Vi siete mai chiesti se è lecito fotografare un monumento iconico, un palazzo storico o un’opera d’arte esposta in piazza, e poi utilizzare quell’immagine magari per il vostro sito web, una pubblicità o un video commerciale? La risposta non è così semplice come sembra, e risiede nel concetto affascinante (e a volte controverso) di “diritto di panorama” o “libertà di panorama”.
Il diritto di panorama, anche detto libertà di panorama, è quel diritto di poter utilizzare immagini o scattare fotografie (o di effettuare riprese) di edifici, palazzi, monumenti, opere artistiche e architettoniche presenti in un luogo pubblico, anche per fini commerciali.
Diritto veduta e diritto di affaccio
Il diritto di panorama si riferisce alla possibilità di utilizzare immagini o effettuare riprese di edifici, monumenti, opere artistiche e architettoniche che si trovano in un luogo pubblico, anche per fini commerciali. Ma attenzione: le servitù di veduta o il diritto di veduta (disciplinati dal Codice Civile) non c’entrano nulla! Questi ultimi riguardano la facoltà di guardare o sporgersi sulla proprietà altrui e i divieti di costruire a determinate distanze. Qui parliamo di diritti d’autore e di sfruttamento dell’immagine di un’opera.
Libertà di panorama in Italia
A differenza di molti altri Paesi europei, l’Italia non possiede una legge generale che garantisca una piena “libertà di panorama”. La nostra normativa è più restrittiva.
Con l’emendamento al “Decreto Franceschini”, è stato introdotto il concetto di “free panorama”, ma con un limite cruciale: l’utilizzo delle immagini è lecito solo se non a scopo di lucro. Questo significa che puoi fotografare e pubblicare liberamente immagini di scorci, edifici o monumenti per:
- Finalità di studio e ricerca.
- Libera manifestazione del pensiero o espressione creativa.
- Promozione della conoscenza culturale.
La nostra Legge sul Diritto d’Autore (LDA) consente sì di fotografare e pubblicare liberamente le immagini di opere d’arte, ma è fondamentale che tale attività non faccia concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera originale. In pratica, se non hai un intento di guadagno, solitamente non ci sono problemi di violazione del copyright.
Le Restrizioni e il Ruolo delle Soprintendenze:
- Concorrenza Economica: La struttura depositaria dell’opera (anche privata) può vietare fotografie o riprese che possano competere con i suoi interessi economici, ad esempio se ha concesso l’esclusiva per la vendita di cartoline o libri.
- Opere Principali vs. Sfondo: La LDA distingue: se l’edificio o l’opera è la parte principale della foto (un primo piano), potrebbe essere necessaria l’autorizzazione. Se è solo nello sfondo, di solito no.
- Beni Culturali: Per i beni soggetti alla Legge sui Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004), in teoria, le riprese per uso strettamente personale o a fini di ricerca dovrebbero essere autorizzate dal responsabile dell’istituto. Tuttavia, il fotografo non potrà mai sfruttare commercialmente tali immagini pregiudicando i diritti d’autore degli artisti o architetti.
- Divulgazione non autorizzata: La normativa punisce anche chi divulga al pubblico, per trarne guadagno economico, immagini ottenute senza autorizzazione, anche se non le ha scattate direttamente.
- Opere in Pubblico Dominio: Se l’artista è morto da più di 70 anni, l’opera cade in pubblico dominio per quanto riguarda il diritto d’autore patrimoniale, e non è necessaria l’autorizzazione dell’autore. Tuttavia, l’opera potrebbe rientrare nella tutela dei Beni Culturali e delle Soprintendenze. È sempre consigliabile informarsi: le Soprintendenze spesso non vendono diritti, ma richiedono comunque una richiesta di pubblicazione.
- Opere Contemporanee: Massima cautela con sculture o altre opere contemporanee esposte in pubblico, poiché sono quasi sempre soggette a restrizioni del copyright.
La Giurisprudenza Italiana: Sentenze Chiave che Disegnano i Confini della Riproduzione Commerciale
La mancanza di una legge specifica sulla libertà di panorama ha portato la giurisprudenza italiana a delineare i confini caso per caso, con pronunce che hanno suscitato dibattito e che tendono a limitare l’uso commerciale delle immagini di beni culturali.
