Diritto d’autore e tutelabilità delle opere dell’ingegno

Diritto d’autore e tutelabilità delle opere dell’ingegno. 

La legge n. 633 del 1941 non attribuisce alcuna rilevanza penale ad ogni lesione del diritto dautore ma soltanto alla lesione dei diritti relativi alle opere indicate nell’art. 1, ovvero alle opere dell’ingegno di carattere creativo, appartenenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, alla cinematografia, qualunque ne sia il modo e la forma di espressione, ai programmi per elaboratore, alle banche dati che costituiscono una creazione intellettuale dell’autore. Trib. Genova Sez. I, 07/02/2014

Il diritto d’autore protegge le opere dell’ingegno che posseggano carattere creativo. In particolare, sono comprese nella protezione del diritto d’autore:

  • le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
  • le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
  • le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
  • le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
  • i disegni e le opere dell’architettura;
  • le opere dell’arte cinematografica, muta o sonora; in merito a tale tipologia di opere interessanti sono, ad esempio, i casi sempre più frequenti del remake e del sequel. Attualmente, se si vogliono avere anche tali diritti è consigliabile indicarli nel contratto tra quelli oggetto di trasferimento;
  • le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia (ad esempio le fotografie realizzate con tecnologia digitale);
  • i programmi per elaboratore (il cosiddetto software), in qualsiasi forma espressi, purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dal diritto d’autore le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso;
  • le banche dati, che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto;
  • le opere del disegno industriale (in cui ricade il fenomeno del cosiddetto industrial design), che presentino carattere creativo e valore artistico.

Accanto alle opere originarie, il diritto d’autore protegge altresì le loro elaborazioni di carattere creativo quali: a) le traduzioni in altra lingua; b) le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica; c) le modificazioni ed aggiunte che costituiscano un rifacimento sostanziale dell’opera originaria; d) gli adattamenti; e) le riduzioni; f) i compendi; g) le variazioni non costituenti opera originale.

 

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