Criteri per valutare la violazione del diritto d’autore della foto semplici

Come valutare la violazione del diritto d’autore delle foto semplici? Questa  sentenza del Tribunale di Torino (emessa nella causa civile iscritta in primo grado al n. 4725 R.G. 2016 promossa da LAPRESSE S.p.A.,  ATTRICE, contro Blasting Sagl,CONVENUTA CONTUMACE) è molto utile per chiarire alcuni punti fondamentali sul diritto d’autore in fotografia. L’ho divisa in vari capitoli e, per ogni capitolo ho tratto utili conclusioni sulla prova della titolarità del diritto d’autore sulle foto e il risarcimento del danno nel caso di utilizzo senza consenso.

Il fatto  

“LaPresse” agiva contro la “Blasting”, rimasta contumace, lamentando la pubblicazione da parte di quest’ultima sul proprio sito di fotografie in violazione dei diritti spettanti a LaPresse in forza della L. 633/1941. Secondo l’attrice, tale condotta integrava altresì fattispecie di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. La pubblicazione da parte della convenuta delle fotografie in contestazione risulta documentalmente provata. Risulta altresì documentalmente provata la titolarità, in capo a LaPresse, del diritto connesso al diritto d’autore ex artt. 87 ss. L. 633/1941 su otto di tali fotografie. Tutte le fotografie in contestazione costituiscono, ai sensi della L. 633/1941 (d’ora in poi “l.d.a.”), “semplici fotografie”, in quanto non è possibile in esse apprezzare l’elemento soggettivo dell’autore: si tratta di mere riproduzioni della realtà, non connotate da creatività (Cass. 1992 n. 8186).

Come valutare la violazione del diritto d’autore delle foto semplici

Le foto semplici e la prova della titolarità del diritto d’autore:

  • sono tutelate dalla legge sul diritto d’autore,
  • sono quelle ottenute nel corso e nell’adempimento di un contratto di impiego o di lavoro,
  • sei un presunto autore se hai il negativo delle foto,
  • se sono foto digitali può in effetti risultare arduo distinguere una consegna della foto finalizzata a trasferire i diritti di utilizzazione da una consegna a ciò non finalizzata

Queste fotografie sono tutelabili ai sensi del Capo V del Titolo II l.d.a. Ai sensi di tale normativa, “se l’opera è stata ottenuta nel corso e nell’adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro” (art. 88 co. 2 l.d.a.).

Ebbene, le foto di cui ai docc. 8, 14, 16, 18, 25, 41 e 42 di parte attrice sono state precisamente realizzate da dipendenti di LaPresse nell’adempimento del loro contratto di impiego. Le foto di cui ai docc. 8, 16, 18, 25, 41 e 42 sono infatti state scattate da un dipendente di LaPresse (come provato dal doc. 3 di parte attrice), e ciò in costanza del rapporto di lavoro nonché in adempimento dello stesso, come risulta presuntivamente dall’archivio fotografico LaPresse, ove quale autore è indicato “LaPresse/Daniele Badolato” (docc. 9, 17, 19, 26, 41 e 42 di parte attrice). La foto di cui al doc. 14 di parte attrice è stata similmente realizzata da altro dipendente di LaPresse: egli ha infatti lavorato come dipendente della società attrice (doc. 4 di parte attrice), ed ha scattato la foto in questione in costanza del rapporto di lavoro nonché in adempimento dello stesso, come risulta presuntivamente dall’archivio fotografico LaPresse, ove la foto è attribuita a “Jonathan Moscrop/LaPresse” (doc. 15 di parte attrice).

La fotografia su commissione

  • si presume trasferito il diritto d’autore quando chi ha commissionata la foto digitale la usa e  tiene nel suo archivio

La fotografia di cui al doc. 12 di parte attrice è invece stata scattata dal sig. Alessandro Falzone, che non era dipendente di LaPresse, ma al quale dalla stessa era stato commissionato un servizio fotografico: la fotografia di cui al doc. 12 fa precisamente parte di tale servizio, come risulta dalla fattura emessa dallo stesso sig. Falzone (doc. 5 attoreo, costituente scritto proveniente da terzo ai sensi dell’art. 116 c.p.c.). Non trattandosi di lavoro alle dipendenze, non è applicabile l’art. 88 l.d.a. Risulta però applicabile l’art. 89 l.d.a., il quale sancisce: “La cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti previsti all’articolo precedente, sempreché tali diritti spettino al cedente”.  Difatti, pur trattandosi di foto digitale – nella quale il “negativo” è assente e, dunque, per la quale può in effetti risultare arduo distinguere una consegna della foto finalizzata a trasferire i diritti di utilizzazione da una consegna a ciò non finalizzata – nel caso di specie, operando per presunzioni, si giunge alla conclusione che il sig. Falzone abbia trasferito la foto a LaPresse con l’intento di cedere ad essa i diritti di utilizzazione: la fotografia, infatti, appare sull’archivio fotografico di LaPresse, ove quale “autore” è indicato “LaPresse/Alessandro Falzone” (doc. 13 attoreo).

