Come vengono tassati i diritti d’autore e le Royalties: classificazione fiscale
La tassazione delle royalties per persone fisiche che operano al di fuori di imprese commerciali segue regole specifiche previste dal TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi), con interessanti agevolazioni fiscali per autori e inventori.
Redditi di lavoro autonomo: art. 53-54 TUIR
Secondo l’art. 53 comma 2 del TUIR, i compensi derivanti da diritti d’autore e brevetti conseguiti da persone fisiche rientrano nella categoria dei redditi di lavoro autonomo e assimilati. Questa classificazione vale per scrittori, musicisti, fotografi, designer, inventori che percepiscono royalties senza struttura imprenditoriale.
Agevolazioni fiscali per autori e inventori
L’art. 54 del TUIR prevede un regime fiscale particolarmente vantaggioso:
Riduzione forfettaria del reddito imponibile:
- 25% di abbattimento per tutti gli autori e inventori
- 40% di riduzione se l’autore ha meno di 35 anni
Come funziona in pratica: Se percepisci €10.000 di royalties e hai 33 anni, il reddito imponibile sarà solo €6.000 (riduzione 40%). Su questa base ridotta si applicheranno le aliquote IRPEF progressive.
Questa tassazione forfettaria sulle royalties rappresenta un vantaggio significativo rispetto al regime ordinario di lavoro autonomo, dove le spese sono deducibili solo se effettivamente sostenute e documentate.
Casi particolari: giornalisti e cessione marchi
Giornalisti professionisti: Dal punto di vista fiscale, il trattamento resta identico (art. 54 TUIR). La differenza emerge sul piano previdenziale: i contributi possono essere versati all’INPS o alle casse professionali (INPGI per i giornalisti), a seconda della posizione contributiva.
Cessione di marchio da persona fisica: Secondo due sentenze di merito recenti, la cessione di marchio registrato da parte di persona fisica (non imprenditore) risulta fiscalmente irrilevante, non generando reddito imponibile. Questa interpretazione giurisprudenziale è ancora dibattuta e richiede valutazione caso per caso.
Invenzioni del dipendente: tre scenari fiscali
1. Invenzione di servizio
Se l’invenzione è sviluppata nell’ambito delle mansioni lavorative, tutti i diritti patrimoniali spettano al datore di lavoro. Il nome dell’autore resta del dipendente (diritto morale inalienabile), ma lo sfruttamento economico è dell’azienda, senza compensi aggiuntivi.
2. Invenzione aziendale (fuori mansioni)
Se il dipendente inventa al di fuori delle mansioni ma utilizzando mezzi/conoscenze aziendali, ha diritto a un equo premio proporzionale all’importanza dell’invenzione. L’equo premio è assoggettato a imposizione fiscale come reddito da lavoro dipendente, con ritenuta IRPEF e contributi previdenziali.
3. Invenzione non aziendale con diritto di opzione
Se l’invenzione è realizzata fuori dall’azienda ma rientra nel campo di attività del datore di lavoro, questi ha diritto di opzione (prelazione) per l’uso o l’acquisto. L’eventuale indennizzo è assoggettato a imposizione fiscale ma non previdenziale, configurandosi come reddito diverso (art. 67 TUIR).
Redditi di impresa: quando si applica il regime ordinario
Se l’attività di sfruttamento dei diritti d’autore o brevetti avviene nell’esercizio di impresa (società di persone o capitali, ditte individuali con partita IVA in regime ordinario), si applicano le regole dei redditi di impresa. In questo caso:
- Non si applica l’abbattimento forfettario del 25-40%
- Le spese sono deducibili analiticamente
- Tassazione secondo aliquote IRES (24% per società di capitali) o IRPEF progressiva (società di persone)
- Obbligo di tenuta contabilità ordinaria o semplificata
La scelta tra persona fisica (regime agevolato art. 54) e forma imprenditoriale dipende dal volume e dalla continuità dell’attività di sfruttamento dei diritti.
In sintesi: La tassazione delle royalties per persone fisiche beneficia di un regime forfettario vantaggioso (abbattimento 25-40%), particolarmente favorevole per autori under 35. Attenzione alle specificità su invenzioni del dipendente e cessione marchi, che richiedono consulenza fiscale mirata.
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