Accordo di coproduzione cinematografica tra l’Italia e la Turchia

Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Turchia

Accordo di coproduzione cinematografica tra l’Italia e la Turchia

Accordi di coproduzione cinematografica con altri Stati sulla base dei quali le imprese cinematografiche italiane possono partecipare con imprese estere alla produzione di film.

L’Accordo di coproduzione cinematografica tra l’Italia e la Turchia

Luogo di firma dell’Accordo: Ankara; Data di firma dell’Accordo: 30/03/2006; Legge n. 138 del 2 agosto 2007, pubblicata sul SO della G.U. n. 202 del 31 agosto 2007, di ratifica ed esecuzione dell’Accordo. Entrata in vigore dell’Accordo: 21/07/2011 Testo dell´Accordo : Versione Italiana (pdf) versione inglese (pdf)

Accordo di coproduzione cinematografica tra l’Italia e la Turchia

Definizioni: si intende per “coproduzione audiovisiva” un progetto di film, di qualsiasi durata, incluse Ie produzioni di animazione e i documentari, realizzato su qualsiasi supporto, per I’utilizzazione prioritariamente nelle sale cinematografiche e poi in televisione, su videocassetta, su videodisco, CD – ROM, o attraverso qualsiasi altra forma di distribuzione. Nuove forme di produzione e distribuzione audiovisiva saranno incluse nel presente Accordo.

ARTICOLO 3 AutoritĂ  competenti (1) Le AutoritĂ  competenti responsabili dell’applicazione del presente Accordo sono: per la Repubblica Italiana: il Ministero per i Beni e le AttivitĂ  Culturali – Direzione Generale Cinema; per la Repubblica di Turchia: il Ministero della Cultura e del Turismo, Direzione Generale Copyrights e Cinema

ARTICOLO 4 Coproduzione (1) Per essere ammessi ai benefici della coproduzione, i coproduttori devono documentare l’esistenza di una buona organizzazione tecnica, una riconosciuta reputazione e qualificazione professionale e un finanziamento che permetta lora di condurre a buon fine la produzione.

Accordo di coproduzione cinematografica tra l’Italia e la Turchia

ARTICOLO 5 Riprese (1) Le riprese in esterni o in interni, in un Paese che non partecipa alla coproduzione, possono essere autorizzate qualora la sceneggiatura o il soggetto del film lo rendano necessario. (2) I produttori, i soggettisti, i registi e il personale artistico e tecnico qualificato delle coproduzioni, nonchĂ© le maestranze che partecipano alla produzione, devono essere cittadini o residenti permanenti della Repubblica Italiana o della Repubblica di Turchia, o cittadini di Stato membro dell’Unione Europea. (3) La partecipazione di personate tecnico e artistico, non avente la nazionalitĂ  di uno dei Paesi coproduttori, può essere ammessa solo eccezionalmente e dopo intesa tra le AutoritĂ  competenti delle Parti, tenuto conto delle esigenze del film. (4) II personale tecnico e artistico straniero che lavora abitualmente nella Repubblica Italiana o nella Repubblica di Turchia può, eccezionalmente, partecipare alia realizzazione della coproduzione come residente permanente in Italia o in Turchia.

ARTICOLO 6 – Apporti dei produttori (1) La proporzione degli apporti rispettivi dei produttori dei due Paesi può variare per ogni film dal venti (20) all’ottanta (80) per cento. L’apporto del coproduttore minoritario deve comportare, in linea di massima, una partecipazione tecnica ed artistica effettiva. (2) Sono ammesse deroghe alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo – previa approvazione da parte delle AutoritĂ  competenti di entrambi i Paesi – rimanendo fermo che la quota minoritaria,esclusivamente finanziaria e/o con apporto tecnico­ artistico, non può essere inferiore al dieci (10) per cento del costo totale del film.

ARTICOLO 7 – Produzioni multilaterali (1) Le Parti contraenti considerano con favore la realizzazione di coproduzioni di qualitĂ  internazionale tra l’Italia, la Turchia ed uno o piĂą Paesi con cui l’Italia e/o la Turchia sono legati rispettivamente da un Accordo di coproduzione ufficiale. (2) Le condizioni di ammissione di tali film devono formare oggetto di esame, caso per caso, per entrambe Ie Parti. Nessuna partecipazione minoritaria in questi film può essere inferiore al 10 per cento del costo.

