Il contratto di coproduzione cinematografica tra Italia e Canada

Ti serve un contratto di coproduzione cinematografica? Sei un autore in cerca di un coproduttore? Lasciati ispirare dai Canadesi.

Il contratto di coproduzione ha per scopo la realizzazione e lo sviluppo di un’opera cinematografica, televisiva, teatrale condotta da più produttori, spec. di paesi diversi.

Il contratto di coproduzione cinematografica con altri Stati sulla base dei quali le imprese cinematografiche italiane possono partecipare con imprese estere alla produzione di film sono regolate dall’art. 6 del decreto legislativo 28/2004.

Per quanto riguarda la coproduzione tra Italia e Canada è regolato dall’Accordo sottoscritto a Roma il 13/11/1997, ratificato con Legge n. 57 del 18 febbraio 1999 che autorizza la ratifica e l’esecuzione dell’accordo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 11 marzo 1999. E’ entrato in vigore il 14/12/1999.

Le linee guida dell’accordo 

L’oggetto dell’Accordo: un progetto di film, di qualsiasi durata, incluse le produzioni di animazione e i documentari, realizzato su qualsiasi supporto, per l’utilizzazione nelle sale cinematografiche, in televisione, su videocassetta, su videodisco, CD-ROM, o attraverso qualsiasi altra forma di distribuzione.

La proporzione degli apporti rispettivi dei produttori dei due Paesi può variare per ogni film dal venti [20] all’ottanta [80] per cento, dato che la partecipazione minoritaria non può essere inferiore al venti per cento del costo di produzione del film. L’apporto del coproduttore minoritario deve comportare obbligatoriamente una partecipazione tecnica ed artistica effettiva.

Il saldo della partecipazione del coproduttore minoritario deve essere versato al coproduttore maggioritario nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per l’approntamento della versione nella lingua del Paese minoritario.

Sono ammesse le c.d. produzioni gemellate se rispondenti alle seguenti condizioni:

  • dovranno esserci rispettivi investimenti reciproci e un equilibrio generale rispetto alle condizioni di ripartizione delle entrate dei coproduttori nelle produzioni che beneficiano del gemellaggio;
  • le produzioni gemellate devono essere distribuite alle stesse condizioni in Italia e in Canada;
  • le produzioni gemellate possono essere prodotte o contemporaneamente o consecutivamente, fermo restando che, nel secondo caso, il periodo tra il completamento della prima produzione e l’inizio della seconda non deve superare un [1] anno.

Le clausole contrattuali che prevedono la ripartizione fra i coproduttori dei proventi o dei mercati devono essere approvate dalle Autorità competenti dei due Paesi. Questa ripartizione deve, di massima, corrispondere alla percentuale degli apporti rispettivi dei coproduttori alla produzione di ciascun film.

I contratti tra coproduttori devono precisare chiaramente gli obblighi finanziari di ciascuno in merito alla ripartizione degli oneri relativi:

  • alle spese preliminari per l’elaborazione di un progetto;
  • alle spese per un progetto che ha ricevuto l’approvazione delle Autorità competenti dei due Paesi, qualora il film realizzato non sia conforme alle condizioni di tale approvazione;
  • alle spese per una coproduzione realizzata nel quadro del presente Accordo, qualora il film non abbia ottenuto in uno o nell’altro dei due Paesi interessati il benestare di proiezione in pubblico.

Credit: i film di coproduzione devono essere presentati con la dicitura «coproduzione italocanadese» o «coproduzione canadese-italiana».

Le Autorità competenti dei due Paesi fissano di comune accordo le norme di procedura della coproduzione, tenendo conto delle leggi, che disciplinano la cinematografia in Italia e delle leggi similari, sia federali che provinciali, in Canada.

L’istanza per l’ammissione del film ai benefìci della coproduzione deve essere presentata, in ogni caso, almeno trenta [30] giorni prima dell’inizio delle riprese o delle lavorazioni principali per i film d’animazione, in accordo con le Norme di Procedura allegate all’Accordo.

