La performance art sfida le categorie tradizionali del diritto d’autore — non lascia un’opera fisica permanente, spesso coinvolge più artisti, e la sua documentazione è parte integrante dell’opera stessa. Eppure i diritti legali del performer sono tutelati in Italia da un quadro normativo specifico e preciso, che molti artisti non conoscono abbastanza.
Il quadro normativo: artt. 80-83 LDA
La performance art è tutelata dal diritto d’autore italiano su due piani distinti.
Il primo è la tutela dell’opera in sé. Le opere coreografiche e pantomimiche rientrano nell’art. 2 n. 3 LDA. Le performance che incorporano elementi teatrali, letterari o musicali trovano tutela nei numeri corrispondenti dell’art. 2. Il carattere creativo è il requisito essenziale — non l’idea o il concept astratto, ma la specifica forma espressiva dell’opera.
Il secondo piano — spesso ignorato — è la tutela specifica dell’artista interprete ed esecutore, disciplinata dagli artt. 80-83 LDA. Questi articoli attribuiscono al performer diritti esclusivi distinti da quelli dell’autore dell’opera — rilevanti soprattutto quando l’artista non è anche l’autore della partitura o del testo che interpreta, o quando la performance è documentata e distribuita.
I diritti dell’artista interprete ed esecutore (art. 80 LDA) comprendono il diritto esclusivo di autorizzare:
- la comunicazione al pubblico della propria performance dal vivo
- la fissazione (registrazione) della performance su qualsiasi supporto
- la riproduzione della fissazione
- la distribuzione e la messa a disposizione online di registrazioni della performance
Questi diritti durano 70 anni dalla fissazione della performance. Il performer ha anche diritti morali: il diritto a essere riconosciuto come interprete e il diritto di opporsi a modifiche che ledano la propria reputazione artistica.
Documentazione: cristallizzare la performance nel tempo
La documentazione non è solo una buona pratica — è il modo in cui la performance diventa un’opera con storia documentabile, difendibile in caso di controversia sulla paternità o sull’uso non autorizzato.
Gli strumenti essenziali:
- Registrazione video ufficiale della performance completa — non solo le clip sui social, ma una documentazione integrale che l’artista controlla e che costituisce la prova principale dell’opera
- Fotografie del processo creativo e delle prove — mostrano l’evoluzione dell’opera e rafforzano la prova della paternità
- Descrizione scritta del concept e degli elementi creativi specifici — quali scelte formali, quali materiali, quale struttura temporale, quali regole interne all’opera
- Deposito presso SIAE/OLAF — attribuisce data certa all’opera nella forma in cui è documentata, utile in caso di controversia
- Accordi scritti con i partecipanti — qualsiasi persona che partecipi alla performance (attori, musicisti, danzatori) deve aver firmato un accordo che chiarisca i propri diritti di immagine e i diritti sulla performance
La registrazione video ufficiale è anche un’opera autonomamente protetta dal diritto d’autore (come opera cinematografica o audiovisiva) — il performer che la controlla ha diritti distinti sulla documentazione oltre che sulla performance stessa.
Riprese non autorizzate: i diritti del performer
L’artista ha il diritto esclusivo di autorizzare la fissazione e la successiva riproduzione della propria performance (art. 80 LDA). Chi registra e pubblica una performance senza l’autorizzazione dell’artista viola questi diritti — indipendentemente dal luogo in cui la performance si svolge.
Va però fatta una distinzione pratica. Chi filma per uso strettamente personale e privato, senza pubblicare la registrazione, si trova in una zona generalmente tollerata — la legge prevede eccezioni per la copia privata. Chi invece registra e pubblica online, distribuisce o monetizza la registrazione configura una violazione dei diritti esclusivi del performer, azionabile sia in sede civile (risarcimento del danno, rimozione dei contenuti) sia in alcuni casi penale.
Per prevenire le riprese non autorizzate in modo efficace:
- comunicare chiaramente prima dell’inizio che le riprese non sono autorizzate
- inserire clausole specifiche nei contratti con gli organizzatori degli spazi che li obblighino a comunicare il divieto al pubblico
- documentare immediatamente le violazioni riscontrate (screenshot, URL, date) per eventuali azioni legali o takedown
- pubblicare tempestivamente la propria documentazione ufficiale sui canali dell’artista — spesso è il modo più efficace per gestire l’ecosistema delle riprese non autorizzate
→ Approfondimento: Come rimuovere video non autorizzati da YouTube e altre piattaforme
Contratti con organizzatori e spazi espositivi
Il contratto con l’organizzatore o lo spazio che ospita la performance è lo strumento principale per tutelare i diritti dell’artista. I punti che non possono mancare:
- Chi documenta la performance — l’artista, l’organizzatore o entrambi? E chi detiene i diritti sulla documentazione?
- Uso delle riprese — per quali scopi l’organizzatore può usare le immagini della performance (promozione dell’evento, archivio, comunicazione successiva) e per quanto tempo
- Diritto di immagine del pubblico — se la performance coinvolge il pubblico, chi gestisce le eventuali riprese dei partecipanti e le liberatorie
- Esclusiva — l’organizzatore può chiedere che la stessa performance non venga ripetuta altrove per un periodo definito; la durata deve essere negoziata
- Compenso e rimborsi — il compenso dell’artista, i rimborsi spese, e cosa succede in caso di cancellazione
- Assicurazione — chi copre i danni a terzi o agli spazi in caso di incidenti durante la performance
Collaborazioni artistiche: come dividere i diritti
Le collaborazioni creative generano questioni di contitolarità dei diritti che è fondamentale definire prima che nascano controversie — non dopo.
