Accordo di coproduzione cinematografica tra l’Italia e la Germania
Gli Accordi di coproduzione cinematografica con altri Stati, sulla base dei quali le imprese cinematografiche italiane possono partecipare con imprese estere alla produzione di film, sono regolati da accordi internazionali di reciprocitĂ .
SCADENZA 15 Dicembre 2016: Fondo di Sviluppo della Coproduzioni tra Italia e Germania
Per incoraggiare la cooperazione tra produttori italiani e tedeschi, la Direzione Generale per il Cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Mibact) e il Filmförderungsanstalt (FFA) hanno deciso di supportare il co-sviluppo di progetti che prevedano la realizzazione di lungometraggi di alta qualità , in grado di attrarre pubblico nei rispettivi Paesi e nel resto del mondo. Per poter accedere al contributo, è essenziale che il progetto preveda almeno un produttore italiano ed uno tedesco. L’ammontare del contributo non dovrà superare l’80% del totale dei costi di sviluppo e non potrà superare l’ammontare di 30.000 euro a progetto.
L’aiuto è erogato in forma di contributo a fondo perduto. Le riprese dovranno iniziare entro due anni dalla prima erogazione del contributo. L’aiuto è rivolto a progetti cinematografici di lungometraggio, indipendentemente dal genere, prodotti in regime di co-produzione tra Italia e Germania e destinati ad un prioritario sfruttamento nelle sale cinematografiche. I progetti dovranno presentare un’elevata qualità artistica ed essere in grado di attrarre pubblico, non solo in Italia e Germania, ma anche nel resto d’Europa. Le iscrizioni sono aperte fino al prossimo 15 dicembre. Linee guida e modulistica sono disponibili alla voce Bandi di Gara del sito istituzionale della Direzione Generale Cinema del Mibact.
POR -Programma Operativo Regionale – e FESR -Fondo Europeo di Sviluppo Regionale- 10 milioni per coproduzioni internazionali cinematografiche
Dal 16 novembre è aperta la presentazione delle domande per il nuovo bando POR FESR per le coproduzioni cinematografiche e audiovisive internazionali.
L’obiettivo del bando è sostenere gli investimenti in produzioni audiovisive che prevedano la compartecipazione dell’industria del Lazio con quella estera, una distribuzione di carattere internazionale dei prodotti e la realizzazione di opere che consentano una maggiore visibilitĂ internazionale delle destinazioni turistiche del Lazio.
La dotazione dell’Avviso è di 10 milioni di Euro, 5 per ciascuna delle due aperture dei termini previste (“finestre”).
Accordo di coproduzione cinematografica tra l’Italia e la Germania. I termini dell’accordo
L’Accordo di coproduzione cinematografica tra l’Italia e la Germania è stato sottoscritto a Roma il 23/09/1999. (Gazzetta Ufficiale n. 174 del 26 luglio 2002 di pubblicazione dell’accordo e della Legge n. 151 del 11 luglio 2002 che autorizza la ratifica e l’esecuzione dell’accordo) ed è entrato in vigore il 05/11/2002.
La definizione di film: tutte le opere cinematografiche di qualsiasi durata e su qualsiasi supporto, incluse quelle di fiction, di animazione e documentari, conformemente alle disposizioni relative all’industria cinematografica in vigore nei due Paesi e la cui prima diffusione abbia luogo principalmente nelle sale cinematografiche dei due Paesi.
Le principali caratteristiche delle coproduzioni italo tedesche, stabilite dall’art. 6 dell’accordo sono:
- la proporzione dei rispettivi apporti dei coproduttori dei due Paesi che può variare dal venti all’ottanta per cento per film (20 – 80%).
- l’apporto del coproduttore minoritario che deve includere una partecipazione tecnica, artistica e creativa effettiva, in linea di massima, proporzionale al suo investimento. Eccezionalmente, possono essere ammesse deroghe accordate dalle AutoritĂ competenti dei due Paesi;
- l’apporto di ciascun Paese che deve includere almeno un elemento creativo (autore del soggetto, sceneggiatore, regista, autore della musica, montatore, direttore della fotografia, scenografo, fonico), un attore in un ruolo principale, un attore in un ruolo secondario e un tecnico qualificato. A tali fini, l’attore in un ruolo principale potrĂ essere sostituito da almeno due tecnici qualificati.
