Diritti connessi al diritto d’autore: cosa sono e a chi spettano

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Diritti connessi: cosa sono, a chi spettano e come funzionano in Italia


Quando un brano musicale va in radio, chi viene pagato? La risposta che quasi tutti danno è “l’autore”. La risposta corretta è: dipende. Perché dietro ogni canzone che senti ci sono almeno due categorie di diritti distinte — il diritto d’autore sulla composizione e i diritti connessi sulla sua esecuzione e registrazione — e spesso i titolari sono persone diverse.

Confondere le due categorie — o non sapere che esistono entrambe — è uno degli errori più costosi che un artista, un produttore o un’impresa può fare. Questa guida spiega cosa sono i diritti connessi, a chi spettano, chi li gestisce in Italia e cosa cambia nella pratica.


Diritto d’autore e diritti connessi: la distinzione fondamentale

Il diritto d’autore tutela la creazione originale: la melodia, il testo, la sceneggiatura, il romanzo. Appartiene a chi ha creato l’opera — il compositore, il paroliere, lo scrittore. In Italia è disciplinato dalla Legge 633/1941 e dura tutta la vita dell’autore più 70 anni dalla sua morte.

I diritti connessi tutelano chi porta quell’opera al pubblico senza averne creato il contenuto originale: chi la esegue, chi la registra, chi la trasmette. Sono “connessi” al diritto d’autore perché presuppongono l’esistenza di un’opera altrui, ma sono diritti autonomi, con titolari propri e durata propria.

La distinzione non è solo teorica. Se ascolti una canzone in streaming, stai usando:

  • i diritti d’autore del compositore e del paroliere (gestiti da SIAE o Soundreef)
  • i diritti connessi del cantante che l’ha incisa (gestiti da NUOVO IMAIE o GetSound)
  • i diritti connessi del produttore fonografico che ha finanziato la registrazione (gestiti da SCF)

Tre categorie, tre titolari, tre flussi di compenso separati.


Chi è titolare dei diritti connessi

Artisti interpreti ed esecutori

Sono i cantanti, i musicisti, gli attori, i danzatori — chiunque esegua un’opera altrui dal vivo o in una registrazione. La loro prestazione è protetta come diritto connesso perché aggiunge un contributo creativo e professionale all’opera originale, anche se non ne sono gli autori.

I diritti connessi degli artisti interpreti ed esecutori comprendono:

  • il diritto di fissazione: autorizzare o vietare la registrazione della propria performance su qualsiasi supporto
  • il diritto di riproduzione: autorizzare o vietare la copia e la distribuzione della registrazione
  • il diritto di comunicazione al pubblico: percepire un compenso ogni volta che la registrazione viene trasmessa in radio, TV, streaming o diffusa in pubblico
  • il diritto morale: opporsi a usi della registrazione che danneggino la propria reputazione

La durata dei diritti connessi degli artisti interpreti ed esecutori è di 70 anni dalla prima fissazione o diffusione dell’opera — termine esteso dalla Direttiva 2011/77/UE e recepito in Italia con il D.Lgs. 22/2014.

In Italia, la gestione collettiva di questi diritti è affidata principalmente a NUOVO IMAIE, l’ente di riferimento per gli artisti del settore audiovisivo e musicale. Esistono anche alternative più recenti come GetSound e It’sRight, aperte a chi vuole gestire i propri diritti connessi fuori da NUOVO IMAIE.

Produttori fonografici

Il produttore fonografico è chi finanzia e organizza la registrazione di un brano — che sia un’etichetta discografica o un privato che investe nella produzione. Non è necessariamente anche il produttore artistico: è chi assume il rischio economico della registrazione.

Il produttore fonografico ha il diritto esclusivo di:

  • riprodurre e distribuire il fonogramma
  • concedere licenze per la sua diffusione pubblica e in streaming
  • percepire il compenso per l’equo compenso da copia privata

In Italia i diritti connessi dei produttori fonografici sono gestiti da SCF (Società Consortile Fonografici). Quando un’attività commerciale — un ristorante, un hotel, una palestra — diffonde musica registrata, deve pagare sia la SIAE (per il diritto d’autore) che la SCF (per i diritti connessi dei produttori e degli artisti).

Produttori di opere audiovisive

Chi produce un film o una serie televisiva detiene diritti connessi sull’opera audiovisiva come insieme — distinti dai diritti d’autore del regista, dello sceneggiatore, del compositore della colonna sonora. Questi diritti connessi coprono la riproduzione e la distribuzione dell’opera audiovisiva e durano 50 anni dalla prima messa a disposizione del pubblico.

Emittenti radiotelevisive

Le radio e le televisioni hanno diritti connessi sulle proprie emissioni — il segnale che trasmettono, indipendentemente dal contenuto. Chiunque voglia ritrasmettere o registrare un’emissione deve ottenere l’autorizzazione dell’emittente. Questi diritti durano 50 anni dalla prima diffusione.

Editori di pubblicazioni online

Con il recepimento della Direttiva Copyright 2019/790/UE attraverso il D.Lgs. 177/2021, è stata introdotta una nuova categoria di diritti connessi: quelli degli editori di pubblicazioni giornalistiche online. Gli editori hanno ora il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione e la comunicazione al pubblico delle proprie pubblicazioni da parte di piattaforme come Google News o aggregatori di contenuti, per un periodo di due anni dalla pubblicazione. Le trattative con le piattaforme avvengono direttamente tra editori e piattaforme (o attraverso le associazioni di categoria), senza passare da un unico ente collettivo come la SIAE.