Accordo di coproduzione cinematografica tra l’Italia e la Turchia – negativi e lingue (1) Ciascun film di coproduzione deve comportare due negativi, o almeno, un negativo e un controtipo. Ciascun coproduttore e proprietario di un negativo o di un controtipo ed ha iI diritto di servirsene per ottenere un altro controtipo o delle copie. Inoltre, ciascun coproduttore ha il diritto di utilizzare il negativo originale conformemente alle condizioni previste fra i coproduttori stessi. (2) Ciascun film di coproduzione deve comportare due versioni, rispettivamente in italiano e in turco.

ARTICOLO 10 Saldo degli apporti (1) II saldo della partecipazione del coproduttore minoritario deve essere versato al coproduttore maggioritario nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per I’approntamento della versione nella lingua del Paese minoritario. L’inosservanza di questa norma comporta la perdita dei benefici della coproduzione.

ARTICOLO 11 Ripartizione dei mercati – Le clausole contrattuali che prevedono la ripartizione fra i coproduttori dei proventi o dei mercati devono essere approvate dalle AutoritĂ  competenti delle Parti. Questa ripartizione deve, di massima, corrispondere alla percentuale degli apporti rispettivi dei coproduttori alla produzione di ciascun film. Nel caso in cui il contratto di coproduzione preveda iI “pool” dei mercati, i proventi di ciascun mercato nazionale saranno compresi nel “pool” solo dopo la copertura degli investimenti nazionali. I premi e i benefici finanziari previsti dall’articolo 2 del presente Accordo non saranno inclusi nel “pool”. I trasferimenti valutari risultanti dall’applicazione del presente Accordo saranno effettuati conformemente alle disposizioni vigenti in materia nei due Paesi.

Accordo di coproduzione cinematografica tra l’Italia e la Turchia – Contratti tra i coproduttori (1) I contratti tra co-produttori devono precisare chiaramente gli obblighi finanziari di ciascuno in merito alia ripartizione degli oneri relativi: a) alle spese preliminari per I’elaborazione di un progetto. Le spese per la realizzazione di una co-produzione saranno a carico dei produttori dei due paesi che la realizzano; b) alle spese per un progetto che ha ricevuto I’approvazione delle AutoritĂ  competenti delle Parti, qualora il film realizzato non sia conforme alle condizioni di tale approvazione. Le spese per la realizzazione di una co-produzione saranno a carico dei produttori dei due paesi che la realizzano; c) alle spese per una coproduzione realizzata nel quadro del presente Accordo, qualora il film non abbia ottenuto in uno o nell’altro dei due Paesi interessati il benestare di proiezione in pubblico. Le spese per la realizzazione di una co-produzione saranno a carico dei produttori dei due paesi che la realizzano.

ARTICOLO 13 Approvazione di un progetto di coproduzione (1) L’approvazione di un progetto di coproduzione da parte delle AutoritĂ  competenti di entrambe le Parti non impegna le AutoritĂ  stesse alla concessione del benestare di proiezione in pubblico del film così realizzato.

Accordo di coproduzione cinematografica tra l’Italia e la Turchia – Crediti  (1) I film di coproduzione devono essere presentati con la dicitura “coproduzione italo-turca” o “coproduzione turco-italiana”.

ARTICOLO 16 Presentazione nei festivals  (1) I film di coproduzione sono, di massima, presentati ai Festival internazionali dalla Parte del coproduttore maggioritario. (2) Per i film a partecipazione eguale, essi sono presentati dalla Parte di cui il regista ha la nazionalità.

