Il Diritto di Seguito e il mito tragico di Millet

Jean-Francois Millet nel 1865 vendeva il suo dipinto l’ “Angelus” per la somma di 1.000 franchi. Qualche anno dopo, nel 1889, il collezionista Pierre-Eugene Secretan lo rivendette per 553.000 franchi, mentre la famiglia dell’artista viveva in condizioni di povertà.

Il Diritto di Seguito e il mito tragico di Millet

L'”Angelus”, che secondo Salvador Dalì è “l’opera pittorica più inquietante, più enigmatica, più densa, più ricca di pensieri inconsci che sia mai esistita”, ebbe il merito di far sorgere il droit de suite, un diritto di seguito inteso come una percentuale da corrispondere all’artista a seguito delle vendite della sua opera.

Cos’è il diritto di seguito

L’idea alla base del droit de suite è che le opere delle arti visive (pitture, disegni, manoscritti, sculture etc.) non potevano essere riprodotte (a parte opere che l’autore sceglieva di riprodurre in numero limitato) e il loro valore era legato sostanzialmente alla loro circolazione. Occorreva creare un modo in cui l’artista potesse godere dell’incremento di valore della sua opera.

A tal fine i diritti di seguito avevano lo scopo di corrispondere all’artista il giusto compenso per il merito di aver creato un’opera il cui valore cresceva nel tempo.

Come funziona il diritto di seguito in Italia

Il Diritto di Seguito e il mito tragico di Millet

La disciplina del diritto di seguito è contenuta, a livello nazionale, nella L.633/1941 sul Diritto d’Autore agli artt. 144 e seguenti. Successivamente, la direttiva europea 2001/84/CE, attuata dal D.Lgs.  n.118 del 13/2/2006, è intervenuta a modificare gli articoli della LdA e attualmente è stabilito quanto segue.

Il Diritto di Seguito:

  • Viene corrisposto per le vendite in cui è coinvolto un professionista del mercato dell’arte (ad es. galleristi o case d’asta);
  • È previsto per tutte le vendite di un’opera successive alla prima;
  • Il valore dell’opera venduta deve essere superiore ai 3.000 euro;

Nello specifico, l’art. 150 LdA identifica le seguenti percentuali da corrispondere a titolo di DDS:

  • 4 per cento per la parte del prezzo di vendita fino a 50.000,00 euro;
  • 3 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 50.000,01 e 200.000,00 euro;
  • 1 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 200.000,01 e 350.000,00 euro;
  •  0,5 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 350.000,01 e 500.000,00 euro;
  • 0,25 per cento per la parte del prezzo di vendita superiore a 500.000,00 euro.
  • L’importo totale del compenso non può essere comunque superiore a 12.500,00 euro.

Ora vi chiederete, a chi spetta versare il compenso? E chi si occupa di distribuirlo agli autori?

La normativa risponde anche a queste domande, stabilendo che il DDS deve essere versato dal venditore che deve occuparsi di trasmettere le informazioni per il calcolo del dovuto all’ente che in Italia ha il mandato per la distribuzione dei proventi di diritto d’autore, cioè, la SIAE.

Dalla siae il vademecum sul diritto di seguito

Presso SIAE infatti è accessibile l’elenco degli aventi diritto alle somme del DDS che non hanno provveduto a riscuotere i compensi e che possono presentare la domanda.  Da poco SIAE ha messo a disposizione sul proprio sito anche un vademecum dedicato al DDS sui cui sono riportate tutte le informazioni necessarie e le casistiche.

Se sei un autore nel campo delle arti figurative potresti avere delle somme accantonate dalla SIAE a titolo di diritto di seguito che non hai ancora riscosso. Prenota la consulenza con me per sapere come fare.


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