Diritto di Autore e Videogiochi.
La creazione di un videogioco può richiedere anni di sviluppo. Può coinvolgere sceneggiatori per l’ideazione della storia e la stesura dei dialoghi.
Musicisti per la composizione di musiche e colonne sonore di sottofondo.
Attori in carne e ossa che prestano le proprie sembianze agli alter ego virtuali attraverso la tecnica del motion capture.
Molti videogiochi sono tratti da film o più raramente da libri. Ne ricalcano al loro interno la trama originaria. Non mancano i casi in cui videogiochi di grande successo, spesso fra il pubblico più giovane, hanno finito con l’ispirare film o racconti su carta stampata.
Lo sviluppo delle potenzialità espressive dei videogiochi ha però messo in crisi il giurista che si è trovato a dover individuare la disciplina applicabile ai videogames.
La caratteristica distintiva dei videogiochi è la loro Interattivity.
L’interattività consente all’utente, attraverso l’utilizzo del software, di combinare diversi supporti collegandoli contemporaneamente. Pertanto, i videogiochi rientrano in questa categoria di media, perché il giocatore può interagire con la storia: L’utente può scegliere ripetutamente il percorso, la scena, i suoni e i personaggi.
Parte della dottrina suggerisce che, a causa della loro natura, i videogiochi dovrebbero rientrare nella categoria delle opere collettive. Le opere collettive sono disciplinate dall’articolo 3 della legge sul diritto d’autore.
Una diversa tendenza dottrinale, sottolinea la natura audiovisiva dei videogiochi. Essi potrebbero quindi essere considerati opere cinematografiche (Giudizio Atari, 1983), dato:
- il coinvolgimento di una pluralità di autori (articolo 44 della legge sul diritto d’autore) e
- l’esercizio di tutti i diritti economici di sfruttamento da parte del produttore.
Le definizioni sono entrambe corrette e il problema rimane pertanto aperto. Non esiste una chiara classificazione dei videogiochi.
In generale, tuttavia, si potrebbe concludere che la giurisprudenza, in assenza di una definizione giuridica, si è comunque discostata da un approccio semplificato. Tale approccio considerava i videogiochi come software e dunque ne applicava la disciplina (art. 64 bis e seguenti).
Da questa interpretazione si è invece preferita quella che definisce i videogiochi come opere multimediali o cinematografiche.
Una volta riconosciuta l’esistenza e la tutela dei videogiochi, un altro aspetto essenziale è la determinazione dei diversi autori coinvolti nel processo creativo.
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