Quando una galleria d’arte ti propone un contratto, ogni clausola merita attenzione. Questa checklist legale copre i 7 punti principali da verificare prima di firmare — con i riferimenti normativi che ti servono per capire dove fare attenzione e quali domande porre.
1. Durata e ambito del contratto
- È chiaro quanto dura la collaborazione?
- La galleria ti chiede un’esclusiva? Se sì, per quanto tempo e in quale territorio?
- L’esclusiva ti impedisce di esporre altrove, partecipare a fiere internazionali o vendere direttamente nel tuo studio?
Riferimento normativo: l’art. 2596 c.c. stabilisce che i patti di non concorrenza devono essere limitati in tempo e spazio per essere validi. Un’esclusiva illimitata nel territorio o nella durata è nulla.
2. Prezzi e percentuali
- Chi stabilisce il prezzo delle opere — l’artista o la galleria?
- Qual è la percentuale che trattiene la galleria (di norma tra il 30% e il 50%)?
- Entro quanto tempo ricevi il pagamento dopo una vendita?
Riferimento normativo: il rapporto galleria-artista è spesso assimilabile a un mandato (art. 1703 c.c.): la galleria agisce per conto dell’artista, deve rendere il conto e versare quanto dovuto. L’assenza di un termine di pagamento scritto espone l’artista a ritardi difficili da contestare.
3. Spese, costi e assicurazione
- Chi paga per trasporto, allestimento, cataloghi e comunicazione?
- Le opere sono assicurate mentre si trovano in galleria? Chi stipula e paga la polizza?
- La copertura assicurativa vale anche durante il trasporto?
- Cosa succede in caso di danni, furto o distruzione di un’opera?
Riferimento normativo: l’art. 1719 c.c. prevede che il mandatario ha diritto al rimborso solo per le spese concordate. L’assicurazione delle opere è uno dei punti di maggiore attrito nei contratti con le gallerie: in assenza di clausole specifiche, la responsabilità in caso di danni può diventare oggetto di lunga controversia.
4. Diritti d’autore e uso delle immagini
- La galleria può usare immagini delle tue opere? Per quali finalità esatte?
- L’autorizzazione è limitata alla promozione della vendita (catalogo, sito, social) o si estende ad altri usi commerciali?
- La galleria può concedere sublicenze a terzi — riviste, editori, piattaforme digitali?
- Può realizzare stampe, poster o merchandise derivati dalle tue opere?
Riferimento normativo: i diritti di sfruttamento economico dell’opera devono essere concessi per iscritto e in modo specifico (artt. 107-110 LDA). Un’autorizzazione generica “a usare le immagini per scopi promozionali” può essere interpretata in modo molto ampio dalla galleria. I diritti morali — compreso il diritto di paternità e di integrità dell’opera — restano sempre all’artista e sono inalienabili.
→ Approfondisci: la galleria o il museo possono riprodurre le mie opere nel catalogo?
5. Opere invendute e restituzione
- Cosa succede alle opere non vendute alla scadenza del contratto?
- Ci sono tempi certi per la restituzione?
- Le opere devono essere restituite nello stesso stato in cui sono state consegnate?
- Chi risponde in caso di danni durante la custodia?
Riferimento normativo: se il rapporto è assimilabile a un deposito (art. 1766 c.c.), la galleria deve custodire le opere con diligenza e risponde dei danni da negligenza. In assenza di clausole specifiche sulla restituzione, recuperare le proprie opere — soprattutto se la galleria attraversa difficoltà economiche — può diventare molto complesso.
6. Recesso e risoluzione
- In quali casi puoi sciogliere il contratto anticipatamente?
- E la galleria? Può recedere senza preavviso?
- Qual è il foro competente in caso di controversia — quello della tua residenza o della sede della galleria?
Riferimento normativo: in assenza di clausole sul foro, vale il foro del convenuto (art. 18 c.p.c.). Se la galleria ha sede in un’altra città, potresti dover affrontare un giudizio lontano dalla tua residenza. La clausola sul foro competente merita attenzione tanto quanto le clausole economiche.
7. Strumenti alternativi di risoluzione
- Il contratto prevede la mediazione o l’arbitrato per risolvere eventuali conflitti?
- È indicato un mediatore o un organismo di riferimento?
La mediazione obbligatoria (D.Lgs. 28/2010) si applica già a molte controversie civili e commerciali. Includere una clausola di mediazione o arbitrato nel contratto permette di risolvere i conflitti più rapidamente e con costi inferiori rispetto a un processo ordinario — un vantaggio concreto per entrambe le parti.
Il droit de suite: il diritto che vale anche dopo la vendita
C’è un diritto che non dipende dal contratto con la galleria ma che ogni artista visivo dovrebbe conoscere: il droit de suite, o diritto di seguito.
L’art. 144 LDA (recepimento della Direttiva 2001/84/CE) garantisce all’artista visivo una percentuale sul prezzo di ogni rivendita successiva della propria opera originale, quando la rivendita avviene tramite un professionista del mercato dell’arte — gallerie, case d’aste, intermediari. Il diritto si applica automaticamente: non occorre che sia previsto nel contratto. La galleria o la casa d’aste che opera la rivendita è responsabile del versamento.
Non dimenticare di iscriverti alla SIAE per la gestione del diritto di seguito: è la collecting society che in Italia ne gestisce la riscossione e la distribuzione.
→ Approfondisci: droit de suite — cos’è e come funziona
Domande frequenti
Qual è la percentuale che trattiene una galleria d’arte?
Di norma tra il 30% e il 50% del prezzo di vendita. Il contratto deve specificare la percentuale, chi stabilisce il prezzo finale e i tempi di pagamento all’artista dopo la vendita. Il rapporto è spesso assimilabile a un mandato (art. 1703 c.c.): la galleria deve rendere il conto e versare quanto dovuto.
La galleria può usare le immagini delle mie opere senza autorizzazione specifica?
No. I diritti di sfruttamento economico devono essere concessi per iscritto e in modo specifico (artt. 107-110 LDA). L’autorizzazione deve indicare le finalità esatte e i limiti d’uso. I diritti morali restano sempre all’artista.
Cosa succede alle opere non vendute alla fine del contratto?
Il contratto deve prevedere tempi certi di restituzione e lo stato di conservazione richiesto. In assenza di clausole, recuperare le proprie opere — specialmente se la galleria è in difficoltà economiche — può diventare molto complesso. Se il rapporto è assimilabile a un deposito (art. 1766 c.c.), la galleria risponde dei danni da negligenza.
Un contratto con una galleria può vietarmi di esporre altrove?
Sì, ma solo entro i limiti dell’art. 2596 c.c.: il patto di esclusiva deve essere limitato in tempo e spazio. Un’esclusiva illimitata nel territorio o nella durata è nulla. Prima di firmare, verifica se ti impedisce di partecipare a fiere, esporre in altri spazi o vendere direttamente nel tuo studio.
Ho diritto a una percentuale quando la galleria rivende una mia opera?
Sì — è il droit de suite (art. 144 LDA). Ti spetta una percentuale su ogni rivendita successiva della tua opera originale tramite un professionista del mercato dell’arte. Il diritto si applica automaticamente, indipendentemente dal contratto. La gestione in Italia è affidata alla SIAE.
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