Diritto di immagine della persona famosa: deroghe

La regola del consenso si può sintetizzare in poche righe cosi: tutte le volte che vuoi utilizzare la foto di una celebrità tieni presente che chiunque pubblichi abusivamente il ritratto di una persona nota è tenuto al risarcimento del danno. Infatti l’abusiva pubblicazione dell’immagine di un personaggio noto determina un danno di natura patrimoniale se la notorietà deriva da un’attività (per esempio nel campo dello spettacolo) cui si ricollega lo sfruttamento dell’immagine contro il pagamento di una somma di denaro.

Deroghe

La L.d.A., all’art. 97, prevede delle specifiche deroghe alla regola del consenso del soggetto ritratto, stabilendo che si può legittimamente prescindere dallo stesso, quando la pubblicazione dell’immagine è giustificata:

  • dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto della persona ritratta;
  • quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico;
  • da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali.

Tuttavia, la giurisprudenza è intervenuta più volte nel corso degli anni per regolamentare e disciplinare le deroghe di cui all’art. 97 L.d.A.

Diritto di immagine della persona famosa. La notorietà: necessaria ma non sufficiente

Con specifico riferimento alla riproduzione delle immagini della persona famosa è stato stabilito che la notorietà è necessaria, ma non sufficiente a giustificare l’assenza del consenso. È invece imprescindibile che la divulgazione dell’immagine risponda ad esigenze di pubblica informazione, ove con pubblica informazione si intende:

  • voler far conoscere al pubblico le fattezze di una persona notoria,
  • documentare visivamente le notizie che di questa persona vengono date al pubblico.

La pubblica informazione

Solo in  presenza di esigenze di pubblica informazione la divulgazione dell’immagine della persona notoria, anche in assenza del suo consenso, può essere considerata lecita. Una tale esigenza non sussiste nel caso di riproduzione dell’immagine di cantanti, attori o comunque personaggi celebri, su capi di abbigliamento che ha un evidente ed esclusivo fine di commercializzazione.

Non risponde ad esigenze di pubblica informazione la divulgazione di immagini ritraenti particolari fisici o aspetti di vita strettamente personali e privati di personaggi notori

Pubblicare, ad esempio, su giornali o riviste foto ritraenti la cellulite di una modella e di un’attrice o lo scambio di effusioni tra due persone famose non risponde a finalità di pubblica informazione. Diversamente gli editori di molte riviste c.d. di gossip o di cronaca rosa vorrebbero far credere, tentando di nobilitare a diritto all’informazione lo scopo meramente lucrativo perseguito attraverso la pubblicazione di foto volte solo a soddisfare la morbosa curiosità del lettori.

Gli scopi di pubblica informazione

Risponde invece a scopi di pubblica informazione idonea a legittimare la pubblicazione dell’immagine di un personaggio notorio a prescindere dal suo consenso, ritrarre lo stesso mentre svolge un’attività attinente all’ambito per il quale lo stesso è acquistato notorietà tra il pubblico.

Diritto di immagine della persona famosa

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