Accordo di coproduzione cinematografica tra l’Italia e la Germania. Requisiti dei partecipanti alla coproduzione
I partecipanti alla produzione di un film devono possedere la cittadinanza italiana o tedesca o di un altro Stato membro dell’Unione Europea. PotrĂ anche essere ammessa la partecipazione di persone che, secondo le rispettive legislazioni, siano equiparabili ai cittadini italiani o tedeschi.
PotrĂ essere ammessa la partecipazione di attori, registi o altro personale tecnico e artistico diversi da quelli menzionati nel paragrafo precedente, considerate le esigenze particolari del film e previo accordo tra le AutoritĂ competenti dei due Paesi.
Nel caso di coproduzioni multilaterali, la partecipazione piĂą bassa non potrĂ essere inferiore al 10% (dieci per cento), e la piĂą elevata non potrĂ eccedere il 70% (settanta per cento) del costo totale.
Un giusto equilibrio deve essere osservato tanto per quanto riguarda la partecipazione del personale creativo, artistico e tecnico che per quanto concerne i mezzi finanziari e tecnici dei due Paesi (teatri di posa, laboratori e postproduzione).
Accordo di coproduzione cinematografica tra l’Italia e la Germania.Â
I lavori di riprese in teatro di posa, di sonorizzazione e di laboratorio dovranno essere realizzati rispettando le seguenti disposizioni:
- Le riprese in teatro di posa dovranno essere effettuate preferibilmente nei due Paesi contraenti.
- Ciascun produttore è, in ogni caso, comproprietario del negativo originale (immagine e suono), qualsiasi sia il luogo dove venga depositato.
- Ciascun coproduttore ha diritto, in qualsiasi caso, ad un internegativo della propria versione. Se uno dei coproduttori rinuncia a questo diritto, il negativo sarĂ depositato in un luogo scelto di comune accordo dai coproduttori.
- Preferibilmente, la post-produzione e lo sviluppo del negativo sarĂ effettuato negli studi e nei laboratori dei Paesi contraenti, così come la stampa delle copie destinate alla proiezione nello stesso Paese; le copie destinate all’esercizio nel Paese minoritario saranno realizzate in un laboratorio di questo Paese.
- L’eventuale saldo della quota minoritaria deve essere corrisposto al coproduttore maggioritario nei termini previsti dalle rispettive legislazioni nazionali delle Parti contraenti.
Accordo di coproduzione cinematografica tra l’Italia e la Germania. Crediti
I film realizzati in coproduzione devono essere presentati con la dizione “Coproduzione italo – tedesca” o “Coproduzione tedesco – italiana”. Tale dizione dovrĂ figurare nei titoli di testa o di coda, in tutta la pubblicitĂ e propaganda commerciale, nel materiale promozionale e in qualsiasi luogo in cui viene presentata detta coproduzione. Le opere cinematografiche realizzate in coproduzione e che vengano presentate ai Festival internazionali dovranno menzionare tutti i Paesi coproduttori.
Accordo di coproduzione cinematografica tra l’Italia e la Germania. DerogheÂ
In deroga alle disposizioni precedenti del presente Accordo, possono essere ammessi annualmente al beneficio della coproduzione bipartita italo – tedesca film come coproduzione finanziaria realizzati nei due Paesi e che rispondano alle seguenti condizioni: La partecipazione minoritaria è limitata all’ambito finanziario, conformemente al contratto di coproduzione, e non può essere inferiore al 10% (dieci per cento) nè superiore al 25% (venticinque per cento). Il beneficio della coproduzione bilaterale sarĂ concesso soltanto ad ogni opera previa autorizzazione, concessa caso per caso dalle AutoritĂ italiane e tedesche competenti. Gli apporti finanziari di entrambe le Parti contraenti per realizzare tali coproduzioni dovranno essere equilibrati in un periodo di due anni. Nel caso in cui la riunione della Commissione mista non possa tenersi, le AutoritĂ competenti potranno ammettere al beneficio delle coproduzioni finanziarie, a condizione di reciprocitĂ , caso per caso, film che soddisfino a tutte le condizioni suindicate.
