal diritto di autore, ma semplici fotografie

immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale o sociale

prive del carattere creativo ma tutelate come tipici diritti connessi. Il Tribunale ha, pertanto, approfondito il profilo della cessione dei diritti fotografici delle sopra citate fotografie in favore del social network Facebook, prevista dalle condizioni generali del contratto, accettate dagli utenti al momento dell’iscrizione e ha stabilito che il ragazzo, malgrado la pubblicazione della fotografia su Facebook, è rimasto titolare dei diritti ed è legittimato a tutelare, in sede giudiziaria, i diritti esclusivi sulle sopra citate fotografie.

Insomma, l’unico che può arrogare un qualche ulteriore diritto rispetto all’autore (e a chi appare nello scatto) è Facebook stesso.

La sentenza si fonda sul presupposto, che in ogni caso dovrebbe sempre essere provato, che la pubblicazione di una fotografia nella pagina personale costituisce “presunzione grave, precisa e concordante” della titolarità dei diritti fotografici di chi ha aperto quel profilo. Ai fini del diritto di autore assumono un ruolo chiave i “digital watermarks” ovvero le filigrane digitali con il quale l’autore “firma” la foto.

In assenza di questi, l’onere della prova si inverte.

La pubblicazione di una foto sulla propria pagina social non costituisce, di per sé, prova della titolarità dei diritti di proprietà intellettuale su quel contenuto. Ma, si legge nella sentenza, “in questo caso spetta al riproduttore provare che la sua utilizzazione si è basata sul prelevamento di un file digitale non coperto dai diritti di proprietà intellettuale in capo a colui che ha pubblicato la foto su Facebook.“Il rischio della sentenza è che la stessa attribuisce una titolarità all’intestatario di un profilo per il solo fatto di aver effettuato la pubblicazione, senza ulteriore approfondimento sull’origine dello scatto.

L’unica cosa certa è che è illecito utilizzare un’immagine prendendola da un profilo e cosi utilizzarla con la scusa che se è stata postata su Facebook allora è in pubblico dominio e tutti la possono usare senza il consenso del titolare. Questo è il punto chiaro e di partenza dal quale poi dovranno certamente scaturire altri divieti dettati dalla tutela del diritto di immagine e della privacy. Rimangono in merito alla titolarità effettiva della fotografia, su come fare per stabilirla. È consuetudine che riviste e quotidiani attingano ai social network, da Facebook a Twitter fino a Instagram, per reperire materiale fotografico. Una procedura diventata prassi da tempo e basata sul falso presupposto che l’immagine, una volta online sul social, sia di dominio pubblico. Nel caso di specie comunque l’autore delle foto ha ottenuto il risarcimento del danno da parte di un quotidiano che aveva pubblicato le foto stesse senza alcuna autorizzazione. Al contrario la libertà di utilizzo “riguarda esclusivamente le informazioni e non i contenuti coperti da diritti di proprietà intellettuale”. A tal proposito la sentenza cita espressamente l’articolo 2 delle condizioni di licenza di Facebook nel quale si distingue “tra i contenuti coperti da diritti di proprietà intellettuale” (foto e video)  definiti “contenuti IP” (coperti da proprietà intellettuale) e i contenuti semplici non coperti da tali diritti. Il Tribunale ha riconosciuto la risarcibilità sia del danno patrimoniale che del danno morale connesso al mancato riconoscimento della paternità delle fotografie e, dunque, ha stabilito l’esistenza di un pregiudizio cagionato dalla pubblicazione delle foto senza l’autorizzazione dell’autore e senza l’indicazione del suo nome.

Condividere foto Facebook: Facebook è responsabile della condivisione di fotografie sulla sua piattaforma?

Secondo la fotografa Kristen Pierson Reilly, si lo è senza ombra di dubbio. La querelante è una fotografa professionista, esperta di questi singolari casi. Ha citato anche Twitter per aver condiviso una sua fotografia di Herman Li, senza la sua autorizzazione.

Facebook è responsabile per la condivisione di fotografie coperte da copyright?

