Contratto di edizione musicale: caratteristiche e scopo

Il Contratto di Edizione Musicale è un contratto atipico che ha come scopo quello di regolare la cessione dei diritti di utilizzazione di una o più opere musicali. Si differenzia dal tipico contratto di edizione che si utilizza per la stampa, che è invece un contratto tipico previsto dalla Legge sul Diritto d’Autore agli articoli 118 e seguenti.

Caratteristiche del contratto di edizione musicale

Lo scopo del contratto di edizione musicale è la cessione dei diritti ed i corrispettivi. Il contratto di edizione musicale è quel contratto con cui l’autore o gli autori di un’opera musicale cede/cedono tutti i diritti di utilizzazione economica dell’opera medesima ad un terzo, l’editore, in cambio di un corrispettivo.

La funzione pratica del contratto consiste da una parte nel far acquisire all’editore i diritti di sfruttamento economico dell’opera, consentendo allo stesso di determinarne il successo, e dall’altro, di garantire all’autore cedente un corrispettivo. L’editore musicale, infatti, è generalmente una impresa specializzata che ha contatti con produttori, distributori, case cinematografiche, emittenti, stampa etc.

L’editore è sostanzialmente in grado di “piazzare” l’opera sul mercato al fine di massimizzare lo sfruttamento economico della medesima. Quale corrispettivo per la cessione dei diritti di utilizzazione economica dell’opera, l’editore riconosce solitamente all’autore una quota dei proventi che deriveranno dalle utilizzazioni, oltre all’impegno a far pubblicare l’opera in un certo numero minimo di esemplari.

Le possibili utilizzazioni dell’opera musicale sono molteplici. Due tipi particolari di utilizzazione dell’opera musicale, forieri di proventi o anche c.d., in gergo, “diritti”, sono la riproduzione meccanica e la pubblica esecuzione. Tali “diritti”, generalmente, sono i primi a maturare nel momento in cui l’opera musicale, astrattamente considerata, diventa prodotto musicale a seguito della sua fissazione su supporti, riproduzione in copie, pubblicazione, distribuzione e commercializzazione.

Dichiarazione dell’opera e ripartizione dei diritti: la S.I.A.E

La Legge prevede che le suddette categorie di “diritti” possano essere riscossi direttamente dai titolari, ovvero attraverso la S.I.A.E.. Anche l’editore, titolare dei diritti di utilizzazione economica dell’opera, conferisce il medesimo mandato alla S.I.A.E.. Può accadere che l’autore abbia già dichiarato la propria opera alla S.I.A.E. e, successivamente, stipulato il contratto di edizione, autore ed editore sottoscrivono un nuova dichiarazione dell’opera con l’indicazione di come i diritti D.R.M. e D.E.M. debbano essere ripartiti. Generalmente nel contratto di edizione si prevede l’impegno dell’autore a sottoscrivere il bollettino di dichiarazione dell’opera e quello dell’editore di depositarlo presso la S.I.A.E., previa sua sottoscrizione. Peraltro sono previste delle quote minime di D.R.M. e D.E.M. che devono in ogni caso essere riservate agli autori, che, altrimenti, non riceverebbero alcun compenso dalle utilizzazioni delle proprie opere.

Diritto di sincronizzazione, obbligo di rendiconto, opere da creare, esclusiva

Con il contratto di edizione l’autore cede tutti indistintamente i diritti di utilizzazione economica. Tra questi, particolare rilievo assume il diritto di sincronizzare l’opera musicale ad immagini fisse o in movimento. Per ogni tipologia di diritto andrebbe indicato il relativo corrispettivo, costituito generalmente da una quota parte dei proventi derivanti da quel tipo di utilizzazione. Generalmente è previsto l’obbligo per l’editore di rendicontare periodicamente all’autore i proventi derivanti dallo sfruttamento dell’opera.

Il contratto di edizione può anche riguardare opere non ancora create dall’autore

In questo caso a quanto detto sopra si può aggiungere l’obbligo per l’autore di consegnare un certo numero di opere entro un termine e quello per l’editore di pubblicarle o farle pubblicare. In questi casi si può anche prevedere un patto di esclusiva per un periodo di tempo determinato. Tale patto generalmente prevede un corrispettivo forfettario in favore dell’autore ovvero da corrispondere periodicamente per il tempo di durata dell’esclusiva.

