Stai per pubblicare una fotografia in cui appare una persona riconoscibile? Stai girando un video promozionale, producendo un contenuto per i social o realizzando una campagna pubblicitaria? In tutti questi casi ti serve una liberatoria utilizzo immagini: un documento scritto con cui il soggetto ritratto autorizza esplicitamente l’uso della propria immagine.
Senza una liberatoria per utilizzo immagini valida, anche una fotografia apparentemente innocua può trasformarsi in una violazione del diritto all’immagine — con conseguenze che vanno dalla richiesta di rimozione al risarcimento del danno. Non basta il consenso verbale, non basta che la persona sapesse di essere fotografata, non basta che la foto sia già stata pubblicata altrove.
Questa guida spiega come funziona la liberatoria immagini in Italia, qual è la sua base legale, quando è obbligatoria, cosa deve contenere e quali errori evitare.
In questa guida
- Cos’è la liberatoria utilizzo immagini e qual è la base legale
- Quando serve la liberatoria per le foto
- Liberatoria privacy foto: il GDPR cambia le regole
- Cosa deve contenere una liberatoria utilizzo immagine
- Il consenso è revocabile: cosa comporta
- Liberatoria utilizzo foto: i casi principali
- Liberatoria video: stesse regole, attenzioni aggiuntive
- Intelligenza artificiale: la clausola che oggi manca quasi sempre
- Liberatoria immagini per minorenni
- Liberatoria utilizzo logo aziendale
- Anche i personaggi famosi hanno bisogno della liberatoria
- Gli errori più comuni
- Domande frequenti
Cos’è la liberatoria utilizzo immagini e qual è la base legale
La liberatoria utilizzo immagini è una scrittura privata con cui una persona fisica autorizza esplicitamente un’altra parte — un fotografo, un’agenzia, un’azienda, un videomaker — a pubblicare, riprodurre, distribuire o sfruttare commercialmente fotografie o immagini in cui è riconoscibile.
La sua base normativa in Italia è duplice.
L’art. 10 del Codice Civile stabilisce che l’esposizione o pubblicazione del ritratto di una persona senza il suo consenso è vietata quando possa arrecare pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro.
Gli artt. 96 e 97 della Legge sul Diritto d’Autore (L. 633/1941) disciplinano nel dettaglio il diritto al ritratto: il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il suo consenso, salvo le eccezioni per notorietà, interesse pubblico o scopi culturali. Il consenso del soggetto ritratto è dunque il presupposto di legittimità per qualsiasi utilizzo commerciale o promozionale dell’immagine.
Non esiste un modello unico di liberatoria immagini valido per tutti i contesti: il documento va redatto in base all’uso specifico, alla tipologia di contenuto e alle persone coinvolte.
Quando serve la liberatoria per le foto
La regola generale è semplice: ogni volta che vuoi pubblicare, distribuire o sfruttare commercialmente un’immagine in cui una persona fisica è riconoscibile, ti serve il suo consenso scritto. La liberatoria pubblicazione foto è obbligatoria anche quando:
- il volto non è visibile, ma altri elementi rendono la persona identificabile (corporatura, tatuaggi, abbigliamento distintivo, contesto);
- la fotografia è stata scattata in un luogo pubblico con finalità commerciali o promozionali;
- la persona era consapevole di essere fotografata ma non ha firmato nulla;
- la foto è già stata pubblicata altrove con un consenso diverso o limitato.
Quando la liberatoria non è necessaria
Le eccezioni sono tassative. La liberatoria uso immagini non è richiesta quando:
- la persona è irriconoscibile nell’immagine;
- l’immagine è usata per scopi giornalistici di interesse pubblico, entro i limiti del diritto di cronaca;
- la persona è una figura pubblica, l’immagine è stata scattata in un contesto pubblico legato alla sua attività istituzionale o professionale, e l’uso è coerente con quello scopo;
- l’immagine rientra in un uso didattico o di ricerca scientifica non commerciale.
Attenzione: la notorietà della persona non autorizza qualsiasi uso. Un personaggio pubblico conserva il diritto a opporsi all’uso della propria immagine in contesti commerciali, in situazioni private, o in modi che danneggino la sua reputazione.
E c’è un limite che opera sempre, anche quando l’eccezione si applica: l’art. 10 del Codice Civile vieta comunque l’uso che rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro. Rientrare in un’eccezione dell’art. 97 non mette al riparo da una pubblicazione lesiva.
