Diritto di immagine dei calciatori

Nel caso del diritto di immagine degli sportivi, la distinzione da fare è quella tra la prestazione sportiva, oggetto del contratto di lavoro e l’immagine dell’atleta che esegue la prestazione sportiva.

La società datrice di lavoro non ha il diritto di utilizzare, senza il consenso dell’atleta, le immagini relative alle sue prestazioni. Per questa ragione vengono conclusi specifici accordi che regolamento l’immagine dei singoli atleti.

In pratica il singolo calciatore non può disporre negozialmente della propria immagine in abiti da gioco, senza il consenso del Club o della FIGC, a seconda che si tratti – rispettivamente – della divisa e dei colori della squadra per cui è tesserato oppure della Nazionale.

Allo stesso modo, però, la Società calcistica non può disporre, senza il consenso dell’atleta, della sua immagine, anche se essa è colta durante lo svolgimento delle prestazioni di lavoro a favore del Club. Tale divieto è stato ribadito in una vicenda in cui una società aveva prodotto e commercializzato un dvd contenente le immagini delle prestazioni agonistiche rese da un noto ex calciatore mentre giocava in quella squadra.

La sola immagine di cui la Società può disporre – in virtù di quanto previsto dai già ricordati accordi intervenuti tra le parti interessate – è quella raffigurante un “gruppo” di giocatori con la divisa della squadra, con conseguente facoltà del club di concedere tale immagine a terzi, quali gli sponsor, per fini pubblicitari e promozionali.

Diritto immagine calciatori

Nel corso degli anni – tra la Lega delle società calcistiche professioniste e l’Associazione sindacale dei calciatori – sono intervenuti specifici accordi per contemperare i reciproci interessi collegati al diritto all’immagine dei calciatori. Più precisamente, tali accordi sono volti a contemperare l’autonomia negoziale dei singoli sportivi con l’interesse delle singole società professionistiche a disporre contrattualmente dell’effige dei propri tesserati.

Al contempo, il fatto che il titolare del diritto all’immagine sia un soggetto famoso, quale può essere il professionista sportivo, fa sì che vengano prepotentemente alla ribalta i profili patrimoniali inerenti al diritto e, conseguentemente, lo spazio da riservare alla contrattazione in ordine a tali profili.

La conseguenza è stata che la tutela garantita non riguarda soltanto le mere sembianze fisiche della persona nota, ma ricomprende la riproduzione di peculiarità, prerogative o caratteristiche particolarmente evocative del personaggio.

Ad esempio, si è ritenuta illegittima negli spot pubblicitari l’imitazione della voce e del timbro vocale, nonché l’utilizzazione dell’immagine di un sosia, l’impiego del disegno caricaturale, sino ad arrivare a considerare illecita la riproduzione di accessori tipici del look, caratterizzanti il personaggio celebre.

Diritto di immagine nelle figurine dei calciatori

Si può sfruttare economicamente l’immagine di un calciatore ritraendola su una figurina, senza il suo consenso?

Diritto di immagine nelle figurine dei calciatori

Le figurine sono destinate ad essere raccolte in album, contenenti dati ed informazioni sulla persona dell’effigiato. Di conseguenza, si pone il problema di accertare se la divulgazione sia lecita, pur senza il consenso del singolo calciatore raffigurato, in considerazione non solo della notorietà dello stesso, quanto della finalità, anche informativa, assolta dall’iniziativa editoriale.

In tal senso, si era orientata parte della giurisprudenza di merito la quale ha ritenuto in passato comunque legittima la pubblicazione. Tale impostazione appare, decisamente superata, in virtù dell’evidente finalità prettamente commerciale, prima che informativa, delle collezioni editoriali recanti l’immagine dei calciatori. Lo scopo informativo, realizzato attraverso la riproduzione dei dati sulla carriera degli atleti, è marginale rispetto alla finalità commerciale perseguita dall’editore. Tra l’altro il singolo sticker, quindi la parte recante il “ritratto”, è privo di contenuto informativo e può circolare autonomamente, come “bene” di per sé potenzialmente idoneo a produrre un’utilità economica.

Per questa ragione, è stata giudicata illecita la pubblicazione di un dvd contenente le immagini dei goal di un noto giocatore, ritenendosi prevalente lo scopo di lucro rispetto alla finalità informativa e di cronaca assolta dal prodotto. Allo stesso modo, è stata considerata illecita un’analoga iniziativa editoriale – anch’essa realizzata senza il consenso dell’effigiato – nonostante l’asserito valore storico enciclopedico della pubblicazione.

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