L’arte, e in particolare il cinema, trae spesso ispirazione dalla realtà. Film e serie TV si intrecciano con fatti reali, siano essi di cronaca, storici o persino autobiografici. Questa fusione tra finzione e realtà solleva delicate questioni legali, specialmente quando si toccano la reputazione, l’onore e l’immagine di persone o luoghi. È qui che entra in gioco il disclaimer “ogni riferimento è puramente casuale”: una clausola apparentemente semplice, ma dal profondo significato giuridico.
Che cosa è un disclaimer? Una dichiarazione di non responsabilità
Un disclaimer è una dichiarazione di non responsabilità. Viene utilizzato come avviso di solito inserito nei crediti di un film. Serve per limitare la responsabilità di chi lo rilascia. Serve a proteggere l’autore o la produzione da potenziali rivendicazioni legali o richieste di risarcimento.
Nel contesto cinematografico e televisivo, è un avviso standard inserito nei crediti di un film o di una serie TV. La sua funzione principale è quella di limitare la responsabilità del produttore, del regista e degli autori da potenziali rivendicazioni legali per diffamazione, lesione della reputazione, dell’onore o dell’identità personale.
Il disclaimer “Ogni riferimento a fatti realmente accaduti e/o a persone realmente esistenti è da ritenersi puramente casuale” è la formula più comune. Viene utilizzato soprattutto quando la storia, pur di fantasia, presenta elementi che potrebbero essere erroneamente ricondotti a persone in vita, eventi specifici o luoghi reali, potenzialmente causando problemi legali con i diretti interessati o i loro eredi.
Ma cosa accade se, nonostante questo avviso, fatti o personaggi di un’opera vengono percepiti come riproduzioni di individui reali, in modo distorto, non veritiero o lesivo della loro reputazione?
Opere cinematografiche: dal documentario alla pura finzione
Per comprendere la valenza legale del disclaimer, è fondamentale distinguere tra i diversi generi filmici:
- Opere di Pura Fantasia: Escludono qualsiasi aderenza a fatti realmente accaduti o a persone esistite o esistenti. In questo caso, il disclaimer rafforza la natura fittizia dell’opera.
- Opere Ispirate a Fatti Reali (Fictionalized True Stories): Si propongono come narrazioni di fantasia che, tuttavia, traggono spunto da eventi storici o di cronaca. Qui il disclaimer assume un ruolo cruciale.
- Opere Documentaristiche o Biografiche (Docu-fiction, Biopic): Si propongono come riproduzioni fedeli di fatti e persone del mondo reale, assumendo una funzione più vicina alla “cronaca” o alla “ricostruzione storica”.
Il bilanciamento dei diritti: libertà artistica vs. tutela della persona
Quando un’opera cinematografica, pur presentandosi come finzione, riproduce o si ispira a fatti reali, si innesca un delicato bilanciamento tra:
- Libertà di espressione artistica: Sancita dall’Art. 21 della Costituzione Italiana e dall’Art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU).
- Diritto di cronaca (o di Ricostruzione Storica): Espressione anch’esso della libertà di manifestazione del pensiero, permette di informare su fatti di interesse pubblico.
- Diritti della persona: In particolare il diritto all’onore, alla reputazione, all’identità personale e alla riservatezza, tutelati dagli Artt. 2 e 3 della Costituzione Italiana, nonché dalle norme del Codice Civile (es. Art. 10 C.c. sul diritto all’immagine) e dalle leggi sulla protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679 – GDPR).
La giurisprudenza italiana, nel valutare la legittimità di opere che si ispirano a fatti reali, ha elaborato due approcci principali per l’autore:
Alternativa 1: il rispetto della verità (e i suoi limiti)
Questo approccio richiede un rigoroso rispetto del principio di verità dei fatti. Non si tratta di una “verità assoluta”, ma di una verità putativa, ovvero una ricerca seria e diligente delle fonti. Come precisato da Sammarco (Film verità e diritto di cronaca), gli autori di filmati e sceneggiati che riproducono fatti di cronaca possono invocare l’esimente della verità putativa, a condizione di dimostrare che il loro intento era narrare fatti veri e offrire prova delle circostanze che rendono attendibile e giustificato il proprio errore.
Tuttavia, anche in questo caso, l’opera può tollerare la commistione di elementi immaginari e reali. Il Tribunale di Roma, sentenza del 26 marzo 2002 (in Dir. Inf., 2002, 818), ha sottolineato che:
- La narrazione può riportare vicende e atti giudiziari, con chiarimenti necessari, ma evitando omissioni significative o ricostruzioni non conformi agli accertamenti.
- La caratterizzazione dei personaggi non deve essere “mutuata dalla commedia” o distorcere la realtà in modo lesivo.
L’opera cinematografica è pur sempre frutto di attività creativa e i “canoni della narrazione filmica comportano necessariamente una rielaborazione delle vicende narrate secondo le forme dello spettacolo. Ma l’intervento rielaborativo degli autori non può spingersi fino al punto di alterare la verità dei fatti inseriti nella trama.” (Trib. Roma, 26 marzo 2002). Ciò significa che la creatività non può annullare il successivo controllo di veridicità delle vicende narrate, necessario per escludere l’illegittimità dell’opera in relazione alla tutela dei diritti fondamentali (Artt. 2 e 3 Cost.).