In una performance collaborativa, ogni contributo creativo originale conferisce diritti proporzionali. L’art. 10 LDA disciplina le opere create in collaborazione: i co-autori sono contitolari dei diritti patrimoniali in parti proporzionali al contributo creativo di ciascuno. I diritti morali restano sempre individuali e inalienabili — non si cedono, non si dividono.
Un accordo di collaborazione artistica professionale deve specificare:
- i ruoli e le responsabilità creative di ciascun collaboratore
- le percentuali di titolarità dei diritti patrimoniali
- come si prendono le decisioni sullo sfruttamento commerciale (unanimità, maggioranza, deleghe specifiche)
- la gestione dei compensi da usi commerciali e la loro ripartizione
- cosa succede ai diritti se la collaborazione si scioglie — chi può continuare a usare l’opera e a quali condizioni
La definizione contrattuale preventiva evita contenziosi futuri che, nell’arte performativa, tendono a diventare particolarmente complessi perché il contributo creativo di ciascuno è spesso difficile da isolare a posteriori.
Il caso Spoerri: autorialità nell’arte concettuale
Il caso Spoerri illustra una questione che tocca direttamente molti artisti performativi e concettuali: cosa succede quando l’opera viene materialmente eseguita da qualcuno diverso dall’ideatore?
Daniel Spoerri è uno dei padri del Nouveau Réalisme. I suoi “tableaux-pièges” (tavole-trappola) sono assemblaggi di oggetti quotidiani — i resti di un pasto, gli avanzi di una tavola — fissati nella posizione in cui si trovano. Spoerri aveva anche sviluppato una pratica partecipativa: durante esposizioni, invitava i visitatori a creare tableaux-pièges seguendo le sue istruzioni, certificandoli poi con un suo brevet de garantie.
In uno di questi casi, un acquirente comprò all’asta un tableau-piège descritto nel catalogo come opera di Spoerri, scoprendo poi che era stato materialmente eseguito da un bambino di 11 anni. Chiese l’annullamento della vendita per errore sulla qualità sostanziale.
La Cour de cassation française, 5 febbraio 2002, stabilì che il tribunale avrebbe dovuto verificare se il consenso dell’acquirente fosse stato viziato dalla convinzione erronea che l’opera fosse stata eseguita dalla mano di Spoerri stesso. Con la sentenza del 15 novembre 2005, la Cassazione confermò che nelle vendite pubbliche il catalogo d’asta deve essere sufficientemente chiaro sull’esecuzione materiale dell’opera — l’acquirente ha diritto di sapere se l’artista ha eseguito personalmente il lavoro o se altri lo hanno fatto su sue istruzioni.
La lezione per gli artisti performativi e concettuali è pratica: quando altri eseguono le proprie istruzioni creative — performer, danzatori, collaboratori tecnici — la documentazione precisa del processo e dei ruoli è essenziale. Non solo per ragioni di autorialità, ma per evitare che il pubblico, i collezionisti o i curatori possano avere aspettative errate su chi ha materialmente realizzato l’opera.
→ Approfondimento: Chi è l’autore nell’arte concettuale: il caso Cattelan/Druet
Performance in spazi pubblici: autorizzazioni necessarie
La performance in luoghi pubblici richiede autorizzazioni che variano in base alla natura dello spazio e dell’evento.
- Comune: autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico, eventuale permesso per impianti audio/video, comunicazione per eventi con assembramenti
- Questura: per eventi con un certo numero di partecipanti, notifica o autorizzazione secondo le norme sulla pubblica sicurezza
- Vigili del Fuoco: per performance che coinvolgono fuoco, strutture temporanee o assembramenti in spazi chiusi
- SIAE: se la performance include musica dal vivo o registrata, i diritti di esecuzione pubblica devono essere coperti
- Proprietari di spazi privati: per performance in spazi di proprietà privata — gallerie, musei, spazi industriali — l’accordo scritto con il proprietario è indispensabile
Come performer, rispondi civilmente per i danni causati durante la performance — l’assicurazione professionale per responsabilità civile è una protezione essenziale per chiunque lavori in spazi pubblici o con pubblico.
Domande frequenti
La performance art è protetta dal diritto d’autore?
Sì. Rientra nell’art. 2 n. 3 LDA (opere coreografiche e pantomimiche) e/o nei diritti dell’artista interprete ed esecutore (artt. 80-83 LDA). Il diritto nasce con la creazione senza necessità di registrazione.
Quali diritti ha un performer sulla propria performance?
Il diritto esclusivo di autorizzare la comunicazione al pubblico, la fissazione (registrazione), la riproduzione e la distribuzione della performance (art. 80 LDA). Questi diritti durano 70 anni dalla fissazione. Ha anche diritti morali: paternità e integrità dell’interpretazione.
Qualcuno può filmare la mia performance senza permesso?
Chi registra e pubblica senza autorizzazione viola i diritti esclusivi del performer (art. 80 LDA). Va distinto chi filma per uso strettamente personale (zona grigia) da chi pubblica, distribuisce o monetizza la registrazione (violazione azionabile). Comunicare il divieto prima della performance e inserire clausole specifiche nei contratti con gli organizzatori è la tutela preventiva più efficace.
Cosa insegna il caso Spoerri?
Che nell’arte concettuale dove altri eseguono le istruzioni dell’artista, il pubblico e i collezionisti hanno diritto di sapere chi ha materialmente realizzato l’opera. La documentazione precisa del processo e dei ruoli protegge sia l’artista sia chi acquista o espone il lavoro.
Come si dividono i diritti in una collaborazione artistica?
Ogni contributo creativo originale conferisce diritti patrimoniali proporzionali (art. 10 LDA). I diritti morali restano individuali e inalienabili. Un accordo scritto preventivo che definisca ruoli, percentuali, decisioni sullo sfruttamento commerciale e sorte dei diritti in caso di scioglimento è essenziale.
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