ARTICOLO 17 Norme di procedura e istanza per la qualificazione (1) Le AutoritĂ  competenti di entrambe le Parti fissano di comune accordo le norme di procedura della coproduzione, tenendo conto delle leggi che disciplinano l’industria cinematografica nella Repubblica Italiana e delle leggi vigenti in materia nella Repubblica di Turchia. (2) L’istanza per I’ammissione del film ai benefici della coproduzione deve essere presentata, in ogni caso, almeno sessanta (60) giorni prima dell’inizio delle riprese o delle lavorazioni principali per i film d’animazione, in accordo con le Norme di Procedura allegate al presente Accordo. (3) In linea di massima, le AutoritĂ  competenti delle due Parti si notificheranno le loro decisioni in merito a ciascun progetto di coproduzione, entro il piĂą breve termine possibile, ma non necessariamente entro il citato periodo di sessanta giorni.

Accordo di coproduzione cinematografica tra l’Italia e la Turchia – ALLEGATO NORME DI PROCEDURA

Le istanze di ammissione ai benefici della coproduzione cinematografica devono essere depositate, di massima, nello stesso momento presso le due Amministrazioni competenti, almeno sessanta (60) giorni prima dell’inizio delle riprese del film. La documentazione per I’ammissione deve comprendere i seguenti elementi, redatti in lingua italiana per la Repubblica Italiana e in lingua turca per la Repubblica di Turchia:

I. un trattamento dettagliato;

II. un documento comprovante che la proprietĂ  dei diritti di autore per I’adattamento cinematografico è stata legalmente acquistata, o in mancanza, una opzione valida;

III. il contratto di coproduzione concluso con riserva di approvazione da parte delle Amministrazioni competenti dei due Paesi.

Tale documento deve precisare:

1. il titolo del film;

2. iI nome dell’autore del soggetto o dell’adattatore, se si tratta di un soggetto tratto da un’opera letteraria;

3. il nome del regista (una clausola di salvaguardia e ammessa per il ” suo cambiamento); 4. l’ammontare dei costi;

5. l’ammontare degli apporti finanziari dei coproduttori;

6. la ripartizione dei proventi e dei mercati;

7. l’impegno dei produttori a partecipare ad eventuali eccedenze di spese o a beneficiare delle economie sui costa del film in proporzione ai rispettivi apporti. La partecipazione alle eccedenze di spese può limitarsi al 30% del costo del film;

8. una clausola del contratto deve prevedere che l’ammissione ai benefici dell’Accordo non impegna le AutoritĂ  competenti al rilascio del benestare di proiezione in pubblico. Un’altra clausola deve, di conseguenza, precisare le condizioni del regolamento finanziario tra i coproduttori: a) nel caso in cui le AutoritĂ  competenti dell’uno 0 dell’altro Paese non accordassero l’ammissione richiesta dopo avere esaminato I’incartamento completo; b) nel caso in cui le AutoritĂ  competenti non autorizzassero la proiezione in pubblico del film nell’uno o nell’altro dei due Paesi, o in Paesi terzi c) nel caso in cui i versamenti degli apporti finanziari non siano stati effettuati secondo le esigenze previste dall’articolo 10 dell’Accordo.

9. una clausola che stabilisca le misure da prendere se uno del coproduttori risulti parzialmente inadempiente;

10. una clausola che impegni il coproduttore maggioritario a stipulare una polizza di assicurazione per tutti i rischi di produzione; 11. il periodo previsto, in linea di massima, per I’inizio delle riprese del film.

IV. il piano di finanziamento;

V. I’elenco degli elementi tecnici ed artistici e, per il personale, l’indicazione della lora nazionalitĂ  e dei ruoli attribuiti agli attori;

VI. il piano di lavorazione. Le competenti AutoritĂ  dei due Paesi possono inoltre richiedere tutti i documenti e tutte Ie precisazioni complementari ritenute necessarie.

La sceneggiatura finale del film, comprensiva del dialogo, deve essere sottoposta alle AutoritĂ  competenti in linea di massima, prima dell’inizio delle riprese.

Modifiche contrattuali, ivi compresa la sostituzione di uno dei coproduttori, possono essere apportate al contratto originario di coproduzione depositato, e dovranno essere sottoposte all’approvazione delle AutoritĂ  competenti dei due Paesi prima di terminare iI film. La sostituzione di un coproduttore non può essere ammessa che in casi eccezionali per motivi riconosciuti validi dalle AutoritĂ  competenti. Le AutoritĂ  competenti dovranno reciprocamente informarsi della loro decisione, allegando una copia dell’incartamento.

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