La libertà di panorama nella legislazione Italiana

La libertà di panorama nella legislazione Italiana

La libertà di panorama nella legislazione Italiana (di Domenico Piero Muscillo)

Nell’era del digitale, chiunque possegga un obiettivo fotografico svolge una duplice funzione di regista e attore, dietro e davanti la macchina. Grazie alle tecnologie e ai social network, fotografiamo tutto quello che ci circonda: paesaggi, vedute, opere d’arte e palazzi architettonici. Ma allora, se oggi tutti sono fotografi e interpreti dove finisce la libertà di fotografare tutto e dove comincia il diritto di protezione degli autori?

Il concetto di libertà di panorama è proprio questo: quel diritto di poter scattare fotografie (o di effettuare riprese) di edifici, palazzi, monumenti, opere artistiche e architettoniche presenti in un luogo pubblico anche per fini commerciali.

Per la legge italiana sul diritto d’autore, il R.D. n. 633 del 1941 e l’articolo 2575 del Codice Civile, ogni edificio o monumento che ammiriamo camminando per strada, come ogni parte creativa che lo compone, è tutelato dalla legge sul diritto d’autore.

La tutela

Il diritto d’autore tutela, infatti, le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle arti figurative e all’architettura in qualsiasi modo o forma d’espressione. Vengono ricomprese nella tutela sia le opere di scultura, pittura, le scenografie, sia i disegni che le opere d’architettura.

La libertà di panorama nella legislazione Italiana

La questione della riproduzione per mezzo della fotografia di queste opere, ovunque esse siano situate, è molto importante. Si dovrà tener conto del diritto esclusivo di utilizzazione economica dell’opera in ogni sua forma e modo, originale o derivato, da parte dell’autore e anche dei diritti morali che tutelano l’espressione della sua personalità sull’opera.

In Italia

La Legge sul diritto d’autore italiano consente di fotografare luoghi pubblici, edifici o monumenti che siano visibili pubblicamente e luoghi non privati. E’ permesso fotografare e pubblicare le immagini di opere d’arte solo a scopo “di critica o di discussione” ed a tale scopo, è anche consentito divulgare le immagini.

L’importante è che non si faccia “concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera”.

Fin quando il tutto si effettua per spirito di liberalità. In pratica, se non hai nessun desiderio di guadagno, non ci sono problemi.

La divulgazione

Questione fondamentale da capire è se il fotografare un’opera architettonica e successivamente utilizzarne la fotografia, per una pubblicazione in una rivista o la diffusione in Internet, possa essere considerato violazione del diritto d’autore.

Lo scopo di lucro

Quando si desidera divulgare le immagini per trarne un guadagno economico, allora la Legge impone di chiedere un’autorizzazione al proprietario titolare del diritto d’autore sia esso l’artista o l’architetto. Unica eccezione a questa regola è il caso in cui l’artista sia morto da più di 70 anni. In questo caso non c’è bisogno di chiedere alcuna autorizzazione all’autore, ma molto probabilmente l’opera rientrerà nella tutela dei Beni Culturali e delle Sopraintendenze.

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