Liberatoria privacy foto: il GDPR aggiunge un livello di tutela
Dal 2018 la liberatoria privacy foto non riguarda solo il diritto all’immagine in senso classico: il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) considera le immagini di persone fisiche riconoscibili come dati personali. Chi raccoglie, conserva e utilizza fotografie di persone fisiche è un titolare del trattamento con tutti gli obblighi che ne derivano: base giuridica, informativa, diritti dell’interessato.
Per la pubblicazione di immagini a scopo commerciale la base giuridica più solida è il consenso esplicito dell’interessato — lo stesso consenso che la liberatoria raccoglie. Una liberatoria redatta correttamente può quindi svolgere due funzioni insieme: raccogliere il consenso ai sensi degli artt. 96-97 LDA e il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 6 GDPR.
Per i minori il GDPR aggiunge ulteriori requisiti: il consenso al trattamento dei dati dei minori sotto i 14 anni deve essere fornito o autorizzato dai genitori.
Cosa deve contenere una liberatoria utilizzo immagine
Indipendentemente dalla tipologia, una liberatoria efficace deve sempre includere questi elementi:
- Identificazione delle parti — nome, cognome e dati di contatto di chi autorizza e di chi è autorizzato.
- Descrizione precisa del contenuto — quali fotografie o immagini sono oggetto dell’autorizzazione, con riferimento a data, luogo e progetto.
- Finalità e canali di utilizzo — per cosa verranno usate le immagini e su quali canali.
- Durata dell’autorizzazione — con una data di scadenza o un termine definito.
- Territorio — dove le immagini possono essere utilizzate.
- Compenso o gratuità — l’eventuale corrispettivo, oppure la dichiarazione esplicita che l’autorizzazione è gratuita.
- Eventuali limitazioni — usi vietati, contesti esclusi, divieto di modifica dell’immagine.
- Informativa privacy — base giuridica, finalità, tempi di conservazione, diritti dell’interessato.
- Firma e data — di entrambe le parti.
Una liberatoria che manca di uno di questi elementi — in particolare la descrizione precisa dell’uso o la durata — può essere contestata dal soggetto ritratto per usi che vanno oltre quanto si aspettava di autorizzare.
Sulla durata, una precisazione che conta. Un’autorizzazione senza termine non è più solida: è più fragile. Sia la giurisprudenza sul diritto all’immagine sia il GDPR guardano con sfavore al consenso indeterminato, perché chi lo presta non può sapere a cosa sta acconsentendo. Meglio un termine definito, eventualmente rinnovabile, che una formula aperta.
Un modello standard funziona finché l’uso resta prevedibile. Quando la liberatoria riguarda un progetto commerciale — una campagna, un audiovisivo, una pubblicazione in vendita — scopo, durata, territorio e utilizzo tramite intelligenza artificiale vanno definiti sul caso concreto, e il modulo scaricato non li copre.
Il consenso è revocabile: cosa comporta
È il punto che le liberatorie tratte da modelli non affrontano quasi mai, ed è quello che genera più contestazioni.
Il GDPR riconosce all’interessato il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, e il contratto non può toglierglielo. Questo non significa che una liberatoria firmata non valga nulla: significa che va scritta sapendo che la revoca è possibile.
Due conseguenze pratiche:
- La revoca opera per il futuro. Gli utilizzi già effettuati restano legittimi. Una campagna già stampata e distribuita non diventa illecita perché il soggetto cambia idea.
- Ma vincola gli usi successivi. Ristampe, nuove pubblicazioni, riutilizzi in campagne future si fermano. Per un materiale destinato a restare online o in circolazione, questa è la differenza fra un problema teorico e uno concreto.
Una liberatoria ben scritta disciplina espressamente cosa accade in caso di revoca: quali materiali già prodotti possono continuare a circolare, entro quali termini, e con quale procedura di comunicazione. Il silenzio su questo punto non protegge nessuna delle due parti.
Liberatoria utilizzo foto: i casi principali
Shooting fotografico professionale o commerciale
Per qualsiasi ripresa con finalità commerciali o promozionali — campagne pubblicitarie, cataloghi di prodotto, contenuti per social media aziendali — la liberatoria deve essere firmata prima dello shooting. Ottenerla dopo, quando le immagini sono già state usate, non sana retroattivamente l’eventuale violazione.
Foto di eventi
Durante eventi pubblici è frequente fotografare partecipanti identificabili. Se le immagini servono solo per la cronaca dell’evento, in un reportage editoriale non commerciale, la liberatoria non è sempre necessaria. Se le stesse immagini vengono poi usate per promuovere eventi futuri, per campagne sponsorizzate o per materiali commerciali, il consenso scritto diventa indispensabile.
