Violazione diritto d’autore

Per approfondire l’argomento della violazione diritto d’autore, dobbiamo anzitutto ricordare che:

  • ci sono delle differenze quando si parla di violazione dei diritti d’autore in Italia e la violazione copyright in genere.
  • il diritto d’autore in Italia è disciplinato dalla Legge n. 633 del 22 aprile 1941, in materia di Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, ma anche dall’articolo 2577 c.c., rubricato Contenuto del diritto che  prevede che:

L‘autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge.

L’autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell’opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione

Violazione del diritto d’autore

I diritti che nascono dalla creazione di un’opera hanno una duplice natura. Infatti, ogni opera dell’ingegno dà vita a 2 tipi di diritti: i diritti morali e diritti patrimoniali. Parliamo dei paesi di civil law perché nei paesi di common law si parla solo di violazione copyright e nei paesi regolati dal common law non esistono i diritti morali d’autore. Ma torniamo all’Italia.

In caso di violazione di diritto d’autore, le conseguenze della violazione dipendono dalla natura del diritto che è stato leso.

Violazione dei diritti d’autore: conseguenze alla violazione dei diritti patrimoniali

Le conseguenze della violazione dei diritti patrimoniali sono diverse a seconda si tratti di illecito civile, amministrativo o di un reato doloso o colposo.

Illecito civile (artt. 158-167 l.d.a.)

È possibile tutelare l’opera in modo inibitorio e risarcitorio. La tutela è diversa a seconda che la  violazione sia presunta e da accertare o già avvenuta. Si può richiedere il ritiro dal mercato e la distruzione dei beni oggetto di plagio o contraffazione e un risarcimento regolato secondo i principi del danno emergente e del lucro cessante (artt. 1223-6-7 c.c.)

Illecito amministrativo (art. 174 l.d.a.)

Per l’illecito amministrativo è prevista una sanzione e, in alcuni casi, può comportare una sospensione dell’attività professionale o commerciale da sei mesi a un anno (153 l.d.a.).

Reato (art. 171-171nonies l.d.a.)

L’articolo 171 l.d.a. individua i casi in cui la violazione dei diritti patrimoniali di sfruttamento economico è di natura penale e, negli articoli successivi (171bis-nonies), stabilisce la conseguenza prevista che può essere

  • di natura pecuniaria (multa),
  • la sospensione dell’attività commerciale e professionale e
  • nei casi più gravi la reclusione.

Violazione diritto d’autore e violazione dei diritti morali

I diritti morali d’autore trovano fondamento nell’art. 2 della Costituzione nonché nell’art. 27 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 10.12.1948. Sono strettamente legati alla persona dell’autore e vengono normalmente inquadrati tra i diritti della personalità; la loro specifica disciplina, contenuta negli artt. 20-24 e 142 della L. n. 633 del 1941 e dall’art. 2582 c.c., è diretta a tutelare sia interessi di natura patrimoniale che non patrimoniale.

Tra gli interessi patrimoniali discendenti dai diritti morali vanno considerati, come affermato dalla dottrina,

  • l’interesse a godere dalla gamma di vantaggi sociali ed economici che discendono dalla notorietà di creativo intellettuale;
  • quello a fruire dei vantaggi economici derivanti dall’essere indicato al pubblico quale autore;
  • quello a monetizzare l’indicazione di paternità offrendo di riferirla a chi sia disposto a pagare un compenso.

Tra gli interessi morali rientra in particolare quello ad acquisire e a conservare la reputazione derivante dalla corretta comunicazione agli altri delle proprie opere.

I diritti morali sono per loro natura imprescrittibili, irrinunciabili, inalienabili (l’eventuale cessione dei diritti di sfruttamento economico dell’opera da parte dell’autore a terzi non pregiudica il diritto morale, che rimane inalterato) e autonomi, nel senso di indipendenti dai diritti di sfruttamento economico.

Tra di essi va incluso innanzi tutto il diritto al riconoscimento della paternità dell’opera (art. 20 L. n. 633 del 1941), che si estrinseca:

  • nella facoltà di essere pubblicamente indicato e riconosciuto come autore dell’opera,
  • nella facoltà di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio la sua qualità di autore (art. 21.1 L. n. 633 del 1941),
  • nella facoltà di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, d) nella facoltà di disconoscere la paternità di un’opera.

Vi è inoltre il diritto all’integrità dell’opera (art. 20 L. n. 633 del 1941), che consiste nel diritto dell’autore ad essere giudicato dal pubblico per l’opera così come egli l’ha concepita e a conservare la reputazione che deriva dalla corretta conoscenza dell’opera, e conseguentemente ad opporsi non solo alle mutilazioni, deformazioni o altre modifiche dell’opera ma anche a qualsiasi modalità di comunicazione dell’opera che ne falsi la percezione e quindi il giudizio da parte del pubblico; nell’opera, infatti, si oggettiva e si realizza la personalità dell’autore, sicché il suo uso distorto, oltre ad incidere negativamente sull’immagine del suo autore, pregiudica l’interesse della collettività a una percezione corretta e veritiera di detta immagine (Tribunale Bologna 31/10/2014 [Diritto d’autore – Realizzazione di una scultura da cedersi a titolo gratuito – Violazione del diritto morale d’autore – Lesione del diritto all’integrità dell’opera – Risarcimento del danno])

Pur essendo inalienabili, i diritti morali di paternità, inedito, integrità possono essere utilizzati in modo improprio e sono classificati in base al grado di modifica del contenuto e del nome:

  • plagio: modifica di un’opera totale o parziale, tramite copia-incolla, modifiche e integrazione (es. cambiare i nomi di luoghi e personaggi di un romanzo) con attribuzione della paternità; in caso di plagio totale e “fedele” si parla di usurpazione;
  • contraffazione: sfruttamento economico dell’opera, senza apportare modifiche né l’attribuzione della paternità. (es: vendere copie illecite di un CD musicale);
  • plagio-contraffazione: sfruttamento economico di un’opera nella sua integralità con usurpazione della paternità.

Conseguenze alla violazione dei diritti morali

Secondo l’articolo 168 l.d.a., la violazione dei diritti morali comporta le stesse conseguenze dei diritti patrimoniali e possono essere esercitati in modo disgiunto o congiunto.

Violazione dei diritti patrimoniali e violazione del diritto d’autore

diritti patrimoniali di un’opera regolano il suo sfruttamento economico. In Italia sono validi sino a 70 anni dopo la morte dell’autore e riguardano la pubblicazione nelle varie forme, riproduzione, modifiche, trascrizioni e trasposizioni, esecuzioni, distribuzione – anche via internet –, pubblicità e tutte le attività indicate negli articoli 12-18 l.d.a. in cambio di un equo compenso.

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