Il contratto di edizione

contratto di edizione

Il contratto di edizione o contratto editoriale di cui ti parlerò in questo articolo riguarda la stampa di libri o di opere letterarie in genere.

Se sei interessato al contratto di edizione musicale puoi leggere quest’altro articolo nel quale affronto il tema dei contratti discografici: https://www.dandi.media/il-contratto-edizione-musicale/ 

Ma torniamo al contratto di edizione.

Il contratto di edizione è l’accordo con il quale un autore concede a un editore il diritto di pubblicare per le stampe un’opera dell’ingegno (art. 118 l.d.a.).

L’oggetto del contratto è il trasferimento di:

tutti i diritti di utilizzazione dell’opera che spettano all’autore nel campo dell’edizione (art. 119, comma 1, l.d.a.)

Gli elementi essenziali dei contratti editoriali sono:

  • il consenso da parte dell’autore alla pubblicazione del libro e
  • la pubblicazione da parte della casa editrice dell’opera

Il consenso va delimitato alla sola edizione pubblicata e al diritto di sfruttamento dei diritti di pubblicazione e non di altri diritti (quali, ad esempio, l’adattamento delle opere in opere multimediali, banche dati, sfruttamento in sede cinematografica, teatrale, televisiva ecc.)..

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L’art. 110 L. 633/1941 prevede la forma scritta dell’atto di trasmissione dei diritti di utilizzazione solo ad probationem e non ad substantiam. I contratti per i quali sia prevista la forma scritta ad probationem sono validi anche se stipulati oralmente e la forma scritta costituisce solo un limite alla prova, che in particolare riguarda le prove testimoniali, non ammissibili al di fuori della ipotesi espressamente prevista dall’art. 2725 c.c., della perdita incolpevole del documento.

La forma scritta ad probationem non esclude, invece, altre prove, siano esse orali, come la confessione e il giuramento, o documentali. Pertanto l’espressa allegazione di fatti idonei a provare l’esistenza del contratto, nonché le prove documentali dell’espressa volontà della parte alla pubblicazione dell’opera, escludono la necessità per il contratto di edizione della forma scritta, richiesta solo ad probationem.

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Benchè siano elementi che è sempre meglio specificare, la mancata pattuizione del numero di copie da riprodurre e del corrispettivo dovuto, non escludono l’esistenza del contratto di edizione.

Con riguardo al numero delle copie da riprodurre, sebbene il legislatore preveda che nel contratto vengano indicati il numero delle edizioni e degli esemplari, l’art. 122 quarto comma LA stabilisce che tale elemento non è necessario. Si prevede quindi che tali indicazioni possano mancare e, in tale ipotesi, vige la regola suppletiva secondo cui: “se mancano tali indicazioni, s’intende che il contratto ha per oggetto una sola edizione per il numero massimo di duemila esemplari”.

Sul corrispettivo, nel contratto di edizione, premesso che è incontroverso in diritto l’obbligo dell’editore di versare un compenso e che tale corrispettivo, salvo patto contrario, è costituito da una partecipazione calcolata in base ad una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti ( art. 130 LA), l’entità della percentuale, per dottrina e giurisprudenza, può essere integrata facendo riferimento al giusto prezzo praticato sul mercato ( arg. ex art. 1474 c.c.).

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In conclusione, la mancata pattuizione del numero di copie da riprodurre e del corrispettivo dovuto non escludono l’esistenza del contratto di edizione. Infatti, con riguardo al numero delle copie da riprodurre, il legislatore  stabilisce la regola suppletiva all’art. 122 quarto comma L. 633/1941; quanto al compenso, premesso che è pacifico l’obbligo dell’editore a versare un compenso e che tale corrispettivo, salvo patto contrario, è costituito da una partecipazione calcolata in base ad una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti (art. 130 LA), l’entità della percentuale, per dottrina e giurisprudenza, può essere integrata facendo riferimento al giusto prezzo praticato sul mercato.

Se vuoi saperne di più sul contratto di edizione e sulla differenza contratto per edizione e contratto per edizione a termine leggi l’articolo sul diritto d’autore libri.

 

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