Diritti cinematografici: tutto quello che dovresti sapere sull’opera cinematografica

diritto cinematografico

I diritti cinematografici sono argomento molto complesso che coinvolge il sistema e i professionisti che partecipano alla preparazione, produzione e poi anche alla distribuzione dell’opera cinematografica.

Sei sei un videomaker o un produttore avrai a che fare con i vari accordi che regolano il diritto cinematografico e che servono necessariamente per fare un video o per produrre un film.

La tutela dell’opera cinematografica

L’opera cinematografica, ai sensi della legge sul diritto d’Autore, è considerata opera dell’ingegno di carattere creativo. Detta opera è composta da diversi elementi:

  • soggetto (trama del film),
  • sceneggiatura (testo che sviluppa il soggetto indicando tutto ciò che è necessario per la rappresentazione cinematografica),
  • musica (solo se però è creata appositamente per il film) e
  • regia (anche detta direzione artistica).

Dietro all’opera cinematografica, oltre al produttore, vi sono diverse altre figure professionali che si considerano coautori dell’opera sia l’autore del soggetto che l’autore della sceneggiatura che quello della musica, nonché il direttore artistico.

Diritti d’autore film

L’opera filmica, rientra nel piĂą grande genus delle opere collettive: quelle in cui piĂą persone contribuiscono, in maniera autonoma, alla realizzazione del risultato finale, ma sotto la direzione di un determinato soggetto. I diritti d’autore che riguardano i film sono quelli che spettano a chi scrive la storia e a chi la dirige. Il produttore deve necessariamente acquisire questi diritti e può farlo solo redigendo i relativi accordi che solitamente sono contratti di opzione o di cessione diritti.

L’autore del film

Tutti i co-autori dell’opera sono importanti in quanto offrono ciascuno un contributo determinante nella realizzazione del film. L’art. 44 specifica che “si considerano coautori dell’opera cinematografica l’autore del soggetto, l’autore della sceneggiatura, l’autore della musica ed il direttore artistico”. Tutti questi soggetti hanno dunque diritto a essere menzionati come co-autori nella proiezione della pellicola con il proprio nome, la qualifica professionale e il tipo di contributo prestato (art. 48).

Il regista (direttore artistico) è il professionista al quale il produttore affida la direzione creativa e artistica del film. La prestazione del regista non è dunque limitata alla messa a disposizione delle sue energie fisiche, ma anche all’apporto creativo che dovrà quindi anch’esso essere disciplinato in un apposito contratto.

Per quanto riguarda invece la musica di commento al film, il produttore può commissionare a un compositore la realizzazione di musiche originali di commento e anche in questo caso dovrà acquisire dall’autore della musica – che sarà uno dei coautori del film – tutti i diritti patrimoniali e di sfruttamento economico della musica, o quanto meno i c.d. diritti di sincronizzazione consistenti nel diritto di utilizzare la musica in abbinamento alle immagini del film.

Diverso è il caso in cui la colonna sonora del film sia costituita anche (o solo) da musiche c.d. di repertorio e quindi già esistenti, ovvero il film contenga brani musicali. Il produttore in questi casi dovrà procedere all’acquisto in licenza dei relativi diritti di sincronizzazione nel film da parte dei rispettivi titolari.

Il produttore cinematografico

Il produttore cinematografico è “chi ha organizzato la produzione dell’opera (cinematografica).” Al produttore spetta l’esercizio dei diritti di utilizzazione economica della stessa ex art. 45 L. n. 633/41 (“L.d.A.”).

Nell’industria cinematografica si distingue tra:

  • produttore finanziatore, che apporta alla produzione di un film le risorse finanziarie e
  • produttore realizzatore o esecutivo, che sviluppa il progetto cinematografico e ne cura direttamente la realizzazione.

Un produttore cinematografico può commissionare l’elaborazione di un soggetto da cui trarre l’opera, ad un autore che dia vita ad una storia, sulla quale sviluppare un trattamento o anche direttamente una sceneggiatura.

Diritti cinematografici e contratti

Per iniziare la produzione di un film, il produttore, come prima cosa, ha necessità di avere come base una complessa serie di rapporti contrattuali, tutti necessari ad assicurarsi la titolarità del prodotto finale. I contratti più usati nel cinema sono:

  • il contratto di opzione: si usa nella fase di pre-produzione del film;
  • il contratto di cessione dei diritti: si usa per acquisire i diritti sul soggetto e sulla sceneggiatura del film;
  • il contratto di regia: si usa per acquisire i diritti dal regista.

Più spesso, invece, il produttore procede all’acquisto dei diritti patrimoniali e di sfruttamento economico di un soggetto o di una sceneggiatura già elaborati, ovvero dei c.d. diritti di riduzione cinematografica di un’opera letteraria (un romanzo, un racconto, un semplice trattamento, ecc.) dal quale intende poi realizzare una sceneggiatura che sarà eventualmente commissionata ad autori specializzati in questo genere.

L’avvocato del cinema

La prima cosa da fare quando si cerca un avvocato è considerare che tipo di consulenza stai cercando e limitare il campo di specializzazione del professionista. L’industria dello spettacolo, anche detto entertainment, non è poi cosi diversa dagli altri campi del diritto. Ci sono avvocati con sotto specializzazioni in arte, musica, film, televisione e proprietà intellettuale. Il nostro studio è altamente specializzato in diritto d’autore, dei media e dello spettacolo, al servizio degli autori, delle società di produzione e distribuzione cinematografica indipendenti. 

 

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