contratto di edizione musicale: caratteristiche e scopo

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Il Contratto di Edizione Musicale è un contratto atipico che ha come scopo quello di regolare la cessione dei diritti di utilizzazione di una o più opere musicali. Si differenzia dal tipico contratto di edizione che si utilizza per la stampa, che è invece un contratto tipico previsto dalla Legge sul Diritto d’Autore agli articoli 118 e seguenti.

Caratteristiche del contratto di edizione musicale

Lo scopo del contratto di edizione musicale è la cessione dei diritti ed i corrispettivi. Il contratto di edizione musicale è quel contratto con cui l’autore o gli autori di un’opera musicale cede/cedono tutti i diritti di utilizzazione economica dell’opera medesima ad un terzo, l’editore, in cambio di un corrispettivo.

La funzione pratica del contratto consiste da una parte nel far acquisire all’editore i diritti di sfruttamento economico dell’opera, consentendo allo stesso di determinarne il successo, e dall’altro, di garantire all’autore cedente un corrispettivo. L’editore musicale, infatti, è generalmente una impresa specializzata che ha contatti con produttori, distributori, case cinematografiche, emittenti, stampa etc.

L’editore è sostanzialmente in grado di “piazzare” l’opera sul mercato al fine di massimizzare lo sfruttamento economico della medesima. Quale corrispettivo per la cessione dei diritti di utilizzazione economica dell’opera, l’editore riconosce solitamente all’autore una quota dei proventi che deriveranno dalle utilizzazioni, oltre all’impegno a far pubblicare l’opera in un certo numero minimo di esemplari.

Le possibili utilizzazioni dell’opera musicale sono molteplici. Due tipi particolari di utilizzazione dell’opera musicale, forieri di proventi o anche c.d., in gergo, “diritti”, sono la riproduzione meccanica e la pubblica esecuzione. Tali “diritti”, generalmente, sono i primi a maturare nel momento in cui l’opera musicale, astrattamente considerata, diventa prodotto musicale a seguito della sua fissazione su supporti, riproduzione in copie, pubblicazione, distribuzione e commercializzazione.

Dichiarazione dell’opera e ripartizione dei diritti: la S.I.A.E

La Legge prevede che le suddette categorie di “diritti” possano essere riscossi direttamente dai titolari, ovvero attraverso la S.I.A.E.. Anche l’editore, titolare dei diritti di utilizzazione economica dell’opera, conferisce il medesimo mandato alla S.I.A.E.. Può accadere che l’autore abbia già dichiarato la propria opera alla S.I.A.E. e, successivamente, stipulato il contratto di edizione, autore ed editore sottoscrivono un nuova dichiarazione dell’opera con l’indicazione di come i diritti D.R.M. e D.E.M. debbano essere ripartiti. Generalmente nel contratto di edizione si prevede l’impegno dell’autore a sottoscrivere il bollettino di dichiarazione dell’opera e quello dell’editore di depositarlo presso la S.I.A.E., previa sua sottoscrizione. Peraltro sono previste delle quote minime di D.R.M. e D.E.M. che devono in ogni caso essere riservate agli autori, che, altrimenti, non riceverebbero alcun compenso dalle utilizzazioni delle proprie opere.

Diritto di sincronizzazione, obbligo di rendiconto, opere da creare, esclusiva

Con il contratto di edizione l’autore cede tutti indistintamente i diritti di utilizzazione economica. Tra questi, particolare rilievo assume il diritto di sincronizzare l’opera musicale ad immagini fisse o in movimento. Per ogni tipologia di diritto andrebbe indicato il relativo corrispettivo, costituito generalmente da una quota parte dei proventi derivanti da quel tipo di utilizzazione. Generalmente è previsto l’obbligo per l’editore di rendicontare periodicamente all’autore i proventi derivanti dallo sfruttamento dell’opera.

Il contratto di edizione può anche riguardare opere non ancora create dall’autore

In questo caso a quanto detto sopra si può aggiungere l’obbligo per l’autore di consegnare un certo numero di opere entro un termine e quello per l’editore di pubblicarle o farle pubblicare. In questi casi si può anche prevedere un patto di esclusiva per un periodo di tempo determinato. Tale patto generalmente prevede un corrispettivo forfettario in favore dell’autore ovvero da corrispondere periodicamente per il tempo di durata dell’esclusiva.

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