- Il Caso Emblematico del Teatro Massimo di Palermo (Tribunale di Palermo, sentenza del 2017): Una delle decisioni più significative in materia. Il Tribunale ha condannato una Banca al risarcimento danni per aver utilizzato l’immagine del Teatro Massimo a scopo commerciale in una campagna pubblicitaria, senza aver ottenuto l’autorizzazione della Fondazione che gestisce il Teatro. La sentenza ha riconosciuto il diritto esclusivo dell’ente proprietario (o gestore) di un bene culturale non solo all’utilizzo e alla riproduzione dell’immagine del bene, ma anche a determinarne un corrispettivo economico per l’uso commerciale. Questo principio si basa sull’Art. 107 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004), che stabilisce il diritto delle amministrazioni a consentire e riscuotere canoni per la riproduzione di beni culturali a scopo di lucro.
- Il Precedente del David di Michelangelo a Firenze (Tribunale di Firenze, ordinanza del 2017): Un’altra importante pronuncia che ha vietato la riproduzione a fini commerciali dell’immagine del David di Michelangelo (proprietà della Galleria dell’Accademia di Firenze) sui biglietti d’ingresso dei musei venduti illegalmente dai “bagarini”. Anche in questo caso, è stato riaffermato il principio che l’immagine di un’opera d’arte, pur essendo di dominio pubblico per il diritto d’autore (essendo l’autore deceduto da secoli), è tutelata dal Codice dei Beni Culturali, conferendo all’ente proprietario il diritto di autorizzarne l’uso e di richiederne un compenso per finalità commerciali.
Queste sentenze chiariscono che, in Italia, la riproduzione a fini di lucro dell’immagine di un bene culturale non è libera, anche se l’opera è “antica” e il copyright dell’autore è scaduto. La tutela si sposta dal diritto d’autore a una specifica protezione legata al valore del bene culturale e alla sua gestione.
Uno Sguardo Oltre Confine: Libertà di Panorama in Europa
Mentre l’Italia naviga in un contesto più restrittivo, molti Paesi europei godono di una più ampia libertà di panorama.
- Francia e la Torre Eiffel: Un caso noto è quello della Torre Eiffel a Parigi. Sebbene si possa fotografare liberamente di giorno, le installazioni luminose notturne sono protette da copyright (della Société nouvelle d’exploitation de la tour Eiffel – SNTE). Pertanto, la riproduzione e pubblicazione a fini commerciali delle immagini notturne richiede il pagamento di diritti, a meno che la Torre non sia un elemento secondario di un’immagine panoramica più ampia.
- Regno Unito: Il Copyright, Designs and Patents Act del 1988 concede una sostanziale libertà, permettendo di rappresentare graficamente, fotografare o filmare opere protette da copyright (edifici, sculture, modelli) se esposte permanentemente in spazi pubblici o aperti al pubblico, senza violare il copyright.
- Germania: Similmente, l’Art. 59 del “Urheberrechtsgesetz” (Legge Tedesca sul copyright) autorizza lo scatto e la riproduzione di opere d’arte esposte in modo permanente in spazi pubblici, consentendone la distribuzione e pubblicazione. I requisiti chiave sono il “carattere permanente” e l'”esposizione al pubblico”.
- Belgio: Nel 2016, il Belgio ha introdotto esplicitamente la “Freedom of Panorama” nella sua legislazione, la “Loi du 27 juin 2016”, autorizzando la riproduzione e comunicazione al pubblico di opere d’arte, grafiche e architettoniche esposte permanentemente in spazi pubblici, purché non entrino in conflitto con il normale sfruttamento delle opere o pregiudichino gli interessi legittimi dell’autore.
Conclusioni: Navigare il Diritto di Panorama con Consapevolezza
La questione del diritto di panorama evidenzia le complessità del diritto d’autore nell’era digitale e l’equilibrio tra la libertà di espressione e la tutela della proprietà intellettuale. In Italia, la mancanza di una legislazione chiara impone un’attenzione particolare:
- Scopo dell’utilizzo: È commerciale o non commerciale? Questo è il primo discrimine.
- Contesto dell’opera: L’elemento protetto è in primo piano o è uno sfondo?
- Natura dell’opera: È un bene culturale tutelato? È un’opera di un autore ancora protetto dal copyright (meno di 70 anni dalla morte)?
- Richiesta di autorizzazione: In caso di dubbio o di utilizzo commerciale, la richiesta di autorizzazione al proprietario o all’ente gestore è sempre la via più sicura.
Lo Studio Legale Dandi fornisce assistenza legale in diverse aree di competenza. Dai un'occhiata ai nostri servizi oppure contattaci!