I bollettini SIAE sono documenti idonei a provare per iscritto l’avvenuta conclusione di un contratto di cessione dei diritti

Se siete dei musicisti e volete cedere i vostri diritti d’autore a una etichetta discografica, sappiate che non vi serve necessariamente un contratto di edizione musicale. Si avete letto bene. La legge non richiede necessariamente un contratto ma sicuramente serve un atto scritto per provare la cessione. Andrebbero bene, per esempio, i bollettini SIAE?

Nella causa instaurata da Alessandro De Simone, ex componente dei Lunapop, sono stati sufficienti.

De Simone infatti aveva chiesto al Tribunale la condanna di 2 etichette musicali, editrici dei brani musicali “Resta con me” (scritte da De Simone e Cremonini) e “Se ci sarai” (scritta da De Simone), alla restituzione di quanto da esse incassato tramite la SIAE negli anni 2000-2008.

Sia in primo grado che in appello la domanda proposta dall’attore era stata rigettata.

I Giudici infatti avevano ritenuto che i bollettini SIAE di ripartizione e deposito delle opere musicali, sottoscritti dagli autori e dagli editori, fossero documenti idonei a provare per iscritto l’avvenuta conclusione di un contratto di cessione dei diritti di utilizzazione economica sui brani per il cui esercizio era stato conferito mandato congiunto alla SIAE.

De Simone ha provato ad impugnare la decisone, ma la Cassazione ha respinto le sue richieste sottolineando che il contratto di edizione musicale è un contratto atipico.

La Cassazione ha quindi ribadito che il contenuto del bollettino SIAE, compilato dalle parti, è idonea prova scritta del pregresso contratto di edizione inter partes.

In particolare:

il contratto atipico di edizione musicale (con cui l’autore o compositore di un’opera musicale trasferisce all’editore i diritti di utilizzazione economica, riservandosi una quota dei proventi che maturano in conseguenza della sua utilizzazione) può essere concluso anche verbalmente, sebbene tra le parti la conclusione debba essere provata per iscritto, ai sensi dell’art. 110 l.d.a.;

nel caso di specie, la sottoscrizione dei bollettini SIAE da parte di autore ed editore attestava l’avvenuta conclusione del contratto di edizione, poiché in essi era chiaramente «riportato lo schema del riparto dei proventi» – comunicato alla SIAE affinché vi desse esecuzione in forza del mandato congiunto ricevuto – e, nel sottoscriverli, autori ed editori avevano espressamente dichiarato che «le indicazioni e i dati contenuti nel presente bollettino corrispondono a verità», sicché fu lo stesso De Simone a dare atto della qualifica di editore delle società cofirmatarie, e dunque «implicitamente, ma inequivocabilmente, dichiarò di aver trasferito i propri diritti di utilizzazione economica delle due opere, con conseguente loro diritto a percepire i relativi proventi nella misura concordata»;

era quindi lo stesso contenuto dei bollettini a provare per iscritto la conclusione del contratto (e non la deduzione  del fatto ignoto della previa stipula del contratto di edizione dal fatto noto della loro sottoscrizione);

a tal fine non rilevava la delibera della Commissione SIAE del 3 luglio 2007 (che inserì nei bollettini la  dicitura «non sostituisce il contratto di edizione») perché i bollettini in esame furono depositati il 13/01/2000 e comunque non valevano a sostituire il contratto di edizione, bensì a fornirne la prova scritta;

peraltro, alla data del 13/01/2000 l’album era stato già pubblicato e sino al 2003 il De Simone non lamentò alcunché a fronte della  disposta ripartizione dei proventi, «il che conferma ulteriormente che egli fosse ben consapevole dell’avvenuta conclusione del contratto di edizione musicale»;

non vi è nemmeno contestazione che gli editori abbiano concretamente impegnato la loro attività imprenditoriale per  promuovere la diffusione delle opere, ottenendo un grande successo, di cui ha indubbiamente beneficiato il De Simone;

né vi è incertezza sull’oggetto del contratto, i cui contenuti essenziali sono menzionati nel bollettino.

Alla luce di siffatte argomentazioni deve quindi concludersi che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, o comunque di inidoneità della motivazione, il motivo mira in realtà ad una diversa valutazione dei fatti storici e delle risultanze probatorie, che è però di esclusiva spettanza del giudice di merito (Cass. Sez. U, 34476/2019).

Spero di averti dato qualche indicazione utile su come funziona il diritto d’autore in musica.

Io ho finito e adesso tocca a te 

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