Il mondo del cinema e delle serie televisive si nutre spesso della realtà. Non è raro che un’opera audiovisiva, pur essendo di fantasia, attinga a fatti realmente accaduti, siano essi eventi di cronaca, vicende storiche o esperienze personali dell’autore. Questo intreccio tra film e fatti reali solleva questioni complesse sul diritto alla libertà di espressione artistica e sui limiti imposti dalla tutela di altri diritti, come quello all’onore e alla reputazione.
La Libertà di Espressione Artistica in Ambito Cinematografico: Un Diritto Fondamentale
La creazione artistica in ambito cinematografico, così come in ogni altra forma espressiva, è tutelata dall’Art. 21 della Costituzione Italiana, che sancisce la libertà di manifestazione del pensiero. Questa libertà permette agli autori di realizzare opere totalmente di fantasia o, come spesso accade, opere che, pur mantenendo un carattere di finzione, riproducono o si ispirano a fatti storici o di vita quotidiana.
Tuttavia, quando un’opera cinematografica si propone al pubblico con una “funzione di cronaca” – ovvero, intende informare su accadimenti reali – l’autore non può prescindere da alcuni limiti fondamentali.
Opere di Fantasia Basate su Fatti Reali: I Limiti del Diritto di Cronaca
Quando un film o una serie televisiva si ispira a fatti reali e assume una valenza che si avvicina alla cronaca, l’autore deve rispettare i limiti imposti dall’esercizio del diritto di cronaca. Questi limiti, ben consolidati nella giurisprudenza italiana, sono principalmente tre:
- Interesse pubblico (o utilità sociale dell’informazione): I fatti narrati devono essere di interesse generale e non riguardare esclusivamente la sfera privata dei soggetti coinvolti.
- Verità del fatto: La narrazione deve corrispondere alla verità dei fatti accaduti. La verità non è assoluta, ma deve essere il frutto di una ricerca seria e diligente, verificabile e non travisata.
- Continenza formale: La narrazione deve essere esposta in modo corretto, misurato e non eccedente rispetto allo scopo informativo. Deve evitare toni sensazionalistici, denigratori o inutilmente offensivi.
Su questo punto, il Tribunale di Roma, con sentenza del 26 marzo 2002 (in Dir. Inf., 2002, 818), ha chiarito che nell’ambito della narrazione di vicende giuridiche e del contenuto di atti giudiziari, l’autore può riportare gli accadimenti con le spiegazioni necessarie a renderli comprensibili. Tuttavia, deve evitare “omissioni significative, ricostruzioni di fatti non conformi agli accertamenti con riferimento allo sviluppo delle indagini ed una caratterizzazione dei personaggi mutuata dalla commedia”. Questo sottolinea l’importanza di una rappresentazione fedele e non distorta della realtà, anche in un contesto narrativo.
L’Accertamento dell’Esimente e la Natura Creativa dell’Opera: Un’Analisi Contestuale
L’applicazione di un’eventuale esimente (ovvero, una causa di giustificazione che esclude l’illiceità di un comportamento, come l’esercizio del diritto di cronaca) richiede un’analisi approfondita dell’opera. Il criterio per valutare se un film abbia rispettato i limiti del diritto di cronaca deve tenere conto delle peculiarità derivanti dalla natura creativa dell’opera stessa.
Come ribadito dal Tribunale di Roma nella medesima sentenza del 26 marzo 2002, è necessario analizzare non solo le parole pronunciate o i dialoghi, ma “l’intero contesto entro cui il film si snoda (sequenza e concatenazione delle immagini, scelta dei personaggi, sottolineature musicali, ecc.)”.
Particolare attenzione deve essere prestata ai requisiti della verità del fatto e della continenza, per verificare se la rielaborazione artistica abbia o meno comportato un travisamento, anche non voluto, dei fatti narrati. Inoltre, è fondamentale valutare se l’impiego di tecniche “di effetto” (come inquadrature particolari, primi piani, montaggio) si traduca in una “inutile aggressione del soggetto raffigurato, esorbitante rispetto allo scopo informativo”. Questo significa che la forma espressiva, pur essendo artistica, non deve prevaricare la sostanza informativa in modo da ledere indebitamente i diritti altrui.
Il Bilanciamento dei Diritti: Cronaca, Arte e Tutela della Persona
La questione dei film e fatti reali è un classico esempio del bilanciamento tra diritti fondamentali: da un lato, la libertà di espressione artistica (Art. 21 Cost.) e il diritto di cronaca (anch’esso espressione della libertà di manifestazione del pensiero); dall’altro, i diritti della persona, come il diritto all’onore, alla reputazione, all’identità personale e alla riservatezza (tutelati dagli Artt. 2 e 3 Cost., e da specifiche leggi come il D.Lgs. 196/2003 e il Regolamento UE 2016/679 – GDPR per la protezione dei dati personali).
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha costantemente affermato che la rappresentazione artistica di fatti reali, pur godendo di ampia libertà, non può spingersi fino a ledere in modo ingiustificato i diritti fondamentali della persona. Il limite è dato dalla essenzialità dell’informazione e dalla non gratuità della lesione.
Conclusioni: Creare con Consapevolezza e Responsabilità
L’intreccio tra film e fatti reali è una fonte inesauribile di ispirazione per l’industria cinematografica. Tuttavia, gli autori e i produttori devono operare con piena consapevolezza dei limiti imposti dalla legge e dalla giurisprudenza. La libertà artistica è un valore irrinunciabile, ma deve essere esercitata nel rispetto della verità, della continenza e dei diritti altrui. Solo così un’opera ispirata alla realtà potrà essere non solo un’opera d’arte, ma anche un esempio di narrazione responsabile e rispettosa.
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