Il museo può riprodurre le mie opere nel catalogo?

Quando un artista espone in un museo o in una galleria, una delle prime domande che possono sorgere riguarda l’uso delle immagini delle opere: il museo può fotografarle e inserirle nel catalogo della mostra senza chiedere un’autorizzazione esplicita?
La risposta non è univoca e richiede di distinguere diversi piani giuridici.

I diritti dell’artista
Le opere dell’ingegno di carattere creativo (art. 1 L. 633/1941) sono tutelate dal diritto d’autore. L’autore mantiene due tipi di diritti:

  • Diritti morali: come il diritto alla paternità dell’opera e al rispetto della sua integrità, inalienabili e imprescrittibili.
  • Diritti patrimoniali: tra cui il diritto di riproduzione, distribuzione e comunicazione al pubblico, che consentono all’autore di autorizzare (o vietare) l’uso dell’opera e di percepire un compenso.

La fotografia di un’opera d’arte rientra nel diritto di riproduzione (art. 13 L. 633/1941). Pertanto, in linea di principio, il museo non può fotografare e pubblicare le immagini senza il consenso dell’autore o dei suoi aventi diritto.

Le eccezioni e i limiti
La legge sul diritto d’autore prevede alcune eccezioni.
In particolare:

  • L’uso per finalità di cronaca, critica o recensione (art. 70) consente riproduzioni parziali e non sistematiche, purché non in concorrenza con lo sfruttamento economico dell’opera e sempre con citazione dell’autore.
  • Tuttavia, la realizzazione e la vendita di un catalogo di mostra non rientra in questa eccezione: il catalogo non è solo informazione, ma anche un prodotto editoriale, spesso in vendita al pubblico, che ha una finalità commerciale oltre che documentativa.

In questo senso, la giurisprudenza italiana e le prassi contrattuali sono chiare: il museo deve ottenere un’autorizzazione preventiva per utilizzare le immagini delle opere.

La prassi nei rapporti artista–museo
Di solito, quando un artista concede un’opera in esposizione, firma un contratto di prestito o di partecipazione che disciplina:

  • la possibilità di fotografare le opere per il catalogo, per il sito web o per la comunicazione stampa;
  • le modalità di utilizzo (ad esempio, solo per scopi promozionali e non commerciali);
    eventuali compensi o diritti d’autore per l’uso delle immagini.
    In alcuni casi, l’artista può concedere l’autorizzazione a titolo gratuito, considerandola un’opportunità di visibilità; in altri, può richiedere un corrispettivo o limitare l’uso a determinati canali.

Cosa fare come artista
Se sei un artista e il tuo lavoro viene esposto in un museo o in una galleria:

  • Leggi con attenzione il contratto prima di firmarlo;
  • Verifica le clausole sui diritti d’immagine e sul catalogo;
  • Chiarisci eventuali compensi o la natura gratuita della licenza;
  • Assicurati che il tuo nome venga sempre indicato accanto all’opera, in ossequio al tuo diritto morale di paternità.

Conclusione
Il museo non può fotografare e utilizzare liberamente le tue opere per il catalogo senza la tua autorizzazione: si tratta infatti di un atto di riproduzione riservato all’autore. Tuttavia, attraverso accordi chiari e contratti ben redatti, artista e istituzione possono trovare un equilibrio che tuteli i diritti dell’uno e le esigenze organizzative dell’altra.

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Sono l'Avvocato degli artisti: norma e forma è la sintesi più adatta per descrivere quello che faccio. Da sempre mi occupo del rapporto tra il diritto e le arti, collaborando con artisti e autori in diversi campi creativi come musica, cinema, arti visive, editoria, entertainment. Scrivo recensioni e testi critici di arte contemporanea.

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