Chi gestisce i diritti connessi in Italia: la mappa

TitolareEnte di riferimentoTipo di diritto
Artisti interpreti ed esecutori (musica e audiovisivo)NUOVO IMAIEDiritti connessi artisti
Artisti (alternativa)GetSound, It’sRightDiritti connessi artisti
Produttori fonograficiSCFDiritti connessi produttori
Autori e compositoriSIAE o SoundreefDiritto d’autore (non connesso)
Editori pubblicazioni onlineNegoziazione direttaDiritto connesso editori

Una nota importante: l’iscrizione a SIAE o Soundreef non sostituisce l’iscrizione a NUOVO IMAIE. I due sistemi tutelano diritti diversi. Un cantante che ha inciso un disco e non è iscritto a NUOVO IMAIE sta rinunciando ai compensi per diritti connessi che gli spettano ogni volta che quella registrazione viene trasmessa o diffusa pubblicamente.


Quanto durano i diritti connessi

Tipo di diritto connessoDurata
Artisti interpreti ed esecutori70 anni dalla prima fissazione o diffusione
Produttori fonografici70 anni dalla prima pubblicazione del fonogramma
Produttori di opere audiovisive50 anni dalla prima messa a disposizione del pubblico
Emittenti radiotelevisive50 anni dalla prima diffusione
Editori di pubblicazioni online2 anni dalla pubblicazione

Quando si devono pagare i diritti connessi: casi pratici

Musica in attività commerciali

Se la tua attività — un ristorante, un negozio, una palestra, un hotel — diffonde musica registrata, devi pagare due licenze distinte: una alla SIAE (o Soundreef, a seconda del repertorio) per il diritto d’autore, e una alla SCF per i diritti connessi dei produttori e degli artisti.

Il confine tra chi deve pagare e chi no è stato tracciato dalla giurisprudenza. La Corte di Cassazione ha stabilito che la musica di sottofondo in uno studio dentistico non richiede il pagamento dei diritti connessi: il “pubblico” della sala d’attesa è scarso, indeterminato e di passaggio, non costituisce un vero pubblico nel senso giuridico del termine. Al contrario, in un hotel o in un ristorante la musica è un servizio che contribuisce all’atmosfera e all’esperienza del cliente — qui i diritti connessi si pagano. Per approfondire questo tema, leggi il nostro articolo sulla musica di sottofondo e copyright.

Streaming e piattaforme digitali

Ogni volta che un brano viene riprodotto su Spotify, Apple Music, YouTube Music o una piattaforma equivalente, vengono generati compensi sia per il diritto d’autore che per i diritti connessi. Le piattaforme hanno accordi di licenza con le collecting — SIAE, SCF, NUOVO IMAIE — e distribuiscono i compensi attraverso i loro sistemi. Chi non è iscritto alle collecting non percepisce questi compensi, anche se la sua musica è sulle piattaforme.

Contratto discografico e cessione dei diritti connessi

Quando un artista firma un contratto discografico, cede al produttore i propri diritti connessi sulla registrazione. È la base del rapporto discografico: il produttore investe nella registrazione e acquisisce i diritti di distribuzione e sfruttamento economico. Per questo la scelta del contratto discografico e la negoziazione delle clausole sui diritti connessi è fondamentale — come illustra anche la vicenda di Taylor Swift, che ha dovuto reincidere sei album per recuperare il controllo sulle proprie registrazioni. Per approfondire, leggi il nostro articolo su Taylor Swift e i master musicali.

Il cantautore: titolare di entrambi

Il cantautore che scrive, interpreta e produce la propria musica è titolare sia del diritto d’autore (come compositore e paroliere) che dei diritti connessi (come artista interprete). Questo significa che riceve compensi da più canali — SIAE o Soundreef per la composizione, NUOVO IMAIE per la performance, SCF per la registrazione se è anche produttore. È una posizione di vantaggio, ma richiede iscrizioni e gestioni separate.


Il cantante che non compone: cosa spetta e cosa no

Una delle confusioni più frequenti riguarda il cantante che interpreta brani altrui. Molti pensano che, non essendo l’autore, non abbia diritti sulla musica. Non è così.

Il cantante che incide un brano — anche se non l’ha scritto — è titolare di diritti connessi sulla propria esecuzione. Ha diritto a un compenso ogni volta che quella registrazione viene trasmessa o diffusa pubblicamente. Quello che non ha è il diritto d’autore sulla composizione: le royalty per il testo e la melodia vanno all’autore, non a chi l’ha cantata.

Questo significa che iscriversi a NUOVO IMAIE è rilevante anche per chi non è autore — anzi, per molti interpreti è il principale canale di compenso.


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Sono Claudia Roggero, avvocata specializzata in Proprietà Intellettuale, Diritto d’Autore e dello Spettacolo. La mia missione non è solo guidarti attraverso il labirinto normativo che governa il mondo delle arti, della musica, dell’audiovisivo, dell’editoria e del digitale. Con bravura ed una competenza d’eccellenza, mi dedico a trasformare le complessità legali in opportunità strategiche, sempre con un approccio profondamente umano.

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