La prova della titolarità del diritto d’autore sulle fotografie

  • per provare la titolarità dei diritti d’autore su una fotografia semplice serve provare il rapporto di dipendenza oppure la prova scritta della cessione dei diritti d’autore dal commissionario al committente

Per quanto concerne, invece, le fotografie di cui ai docc. 38-40 e 43-49, LaPresse ne allega la titolarità in capo a se stessa (p. 4, seconda memoria, e verbale di udienza del 26.10.2016), ma senza allegare né tantomeno provare le ragioni di tale titolarità, ossia il rapporto fra lei stessa e gli autori materiali delle foto: la mera produzione del proprio archivio fotografico – ove tali foto risultano contenute, e nel quale comunque fra gli autori è indicata anche “LaPresse” – non è infatti di per sé sufficiente a dar prova della titolarità delle due foto in questione in capo a se stessa, in quanto – a differenza delle altre foto contestate – tale produzione non è accompagnata da ulteriori documenti che provino l’esistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze con gli autori materiali delle foto, o la cessione delle stesse ad opera dei professionisti che le abbiano scattate. Non essendo provata la titolarità di tali ulteriori fotografie, quanto ad esse non è possibile affermare che la loro pubblicazione ad opera di Blasting sia avvenuta in violazione dei diritti spettanti a La Presse in forza della L. 633/1941. Perciò, è per quanto riguarda le restanti otto fotografie che la loro pubblicazione ad opera di Blasting è avvenuta in violazione dei diritti spettanti a LaPresse in forza degli artt. 87 ss. l.d.a., data la prova non solo della loro pubblicazione ad opera di Blasting, ma altresì della titolarità dei diritti di utilizzazione economica delle stesse in capo a LaPresse (si veda supra).

Il risarcimento del danno

  • si accerta il dolo o la colpa di chi ha utilizzato la foto senza permesso

Essendo stata lesa nell’esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lei spettante, LaPresse ha diritto al risarcimento – da lei domandato nelle proprie conclusioni – del danno conseguente alla violazione, ai sensi dell’art. 158 l.d.a. A tali fini, la giurisprudenza tende a svalutare l’accertamento della colpa nel caso concreto, ritenendola in re ipsa nel fatto stesso della violazione; peraltro, nel caso di specie, la sussistenza dell’elemento soggettivo – addirittura di quello integrante il dolo – emerge ex art. 116 c.p.c. dal comportamento extra-processuale di Blasting, la quale, avvertita a più riprese da LaPresse circa l’illiceità della propria condotta, ha mantenuto un atteggiamento interlocutorio, dilatorio e di non contestazione nelle sue comunicazioni con l’odierna attrice (si vedano i docc. 11, 23 e 29), peraltro continuando a porre in essere nuove violazioni.

Il calcolo del risarcimento

  • si calcola in base al prezzo del consenso
  • fa fede l’oggetto della fattura

Per giurisprudenza consolidata, la somma da liquidarsi a titolo di risarcimento del danno è quantificabile in misura pari al c.d. “prezzo del consenso”, ossia alla somma che il titolare avrebbe percepito quale corrispettivo della propria autorizzazione all’utilizzazione a lui riservata. Nel caso di specie, parte attrice ha prodotto fatture dalla stessa emesse nei confronti di propri clienti in occasione della vendita di foto analoghe a quelle oggetto del presente giudizio: le fatture di cui ai docc. 52 e 53 attorei, in particolare, si riferiscono a “Foto con diritto di riproduzione per una sola volta. Fornitura n. 1 immagine”, e sono dunque particolarmente idonee a valutare il prezzo del consenso nel caso presente. L’importo riportato su entrambe le fatture è di euro 610,00 (ossia euro 500,00 più IVA). Ai fini del risarcimento del danno si terrà esclusivamente conto delle cinque fotografie di cui ai docc. 8, 12, 14, 16 e 18 di parte attrice (escludendo dunque le foto di cui ai docc. 25, 41 e 42): il risarcimento del danno patrimoniale conseguente all’abusiva pubblicazione delle fotografie che parte attrice domanda è infatti espressamente riferito – per quanto concerne la causa petendi – esclusivamente alle stesse (come risulta da p. 12 dell’atto di citazione), e non è stato integrato da parte attrice in corso di giudizio. Su tali basi, il Collegio Giudicante stima il prezzo del consenso in euro 500,00 a fotografia (IVA esclusa non costituente parte del danno), e dunque valuta la somma dovuta da Blasting a LaPresse a titolo di risarcimento del danno ex art. 158 l.d.a. in complessivi euro 2.500,00, oltre rivalutazione monetaria – anche se non espressamente richiesta, in quanto si tratta di obbligazione di valore (Cass. 2005 n. 19167) – e interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla data del danno (Cass. 2016 n. 6545) fino all’effettivo saldo. Trattandosi di cinque fotografie pubblicate dalla Blasting in date diverse, in un periodo intercorrente fra il 14 luglio 2015 ed il 2 agosto 2015 (docc. 8, 12, 14, 16, 18), il presente Collegio fissa la data da considerarsi quale termine iniziale del calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali al 2 agosto 2015 data nella quale il danno complessivo, chiesto quale risarcimento, è maturato.

P.Q.M.

Il Collegio, definitivamente pronunziando;

  • respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
  • dichiara tenuta e per l’effetto condanna Blasting Sagl, in persona del legale rappresentante, a corrispondere a LaPresse S.p.A., in persona del legale rappresentante, la somma di euro 2.500,00 a titolo di risarcimento del danno per la violazione dei diritti spettanti a LaPresse in forza degli artt. 87 ss. L. 633/1941 con la rivalutazione secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai a decorrere dal 2.8.15 al saldo e gli interessi legali sulla somma via via rivalutata a decorrere dal 2.8.15 al saldo;

Così deciso in Torino, il 14 aprile 2017.

 

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