Kristen Pierson Reilly ha intentato una causa contro Facebook presso il tribunale distrettuale di New York, dopo che ha visto rifiutato un suo reclamo DMCA (Digital Millennium Act), presentato nel marzo 2018. Kristen ha chiesto $ 150k di risarcimento danni per violazione di copyright. La particolare fotografia che ha causato problemi e ha portato a questa azione legale è una fotografia di Robert Nardolillo, un politico del Rhode Island. Kristen Pierson ha inviato una notifica di rimozione DMCA a Facebook quando la fotografia ha cominciato a girare su Facebook senza la sua autorizzazione o addirittura senza che lei venisse citata come autrice dello scatto.

La risposta di Facebook alla notifica di rimozione DMCA è stata la seguente:

Ciao, grazie per il tuo rapporto. Sulla base delle informazioni che hai fornito, non è chiaro che i contenuti che hai segnalato violino il tuo copyright. Sembra che il contenuto che hai segnalato sia utilizzato a fini di commenti o critiche. Per questo motivo, al momento non siamo in grado di agire sulla tua segnalazione

La risposta di Facebook ha lasciato la Pierson senza altra opzione: iniziare un giudizio contro Facebook sulla base del fatto che il social non ha rimosso il contenuto che viola il copyright anche dopo aver ricevuto la relativa comunicazione da parte della fotografa.

Facebook ha violato il copyright del querelante riproducendo pubblicamente la fotografia sul sito web. Facebook non è, e non è mai stato, autorizzato o a riprodurre, mostrare pubblicamente, distribuire e / o utilizzare la fotografia

Facebook condivisione foto: la condivisione di foto su Facebook, costituisce violazione di copyright?

Ci può essere di aiuto questa sentenza del 2016. Il sig. (…) ha promosso un procedimento Europeo per le controversie di modesta entità, chiedendo la condanna della convenuta L. al risarcimento dei danni subiti a seguito dell’indebito sfruttamento economico dell’opera fotografica da lui realizzata, allegando che:

  • la convenuta L. era una societĂ  specializzata nell’offrire servizi turistici in Italia, che aveva utilizzato con finalitĂ  pubblicitarie, sia sul proprio sito che sulla sua pagina Facebook, una fotografia realizzata dal sig. (…), fotografo di professione e titolare dei relativi diritti d‘autore, senza aver richiesto nĂŠ ottenuto da parte di quest’ultimo alcuna autorizzazione.
  • L’immagine era stata utilizzata almeno a partire dal 25 gennaio 2014 sul sito della convenuta, www.luxoitalia.com/package/fashion-and-love-milan-to-venice-experience/, nonchĂŠ attraverso un link che dalla propria pagina Facebook era diretto al sito di sua proprietĂ .
  • A seguito di numerose diffide, la convenuta aveva rimosso l’immagine dal proprio sito in data 13 novembre 2014 e da Facebook nel novembre 2015, contestando, tuttavia, in una missiva del 14 novembre 2014 qualsiasi violazione dei diritti di sfruttamento economico della relativa immagine, non essendo indicati su di essa gli estremi di cui all’art. 90 della legge d‘autore a tutela delle opere fotografiche.

Copyright foto Facebook: La Sentenza

Nel merito, la domanda proposta dall’attore è fondata. Le fotografie in esame rientrano nell’ambito di tutela delle fotografie semplici di cui agli artt. 90 e ss. l. a. L’attore, sul quale grava l’onere della prova nonostante la contumacia del convenuto, giusta quanto sopra rilevato, ha documentato che la fotografia in questione, scattata dallo stesso nel 2011, è stata pubblicata sul suo sito, munita dei requisiti di cui all’art. 90 della legge sul diritto d’autore e, in particolar modo, con l’indicazione dell’autore e del regime giuridico di circolazione da applicare (Creative Commons). Nel caso di specie, infatti, era consentito ai terzi il diritto di condividere, copiare e modificare liberamente l’immagine, a condizione che venisse indicata la paternità dell’opera, insieme ad un link al sito del titolare dei diritti, e che l’utilizzo dell’immagine non avesse pubblicità promozionale. Tali requisiti, pur non materialmente indicati sull’immagine fotografica, erano specificati immediatamente dopo la fotografia di cui è causa, come si evince dal doc. 5. Ciò è sufficiente dunque, a ritenere integrata la violazione del diritto connesso ‘autore da parte della convenuta, che ha illecitamente utilizzato l’immagine per fini pubblicitari e per finalità promozionali, per un periodo di tempo individuabile dal 25 gennaio 2014 sino al novembre 2014 e al novembre 2015, rispettivamente sul proprio sito e sulla sua pagina Facebook.

