Gli strumenti giuridici di tutela delle opere 3D: l’originalità del clone di un’opera

Gli strumenti giuridici di tutela delle opere 3D. Sul treno mi annoio quasi sempre soprattutto perché mi sento di perdere tempo stando seduta aspettando di giungere a destinazione. Così mi invento la qualunque.

La prigionia  di Trenitalia mi dà l’opportunità di dedicarmi alla vita degli altri sfogliando Facebook, Instagram,  Twitter, postando fotografie sfuocate e scrivendo messaggi inutili ai miei amici di internet. Quando tutto sembra perduto e ogni notizia vista e rivista, dopo l’ultimo tentativo fallito di schiacciare un pisolino, non rimane che dedicarsi alla scrittura.

Mi viene in mente il nuovo evento/dibattito che intendiamo organizzare per giugno e che avrà come tema il design. Discuteremo, in particolare, del diritto d’autore in relazione alla stampa 3D, dell’additive manufacturing e delle complicazioni che sorgeranno per proteggere le nuove opere che saranno create con questa nuova tecnologia.

Partendo da queste ultime scopro l’artista londinese Mat Collishaw che, insieme allo  specialista di progettazione 3D Sebastian Burdon, hanno creato un’opera d’arte ispirata dal maestro barocco del Seicento Peter Paul Rubens.

Si intitola “Il massacro degli innocenti” ed é uno zootropio.

Per quelli che, come me, non sanno esattamente cosa sia un zootropio si tratta essenzialmente di uno dei primi dispositivi di animazione mai creato alla fine del XIX secolo.

Si compone di un gran numero di fotogrammi dettagliati o miniature disposte su un cilindro rotante con una sorgente di luce nel mezzo. Guardando da una fessura mentre lo si fa girare crea  l’illusione di modelli animati.  Prima del cinema era uno dei pochi modi per rendere il movimento. Forse lo avete già visto disegnando su dei fogli figure che si animano quando gli stessi fogli vengono velocemente girati.

Mat Collishaw ha progettato questo zootropio basandosi su un famoso dipinto di  Rubens, la Strage degli innocenti, che raffigura il racconto biblico con lo stesso nome. Racconta la storia di come  Erode ordinò l’esecuzione di tutti i bambini di Betlemme per proteggere il suo trono. I modelli di Collishaw raffigurano la violenza dei soldati che afferrano ragazze dalle braccia delle madre, battendoli con fruste e  gettando i bambini dalle finestre. Tutti questi modelli intricati e impressionanti sono disposti intorno ad una architettura classica.

Come spiega  Burdon, responsabile della creazione dei modelli 3D per tutti i caratteri , per  l’architettura e per la creazione delle animazioni, “Lo  zootropio è costituito da 18 componenti che hanno determinato la lunghezza di ogni giro -in grado di operare l’animazione (18 fotogrammi). Questo vincolo è stato molto importante, perché ogni personaggio doveva finire  nella stessa posa, come era iniziato”.

Una stretta collaborazione con l’artista Collishaw è stata fondamentale. “Abbiamo discusso molte opzioni come l’ abbigliamento e i movimenti per trarre  il massimo dalla  stampa in 3D e allo stesso tempo per creare delle opere d’arte uniche e intricate. Abbiamo discusso i movimenti dei personaggi, ottimizzato e cambiato più volte fino a quando l’animazione finale era pronta”, dice.

Il modello finale comprende  400 parti stampate in 3D  e  ciascuna ha preso 18-30 ore per la stampa 3D. Burdon quindi ha lasciato otto o nove macchine (le stampanti 3D Pro Cube 3D Systems) in esecuzione allo stesso tempo.

I recenti sviluppi legati alle nuove tecnologie di additive manufacturing (stampa 3D) hanno aperto nuovi e interessanti scenari per la produzione e commercializzazione di prodotti, ma sollevano, nel contempo, numerose questioni in merito agli strumenti giuridici di tutela non solo dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale e dei creatori di prodotti realizzati con tale tecnologia, ma anche per i produttori di beni di largo consumo, i cui prodotti potrebbero essere fabbricati mediante tale tecnologia, quanto per i consumatori.

L’additive manufacturing consente infatti di travalicare le usuali barriere fra ambiente digitale e quello fisico, consentendo una conversione diretta di un contenuto digitale in un oggetto fisico nonché, mediante l’utilizzo di un apparecchiatura di scansione tridimensionale (un apposito “scanner”), la riproduzione di oggetti fisici già esistenti.

A livello giuridico, non è facile immaginare cosa accadrà se un consumatore, per un uso personale o domestico, scansioni, crei ed utilizzi un oggetto che di fatto è una copia esatta (“clone”) di un altro oggetto tutelato dal diritto d’autore (ad esempio: una sedia di materia plastica ideata da un noto designer), da brevetto, da marchio od altra privativa.

Senza contare che sarà estremamente facile per imprenditori che vogliano sfruttare la notorietà ed il design altrui apportare lievi modifiche ad un oggetto tutelato da diritti di proprietà intellettuale (diritto d’autore, marchio, brevetto, design, ecc.), in modo da evitare di essere sanzionato, sia penalmente che civilmente, come contraffattore.

La realizzazione dell’oggetto fisico mediante la tecnologia di additive manufacturing presuppone la collaborazione attiva di almeno tre soggetti: il creatore del design dell’oggetto, il creatore del software o file digitale, che consente alla stampante tridimensionale di riprodurre l’oggetto, il consumatore e/o il tecnico della stampante che, con l’utilizzo del proprio know-how, la configura correttamente e realizza l’oggetto desiderato.

Infine non devono essere sottovalutate le responsabilità da danno da prodotto difettoso, che possono derivare dalla non corretta esecuzione, nelle vari fasi, del processo di realizzazione dell’oggetto.

Gli operatori sono quindi chiamati a pronunciarsi in merito agli strumenti giuridici azionabili a tutela dei diritti (se riconosciuti) dei soggetti coinvolti nel processo creativo/produttivo degli oggetti fabbricati mediante la tecnologia di additive manufacturing.

Non esiste infatti allo stato attuale alcuna specifica previsione normativa in proposito e non sempre gli strumenti di tutela ad oggi noti paiono adattarsi alla nuova realtà tecnologica .

Le tradizionali protezioni accordate dall’ordinamento, ossia il diritto d’autore, il brevetto, il design, il marchio paiono a volte insufficienti a garantire un’adeguata tutela: il diritto d’autore consente la protezione delle opere originali, ma non la mera riproduzione di oggetti preesistenti.

La speranza è che i tempi, spesso eccessivamente lunghi, necessari al legislatore per adottare misure efficaci relative a questo nuovo settore tecnologico e di mercato non ne pregiudichino lo sviluppo e non impediscano la piena realizzazione delle innumerevoli potenzialità offerte da questa dirompente tecnologia, nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di vecchi e nuovi operatori.

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