In altre parole, l’autore può introdurre fatti non veri (c.d. “fatti minori”), purché non stravolgano l’informazione di base in senso peggiorativo o lesivo dell’onore e della reputazione dei soggetti rappresentati. I fatti minori devono arricchire la figura del personaggio rendendola più accessibile senza travisarne la personalità. Essi trovano legittimazione unicamente nel principio della libertà dell’arte (Art. 33 Cost.) e non devono mutare o ampliare il “fatto maggiore” (ovvero il nucleo informativo centrale) in difesa dell’informazione.
Come affermato dal Pretore di Roma, 25 maggio 1985 (in Dir. inf., 1985, 988), “non sussiste l’obbligo del rispetto della verità storica nelle opere di fantasia narrativa, letteraria e cinematografica, purché (…) non venga deformata in senso peggiorativo, in singoli episodi o per l’impostazione complessiva dell’opera, la personalità del soggetto rappresentato, con conseguente menomazione dell’onore, del decoro e della reputazione.”
Alternativa 2: confondere la riconoscibilità
La seconda alternativa per l’autore è l’adozione di “cautele necessarie a confondere il riconoscimento o a rendere quanto meno equivoca la riconoscibilità dei personaggi” (Trib. Cagliari, 13 marzo 1989, in Riv. giur. sarda, 1990, 138).
In virtù di questo principio, è stata ritenuta lesiva dell’immagine, della riservatezza e della reputazione di un soggetto “l’opera cinematografica rielaboratrice di fatti di cronaca ove per la somiglianza degli attori, le vicende narrate, le scene riportate, sia possibile l’identificazione con soggetti reali e si rappresentino fatti intimi e di brutalità, in assenza peraltro di una finalità informativa sulla quale prevale la finalità lucrativa” (Pret. Firenze, 3 marzo 1986, in Dir. inf., 1986, 931, in una fattispecie riguardante un film sul “mostro di Firenze”).
Ne consegue che l’autore sarà responsabile per le lesioni alla reputazione e all’onore altrui che avrebbe potuto evitare avvalendosi della sua abilità creativa. Dovrà quindi adottare tutti gli accorgimenti che, senza snaturare il senso dell’opera, evitino il riconoscimento del personaggio reale o, quantomeno, ne rendano equivoca la riconoscibilità. L’autore può esporre fatti e narrare la vita di un personaggio noto, aggiungendo tratti romanzati, ma sempre cercando di rappresentarlo in modo da non lederne l’onore e la reputazione.
Il significato legale del disclaimer “Ogni riferimento è puramente casuale”
Alla luce di quanto detto, il disclaimer non è una “formula magica” che annulla automaticamente ogni responsabilità. Non basta inserirlo per proteggersi da qualsiasi accusa. Il suo valore legale è quello di:
- Rafforzare la natura fittizia dell’opera: Indica chiaramente allo spettatore che l’intento degli autori non è quello di proporre una ricostruzione documentaristica o una biografia fedele.
- Dissuadere rivendicazioni pretestuose: Può scoraggiare azioni legali basate su semplici coincidenze o interpretazioni soggettive non supportate da un’effettiva lesione.
Tuttavia, il disclaimer non è una copertura legale assoluta se l’opera, nonostante l’avviso, presenta:
- Riconoscibilità inequivocabile: Se i personaggi o i fatti sono rappresentati in modo tale da rendere oggettivamente e inequivocabilmente identificabile una persona reale.
- Lesione della reputazione/onore: Se la rappresentazione, anche se parzialmente inventata, deforma in senso peggiorativo la personalità del soggetto reale, arrecando un danno alla sua reputazione, onore o identità personale.
- Mancanza di continenza e verità putativa: Se l’autore non ha operato con la dovuta diligenza nella ricerca della verità o ha utilizzato toni denigratori.
Esempio pratico: Se si lavora a un progetto ispirato a un fatto di cronaca con luoghi e persone reali (es. un delitto in una specifica città):
- Consiglio legale: È fortemente raccomandabile cambiare i nomi delle persone coinvolte e il nome della città o del luogo. Questo riduce drasticamente il rischio di identificazione e potenziali querele per diffamazione o lesione dell’immagine.
- Utilità del disclaimer: In questo contesto, il disclaimer, unito al cambiamento dei nomi, rafforza ulteriormente l’intento dell’opera come finzione, rendendo “improbabile che il pubblico percepisca che il racconto è basato su un fatto di cronaca e che qualcuno possa in qualsiasi modo sentirsi leso”.
- Responsabilità dell’autore: L’autore ha l’onere di adottare tutti gli accorgimenti creativi che, senza snaturare il senso dell’opera, evitino il riconoscimento del personaggio reale o, quantomeno, ne rendano equivoca la riconoscibilità.
Conclusioni: navigare con consapevolezza tra arte e realtà
L’utilizzo di fatti reali nel cinema è una pratica legittima e spesso fonte di grande ispirazione. Tuttavia, l’autore e il produttore devono muoversi con consapevolezza nel delicato equilibrio tra libertà di espressione artistica e tutela dei diritti della persona. Il disclaimer “ogni riferimento è puramente casuale” è uno strumento utile, ma non esonera dalla responsabilità di creare opere che, pur affascinando e intrattenendo, rispettino sempre i principi di verità, continenza e dignità.
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