Il danno di Copyright Foto Facebook

Venendo alla quantificazione del danno, ritiene il Tribunale congruo assumere a parametro le tabelle 3A e 3B, relative all’utilizzazione pubblicitaria di un’opera su internet, del Compendio delle norme e dei compensi per la produzione di opere dell’arte figurativa, plastica e fotografica edito dalla Società italiana degli Autori ed editori (vd. doc. 15). Tenuto conto dei valori medi in esso indicati, in caso di violazioni e della durata delle violazioni, nonché dell’aumento determinato dalla mancanza del consenso, il danno è, dunque, liquidato, in moneta attuale, in Euro 1.920,00, oltre interessi legali dal 25 gennaio 2016.

(Milano, camera di consiglio del 26 maggio 2016, Depositata in Cancelleria il 30 maggio 2016, REPUBBLICA ITALIANA, TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D’IMPRESA – A -SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 3369/2016)

Facebook copyright foto: Distractify accusa 22 Words di rubare i suoi post virali di Facebook

Questo è Distractify. Probabilmente hai visto post virali come questo sotto nel tuo feed di Facebook:

Post su Facebook

Ti fa pensare, vero? Distractify è una delle tante aziende che competono per la tua attenzione online con messaggi come questo:

Post su FacebookI post sono molto curati e combinano testo scritto con una serie di foto o video, di solito prese dai social media.Post su FacebookMa perchÊ questi messaggi compaiono nel tuo feed? Di solito non è perchÊ i tuoi amici li hanno condivisi. È perchÊ Distractify paga Facebook per la tua attenzione e il suo posizionamento. Distractify con altri fornitori di contenuti virali per il posizionamento. Non paga solo Facebook. Cerca di piazzare contenuti anche su altre piattaforme social e usa gli influencer che si impegnano, sempre dietro compenso, per il miglior posizionamento dei post. Il business funziona bene per tutti.

Ma Distractify ha un problema. Si chiama 22 words.

Anche 22 Words è entrato nel business del contenuto virale e usa gli stessi contenuti di Distractify. Distractify, quindi, ha deciso di fare causa a Brainjolt, la società di 22 Words. L’accusa mossa contro 22 Words è di rubare decine di post e di storie.

Messaggi simili a questo:

Post su Facebook

Distractify ha pubblicato una storia su Wyatt Hall e Kirsten Titus, due studenti di Brigham Young University che si sono lasciati su Spotify! 22 Words ha pubblicato la stessa identica storia. Stessi studenti BYU. Stessa playlist. Stessa risposta perfetta.

Non era la prima volta che succedeva. Per esempio ecco un altro post identico.

Stessa storia. Stesso testo. Stessa fotografia.

Secondo gli atti di causa di Distractify, 22 Words ha visto nei post un potenziale altissimo di viralità: obiettivi il traffico. Ecco perhcè 22 Words non si esprime con il proprio contenuto virale. Ma cosa peggiore, secondo Distractify, è che 22 Words ha la meglio nelle aste di traffico di Facebook: vince il diritto a mostrare il suo contenuto agli utenti di Facebook. Se questo dovesse continuare,  Distractify potrebbe non essere in grado di competere agli occhi di Facebook. Ed è per questo che Distractify ha citato in giudizio 22 Words.

Ma aspetta. Ti ricordi quel post degli studenti BYU che si sono messi su Spotify?

Si scopre, che sia Distractify che 22 Words hanno perso in quanto a velocitĂ  di postare il contenuto. Buzzfeed ha pubblicato la stessa storia virale di Spotify il giorno prima di Distractify.

Quindi chi “possiede” questo contenuto?

È Distractify? O 22 Words? Oppure Buzzfeed? Qualsiasi tra i tanti altri siti che hanno pubblicato la stessa  su di esso? Quindi, questo materiale, la storia di Distractify è protetta da copyright? E altri possono postare il contenuto stesso o simile senza violare il copyright di Distractify?