È proprio questo passaggio — dalla cronaca alla promozione — il momento in cui la maggior parte delle contestazioni nasce.
Foto su social media e piattaforme digitali
Pubblicare su Instagram, Facebook, TikTok o LinkedIn fotografie in cui appaiono persone riconoscibili con finalità promozionali richiede la loro autorizzazione. Il fatto che la foto sia stata scattata in un luogo pubblico non elimina questa necessità.
Liberatoria video: stesse regole, attenzioni aggiuntive
La liberatoria video segue gli stessi principi, ma richiede specificazioni legate alla natura del mezzo.
Va indicato il tipo di montaggio e post-produzione consentiti: un soggetto che ha autorizzato la propria apparizione in un contesto neutro può legittimamente opporsi a un utilizzo in cui le sue parole o la sua immagine vengono associate a messaggi che non condivide, o in cui il contesto originale viene alterato in modo significativo.
Se il video include anche la voce, l’autorizzazione deve coprire esplicitamente il trattamento audio. Per video pubblicitari o di endorsement il documento dovrebbe specificare la natura del rapporto contrattuale e l’eventuale compenso.
Intelligenza artificiale: la clausola che oggi manca quasi sempre
Una liberatoria firmata prima del 2023 non dice nulla sull’intelligenza artificiale, e quel silenzio non si interpreta a favore di chi ha raccolto il consenso.
Il quadro è cambiato: il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) impone obblighi di trasparenza sui contenuti generati o modificati tramite IA che raffigurano persone identificabili, e la legge 132/2025 aggiunge disposizioni nazionali sull’identità vocale e visiva.
Una liberatoria attuale dovrebbe trattare separatamente:
- Addestramento di sistemi IA — se l’immagine possa essere usata per addestrare modelli, come consenso distinto e non come parte di un’autorizzazione generica;
- Modifica tramite IA — ringiovanimento, alterazione, estensione digitale, con l’ambito di ciascuna;
- Clonazione della voce — trattata a parte rispetto all’immagine, perché ha valore autonomo e viene rifiutata autonomamente;
- Divieto di deepfake — espresso, con l’indicazione dei contesti in cui l’immagine non può essere generata;
- Uso post mortem — che coinvolge gli eredi.
Un’autorizzazione generica all'”utilizzo dell’immagine” non copre questi usi. E ottenere il consenso a posteriori, quando il materiale è già prodotto, costa molto più che inserirlo nel documento iniziale.
Liberatoria immagini per minorenni: regole più stringenti
Per i minori valgono regole più severe e non derogabili. Il consenso deve essere rilasciato da entrambi i genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, anche in caso di separazione o divorzio. La firma di uno solo non è sufficiente, salvo casi specifici previsti dalla legge.
È buona pratica ottenere una liberatoria specifica per ogni progetto e ogni utilizzo: un documento generico firmato all’inizio di un percorso scolastico o di un progetto non copre automaticamente usi successivi in contesti diversi.
Per produzioni cinematografiche, pubblicitarie o televisive con minori, la liberatoria va integrata con le norme sul lavoro minorile previste dal D.Lgs. 345/1999, che regola condizioni e limiti di impiego dei minori nelle produzioni dello spettacolo.
Il GDPR aggiunge un livello ulteriore: per i minori sotto i 14 anni il consenso al trattamento dei dati, incluse le immagini, deve essere fornito o autorizzato dai titolari della responsabilità genitoriale.
Liberatoria utilizzo logo aziendale
Usare il logo di un’azienda senza autorizzazione può configurare una violazione del marchio registrato. La liberatoria per logo aziendale è un’autorizzazione scritta del titolare del marchio che specifica modalità di utilizzo consentite, contesti, durata e territorio.
Un errore frequente: credere che il brand kit o il press kit messo a disposizione da un’azienda sostituisca l’autorizzazione formale per usi commerciali o co-branded. In molti casi non è così — quei materiali sono destinati a un uso editoriale e giornalistico, non a campagne pubblicitarie o endorsement. In caso di dubbio, conferma scritta al titolare del marchio.
Anche i personaggi famosi hanno bisogno della liberatoria: il caso Jessica Simpson
Un caso diventato emblematico riguarda Jessica Simpson. La cantante ha condiviso sui propri profili social una fotografia che la ritraeva mentre usciva da un hotel di New York. Il problema: la foto era stata scattata da un fotografo che aveva ceduto i diritti a un’agenzia, che a sua volta l’aveva licenziata a una testata.
