Diritto di Sincronizzazione: proteggere la musica nei tuoi progetti: liberatoria diritti sincronizzazione
Il diritto di sincronizzazione è fondamentale per chiunque crei contenuti. Si tratta dell’abbinamento di una canzone con immagini in movimento. Pensa a film, pubblicità o video per i social. Questo processo, che a volte include modifiche alla musica, rientra nel diritto musicale e richiede un permesso specifico.
Musica commissionata o brano già esistente: cosa cambia
Quando si usa musica in un film, in uno spot o in un video, la situazione legale cambia radicalmente a seconda che la musica sia originale o già esistente.
Musica commissionata: se un compositore scrive la colonna sonora appositamente per il tuo progetto, il diritto di sincronizzazione non si acquista separatamente — è ricompreso nel contratto con il compositore, che deve però prevederlo espressamente. Questo è l’errore più frequente: molti produttori pensano che pagare il compenso al compositore equivalga ad acquisire automaticamente tutti i diritti sull’opera. Non è così. Se il contratto non cede esplicitamente il diritto di sincronizzazione, il compositore lo conserva — e può impedire l’uso della musica nella produzione o in future versioni ridistribuite.
Il contratto con il compositore deve specificare almeno: territorio di utilizzo, durata della licenza o cessione, piattaforme ammesse (cinema, televisione, streaming, web, social), diritto di modifica del brano per esigenze di montaggio, e diritto di sub-licenza in caso di vendita o distribuzione a terzi.
Brano già esistente: qui entrano in gioco i due livelli di diritti descritti nella sezione successiva — la composizione e il fonogramma — che richiedono autorizzazioni separate da soggetti diversi. Il processo è più articolato e i tempi di negoziazione possono essere lunghi, soprattutto per brani di catalogo internazionale.
Musica di pubblico dominio: le composizioni di autori deceduti da oltre 70 anni sono libere da diritti patrimoniali sulla composizione. Attenzione però: la specifica registrazione fonografica utilizzata può essere protetta da diritti connessi del produttore discografico, anche se la composizione è di dominio pubblico. Una sinfonia di Beethoven è libera — ma la registrazione dei Berliner Philharmoniker con cui la stai usando potrebbe non esserlo.
Perché serve un’autorizzazione sul copyright
La sincronizzazione non è una semplice riproduzione. È un’operazione che può cambiare il significato di un’opera e toccare il diritto morale dell’autore. Per questo motivo, le leggi sul copyright stabiliscono che le sincronizzazioni sono un diritto esclusivo. Non è sufficiente una semplice licenza SIAE, come ha chiarito la Corte di Cassazione. È necessario il consenso esplicito dell’autore.
Per usare una canzone, servono due permessi:
- L’opera musicale: Per la melodia e il testo.
- Il fonogramma: Per la registrazione specifica del brano.
Per utilizzare una canzone in un video da pubblicare sui social media, come TikTok o Instagram, si applicano le stesse regole della sincronizzazione. Tuttavia, la gestione dei diritti è spesso semplificata. Le piattaforme social hanno accordi di licenza con case discografiche ed editori musicali per il loro catalogo. Di conseguenza, puoi usare i brani che trovi nelle loro librerie senza bisogno di ottenere una singola liberatoria musica. Se invece vuoi usare una canzone che non è presente in queste librerie o carichi un video su una piattaforma che non ha questi accordi, devi comunque ottenere il permesso diretto dagli autori e dai produttori, proprio come faresti per un film o una pubblicità.
A chi ci si rivolge concretamente
Sapere che servono due autorizzazioni è il punto di partenza. Ma a chi si chiede, nella pratica?
Per il diritto sulla composizione (melodia e testo) bisogna contattare l’editore musicale del brano — non la SIAE. La SIAE gestisce la riscossione dei compensi per le esecuzioni pubbliche, ma non rilascia le licenze di sincronizzazione: per queste il titolare è l’editore, o l’autore stesso se non ha ceduto i diritti editoriali. Per i brani italiani, il punto di partenza è verificare sul sito SIAE chi è l’editore associato al brano.
Per il fonogramma (la registrazione specifica) bisogna contattare il produttore discografico — l’etichetta che ha prodotto e distribuisce quella versione del brano. Per i grandi cataloghi internazionali si tratta quasi sempre di una major (Sony, Universal, Warner) o di una delle loro affiliate.
Per i brani indipendenti, autori e produttori coincidono spesso con la stessa persona o con una piccola etichetta — il che semplifica la negoziazione ma richiede comunque un accordo scritto.
Cosa deve contenere il contratto di sincronizzazione
Una volta ottenuto il consenso dei titolari, l’accordo deve essere formalizzato per iscritto. Un contratto di sincronizzazione privo di alcune clausole fondamentali espone la produzione a contestazioni in fase di distribuzione — spesso nel momento peggiore, cioè quando il film è già finito.
Le clausole minime che il contratto deve contenere:
Oggetto: identificazione precisa del brano (titolo, autore, editore, ISRC per il fonogramma) e della produzione in cui verrà usato.
Tipo di utilizzo: in quale scena, per quanti secondi, se in primo piano o come sottofondo, se il testo è udibile o strumentale.
Territorio: globale o limitato a specifici paesi — un punto spesso sottovalutato che impatta direttamente sulla distribuzione internazionale.
Durata: licenza a tempo determinato o perpetua. Per le produzioni destinate alle piattaforme streaming, una licenza a scadenza crea problemi concreti al momento del rinnovo degli accordi di distribuzione.
Piattaforme: cinema, televisione, streaming (con indicazione delle piattaforme specifiche o “tutti i servizi on demand”), web, social, home video. Ogni piattaforma può avere tariffe diverse.
Esclusiva o non esclusiva: se il brano può essere usato contemporaneamente in altre produzioni o meno.
Fee o royalty: compenso una tantum o percentuale sugli incassi. Per le produzioni indipendenti la fee flat è la soluzione più semplice da gestire.
Diritto di modifica: possibilità di tagliare, rallentare, sovrapporre il brano alle esigenze del montaggio — senza questo diritto esplicito, qualsiasi modifica tecnica può essere contestata dall’autore come violazione del diritto morale.
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