Copyright foto Facebook condividere foto: il caso Kim Phuc

Se vi fosse ancora di confusione fra social media e giornalismo, questo episodio chiarisce la differenza. La foto della bambina vietnamita in fuga, nuda e bruciata dal napalm dopo un bombardamento aereo nel 1972 sul suo villaggio, riscrive per la seconda volta la storia.

All’epoca contribuì ad accelerare il ritiro degli Stati Uniti dall’impopolare guerra in Vietnam. Oggi ha costretto Facebook a rivedere la sua politica sulle immagini di nudi.

Mark Zuckerberg ha detto che Facebook è

una tech company e non una media company cioè non si occuperà mai di contenuti, non ha quindi in mente di sostituirsi ai vecchi media.

Il social network dell’ultimo decennio ha le sue regole sulla nudità e la foto storica di Kim Phuc, la bambina di nove anni che scappa da un attacco al napalm durante la guerra in Vietnam, è rimossa dalla bacheca dello scrittore norvegese Tom Egeland che viene poi sospeso.

Dopo la ripubblicazione della foto, Facebook aveva inviato una comunicazione al giornale, invitando a rimuovere l’immagine o a pixellarla, perché mostra i genitali di una minore.

Diritto d'autore e Facebook

Al rifiuto del giornale, Facebook ha rimosso l’immagine, sospeso l’account di Egeland, rimosso anche l’articolo del giornale che parlava della questione e addirittura il post del primo ministro norvegese che aveva ripubblicato la foto invitando Facebook a riconsiderare le sue policy di pubblicazione.

Non prima di ricevere questo avviso da Facebook:

Quasiasi foto di persone in cui si vedono completamente nudi genitali, natiche e seni femminili, sarĂ  rimossa

L’intento di Egeland era un altro, aveva postato «sette fotografie che hanno cambiato il corso delle guerre» fra cui le piccole vittime vietnamite.

Un algoritmo di Facebook ha però considerato quella bambina nuda in lacrime per strada – simbolo delle atrocità di una guerra del secondo Novecento – appunto solo una bambina nuda, quindi un’immagine da rimuovere per tutelarne infanzia e dignità.

In Norvegia è nato un dibattito sulla libertà di espressione che Facebook ha negato.

Molti norvegesi hanno postato la foto in segno di protesta contro la censura del social network.

Ha postato anche il premier Erna Solberg, ed è stata censurata anche lei. Il primo ministro che ha visto rimosso il suo post ne ha scritto un altro in cui sostiene che una grande azienda come Facebook gestisce una piattaforma di comunicazione enorme, quindi deve prendersi delle responsabilità, esattamente quello che pochi giorni fa Zuckerberg ha detto di non voler fare.

Come reazione alla censura, la premier ha postato alcune famose foto storiche col bollino nero. Il senso della critica di Solberg è: se censuriamo queste immagini, i nostri figli non conosceranno la nostra storia comune.


La censura dei social newtwork

 

Cerchiamo di trovare il giusto equilibrio tra il permettere alle persone di esprimersi e il garantire alla community globale un’esperienza che sia sicura e rispettosa

fa sapere un portavoce di Facebook.

Le nostre soluzioni non saranno sempre perfette, ma continueremo a cercare di migliorare le nostre policy e il modo in cui le applichiamo

conclude il comunicato.

Gli uomini di Facebook hanno capito e, in serata, l’azienda ha diffuso un altro comunicato con cui faceva marcia indietro sulla bambina bruciata dal napalm. L’approccio è sempre burocratico, l’opposto dei nostri post, ma si ammette «normalmente si può presumere che la foto di una bambina nuda è pornografia e viola i nostri Community Standards, in alcuni paesi può essere qualificata anche come immagine pedopornografica. Ma in questo caso riconosciamo la storia e l’importanza mondiale dell’immagine icona che documenta un particolare momento nel tempo».

Nei prossimi giorni la foto di Kim tornerà sulle bacheche del mondo, Facebook promette di rivedere i meccanismi di condivisione, di impegnarsi a tutelare sempre la libertà di espressione e discutere di questi aspetti con gli editori. Le immagini pubblicate su internet non sono liberamente utilizzabili e per autorizzarne l’uso occorre il consenso del titolare .

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