L’agenzia ha agito in giudizio per violazione del copyright, sostenendo che la condivisione sui social avesse compromesso la possibilità di trarre profitto dall’immagine, rendendola gratuitamente disponibile a milioni di persone. Aggravante: dall’immagine erano stati rimossi il simbolo © e le informazioni sull’agenzia titolare.
La lezione vale anche in Italia: essere il soggetto ritratto non dà il diritto di ripubblicare liberamente la fotografia. Il diritto d’autore sulla foto appartiene a chi l’ha scattata. Se un fotografo ti ha ritratto, non puoi usare quell’immagine senza la sua autorizzazione — anche se il soggetto sei tu.
Gli errori più comuni nella liberatoria pubblicazione immagini
- Consenso verbale invece di scritto. Teoricamente sufficiente, praticamente impossibile da dimostrare in caso di contestazione.
- Finalità troppo generiche. “Uso per scopi promozionali” senza canali, contesti e durata lascia ampio spazio a contestazioni sul perimetro del consenso.
- Un documento per tutti gli usi. Una liberatoria firmata per un progetto non copre automaticamente gli altri, anche con lo stesso soggetto.
- Dimenticare il GDPR. Le immagini di persone riconoscibili sono dati personali: trattarle senza base giuridica valida espone a sanzioni del Garante.
- Firma di un solo genitore per i minori. Può invalidare l’intera autorizzazione.
- Nessuna previsione sulla revoca. Il diritto esiste comunque: se il documento tace, la gestione della revoca si improvvisa nel momento peggiore.
- Nessuna clausola sull’IA. Il silenzio non equivale ad autorizzazione, e l’assenso successivo costa molto di più.
Domande frequenti
Cos’è una liberatoria per utilizzo immagini?
È una scrittura privata con cui una persona autorizza esplicitamente la pubblicazione, distribuzione o sfruttamento commerciale di fotografie in cui è riconoscibile. Il suo fondamento è nell’art. 10 del Codice Civile e negli artt. 96-97 della Legge sul Diritto d’Autore.
Quando serve la liberatoria per le foto?
Ogni volta che si vuole pubblicare, diffondere o sfruttare commercialmente un’immagine in cui una persona è riconoscibile. Non serve se la persona è irriconoscibile, per scopi giornalistici di interesse pubblico, o per immagini di figure pubbliche in contesti istituzionali strettamente legati alla loro attività.
La liberatoria immagini deve essere scritta?
Per avere valore legale certo e dimostrabile, sì. Un consenso verbale è impossibile da provare in caso di contestazione. Per qualsiasi uso commerciale la forma scritta e firmata è indispensabile.
Il consenso può essere revocato?
Sì. Il GDPR riconosce il diritto di revoca in qualsiasi momento e il contratto non può escluderlo. La revoca opera per il futuro: gli utilizzi già effettuati restano legittimi, ma ristampe, nuove pubblicazioni e riutilizzi si fermano. Una liberatoria ben redatta disciplina espressamente cosa accade in quel caso.
Cosa deve contenere una liberatoria utilizzo immagine?
Identificazione delle parti, descrizione delle immagini, finalità e canali di utilizzo, durata, territorio, compenso o gratuità, eventuali limitazioni, informativa privacy, firma e data di entrambe le parti.
La liberatoria deve prevedere l’uso tramite intelligenza artificiale?
Sì, espressamente. Un documento firmato prima del 2023 non copre addestramento di modelli, modifica tramite IA o clonazione della voce, e un’autorizzazione generica all’utilizzo dell’immagine non li comprende. Vanno trattati come consensi distinti, anche alla luce dell’AI Act e della legge 132/2025.
La liberatoria privacy foto è diversa dalla liberatoria diritti d’immagine?
Sono documenti distinti ma spesso unificati. La prima riguarda il consenso ai sensi degli artt. 96-97 LDA, la seconda aggiunge il consenso al trattamento dei dati richiesto dal GDPR. Per uso commerciale è buona pratica unificarli in un unico documento.
Posso usare una mia foto scattata da un fotografo professionista?
Non senza autorizzazione. Il diritto d’autore sulla fotografia appartiene a chi l’ha scattata, non al soggetto ritratto. Per ripubblicarla serve l’autorizzazione del fotografo.
Per i minorenni chi deve firmare la liberatoria immagini?
Entrambi i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale. La firma di uno solo non è sufficiente, salvo casi particolari previsti dalla legge. Per le produzioni dello spettacolo si applica inoltre il D.Lgs. 345/1999 sul lavoro minorile.
Link utili
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