La documentazione per l’ammissione deve comprendere i seguenti elementi, redatti in lingua italiana per l’Italia e in lingua francese o in lingua inglese per il Canada:

  • un trattamento dettagliato;
  • un documento comprovante che la proprietà dei diritti di autore per l’adattamento cinematografico è stata legalmente acquistata, o in mancanza, una opzione valida;
  • il contratto di coproduzione concluso con riserva di approvazione da parte delle Amministrazioni competenti dei due Paesi.

Il contratto di coproduzione deve precisare:

  • il titolo del film;
  • il nome dell’autore del soggetto o dell’adattatore, se si tratta di un soggetto tratto da un’opera letteraria;
  • il nome del regista (una clausola di salvaguardia è ammessa per il suo cambiamento);
  • l’ammontare del costo;
  • l’ammontare degli apporti finanziari dei coproduttori;
  • la ripartizione dei proventi e dei mercati;
  • l’impegno dei produttori a partecipare ad eventuali eccedenze di spese, o a beneficiare delle economie sul costo del film in proporzione ai rispettivi apporti.  La partecipazione alle eccedenze di spese può limitarsi al 30% del costo del film;
  • una clausola del contratto deve prevedere che l’ammissione ai benefìci dell’Accordo non impegna le Autorità competenti al rilascio del benestare di proiezione in pubblico.
  • Un’altra clausola deve, di conseguenza, precisare le condizioni del regolamento finanziario tra i coproduttori.

a) nel caso in cui le Autorità competenti dell’uno o dell’altro Paese non accordassero l’ammissione richiesta dopo avere esaminato l’incartamento completo;

b) nel caso in cui le Autorità competenti non autorizzassero la proiezione in pubblico del film nell’uno o nell’altro dei due Paesi, o in terzi Paesi terzi;

c) nel caso in cui i versamenti degli apporti finanziari non siano stati effettuati secondo le esigenze previste dall’articolo 8 dell’Accordo.

  • una clausola che stabilisca le misure da prendere se uno dei coproduttori risulti parzialmente inadempiente;
  • una clausola che impegni il coproduttore maggioritario a stipulare una polizza di assicurazione per tutti i rischi di produzione;
  • il periodo previsto, in linea di massima, per l’inizio delle riprese del film.
  • il piano di finanziamento;
  • l’elenco degli elementi tecnici ed artistici e, per il personale, l’indicazione della loro nazionalità e dei ruoli attribuiti agli attori;
  • il piano di lavorazione.

Come trovare un coproduttore canadese? 

I produttori possono iscriversi al database italo-canadese sul sito del CMF per una maggiore cooperazione.

Fatti ispirare dai Canadesi

Qui di seguito gli  Speakers di uno dei talks organizzati dal MIA e che hanno raccontato della loro esperienza di co-produzione e che si sono dimostrati aperti ad un incontro per discutere di nuovi progetti:

I registi canadesi che Dandi preferisce

  • David Paul Cronenberg (Toronto, 15 marzo 1943) è un regista, sceneggiatore, attore, produttore cinematografico, direttore della fotografia, montatore e scrittore canadese. È uno dei pochi esponenti nonché pioniere del genere cinematografico spesso indicato come body horror, che esplora il terrore dell’uomo di fronte alla mutazione del corpo, all’infezione e contaminazione della carne, intrecciando l’elemento psicologico della storia con quello fisico. Nella prima metà della sua carriera Cronenberg ha esplorato questi temi soprattutto attraverso l’horror e la fantascienza, sebbene i suoi lavori si siano successivamente spinti al di là di questi generi approdando anche al noir.
  • Xavier Dolan: a volte accreditato come Xavier Dolan-Tadros (Montréal, 20 marzo 1989), è un attore, regista, sceneggiatore e doppiatore canadese. Nel 2014 si è aggiudicato il Premio della giuria alla 67ª edizione del Festival di Cannes per il film Mommy, mentre nel 2016 ha vinto il Grand Prix alla 69ª edizione del Festival di Cannes con È solo la fine del mondo.

Sulla redazione del contratto di coproduzione, DANDI fornisce consulenza anche in inglese, contattaci.

 

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