Accordo di coproduzione cinematografica tra l’Italia e la Germania. La richiesta per l’approvazione di progetti di coproduzione nei termini del presente Accordo dovrĂ essere presentata simultaneamente alle due Parti Contraenti, almeno 40 giorni prima dell’inizio delle riprese. Il Paese del coproduttore maggioritario comunicherĂ la sua proposta all’altro entro 20 giorni a partire dal ricevimento della richiesta.
A completamento delle domande, per beneficiare delle disposizioni del presente Accordo, dovranno essere allegati:
1. Sceneggiatura e soggetto;
2. Prova documentale di acquisizione legale dei diritti d’autore per la coproduzione da realizzare;
3. Copia del contratto di coproduzione (*), stipulato con riserva di approvazione da parte delle AutoritĂ competenti dei due Paesi;
(*) il contratto dovrĂ contenere i seguenti elementi: a) Titolo dei film; b) Identificazione dei produttori contraenti; c) Nome e cognome dell’autore della sceneggiatura o dell’adattatore, se è stato tratto da una fonte letteraria; d) Nome e cognome del regista (sarĂ prevista una clausola per un’eventuale sostituzione); e) Bilancio preventivo che rifletta la percentuale di partecipazione di ciascun produttore, che dovrĂ corrispondere al valore finanziario degli apporti tecnico-artistici; f) Piano finanziario; g) Clausola che stabilisca il riparto di qualsiasi tipo di provento e dei territori; h) Clausola che specifichi le partecipazioni rispettive dei coproduttori alle spese superiori o inferiori. Tali partecipazioni, in linea di massima, saranno proporzionali alle rispettive contribuzioni. Nel caso di coproduzioni finanziarie per film di importo superiore a 3 miliardi di lire italiane o l’equivalente in marchi tedeschi, la partecipazione del coproduttore minoritario ad un eccesso di spese potrĂ essere limitata ad una percentuale minore o ad una quantitĂ fissa sempre che venga rispettato l’apporto minimo del 20% o del 10%; i) Clausola che descriva le misure da prendere se: aa) dopo una considerazione completa del caso, l’AutoritĂ competente di uno dei Paesi rifiuta la concessione dei benefici richiesti; bb) ciascuna delle Parti non adempie agli accordi presi; j) Data di inizio delle riprese; k) Clausola che preveda la ripartizione della proprietĂ dei diritti d’autore, su una base proporzionale ai rispettivi apporti dei coproduttori; I) Clausola che preveda che l’ammissione al beneficio dell’Accordo non impegna le autoritĂ competenti italiane al rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico;
4. Contratto di distribuzione, una volta firmato;
5. Elenco del personale creativo, artistico e tecnico che indichi la propria nazionalitĂ e categoria del proprio lavoro; nel caso degli attori, la propria nazionalitĂ e i ruoli che interpreteranno, indicando la categoria e la durata degli stessi;
6. Programmazione della produzione, con indicazione espressa della durata approssimativa delle riprese, i luoghi dove si svolgeranno le stesse e il piano di lavorazione;
7. Bilancio preventivo dettagliato che identifichi le spese previste per ciascuno dei coproduttori;
Prima dell’inizio delle riprese del film, si dovrĂ sottoporre alle AutoritĂ competenti la sceneggiatura definitiva, compresi i dialoghi. Si potranno apportare modifiche al contratto originale qualora siano necessarie, ma queste modifiche dovranno essere sottoposte all’approvazione delle AutoritĂ competenti di entrambi i Paesi, prima del termine di effettuazione della copia campione del film. La sostituzione di un coproduttore sarĂ consentita solo in casi eccezionali e con il benestare delle AutoritĂ competenti di entrambi i Paesi. Le AutoritĂ competenti si terranno informate delle proprie decisioni.
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