La legge permette di registrare il titolo di un’opera come marchio, specialmente se si tratta di giornali, riviste o altre pubblicazioni che escono periodicamente.
Questo perché il titolo non serve solo a identificare l’opera, ma anche a distinguerla da quelle dei concorrenti, diventando un vero e proprio segno distintivo della casa editrice che la pubblica. In questo modo, i clienti sanno subito che quell’opera proviene da un editore specifico e ha determinate caratteristiche.
Il titolo dell’opera dell’ingegno: è tutelato dalla giurisprudenza? Titolo di un film e titolo di una canzone possono essere uguali?
Il solo titolo, certamente caratterizzantesi per originalità, non può dar luogo alla protezione prevista dalla legge sul diritto d’autore. L’art. 100 della legge 22 aprile 1941, n. 633, infatti, stabilisce che il titolo di un’opera dell’ingegno è protetto se ed in quanto individua l’opera stessa, della quale rappresenta il segno distintivo. L’efficacia individuatrice di un’opera costituisce la ragione esclusiva della tutela giuridica, con la conseguenza che il titolo non è autonomamente protetto ma solo in quanto individua l’opera stessa e, quindi, non esiste un diritto al titolo ove non esista l’opera. (App. Roma Sent., 02/03/2009, Bo.Cl. c. Va.Pi.)
Quando è protetto il titolo di un’opera dell’ingegno?
Come funziona la tutela del titolo di un’opera
Il titolo di un’opera, che sia il titolo di un libro o una canzone, ha lo scopo di identificarla in modo unico, proprio come un nome per una persona. La legge italiana riconosce all’autore il diritto di sfruttare il titolo e di impedire che altri lo usino senza permesso.
Quando un titolo è protetto?
L’autore può impedire a chiunque di usare lo stesso titolo per un’altra opera solo se:
- Il titolo è famoso e riconoscibile: Se l’opera è conosciuta dal pubblico, il titolo ha la capacità di identificarla in modo chiaro. Usare lo stesso titolo creerebbe confusione.
- Le opere sono simili: Se le opere sono di genere o tipo molto diverso (ad esempio, un libro e una canzone), è possibile usare lo stesso titolo senza problemi, perché non c’è rischio di confondere il pubblico.
Se l’opera non ha successo?
Se un’opera non è stata riconosciuta dal pubblico o è stata un fallimento commerciale, il suo titolo perde la capacità di “identificare” l’opera stessa. In questo caso, l’autore non può impedire a un’altra persona di usare lo stesso titolo. La legge, infatti, tutela il titolo solo in base alla sua capacità di identificare l’opera nella mente del pubblico. L’autore mantiene comunque il diritto d’autore sull’opera in sé, ma non può rivendicare l’esclusiva sul suo titolo.
Registrare il Titolo di un Film/canzone/libro come Marchio: Pro e Contro
Una strategia sempre più discussa è la registrazione del titolo di un film o di un’opera come marchio. Questo può ovviare al problema della scarsa notorietà dell’opera, garantendo una protezione più forte e indipendente dal successo.
- I “Sì” alla Registrazione: I sostenitori della registrabilità distinguono il titolo di opere singole (romanzi, brani musicali, film) da quello delle pubblicazioni periodiche. Per le opere singole, l’argomento principale è che la registrazione come marchio conferisce un diritto esclusivo di utilizzazione su tutto il territorio nazionale (o europeo, internazionale), a prescindere dall’effettiva diffusione dell’opera. La registrazione garantisce un’esclusiva per dieci anni (rinnovabili), o almeno per cinque anni in caso di non uso del marchio. Per loro, il titolo in questi casi può funzionare come un segno distintivo commerciale, che identifica un prodotto specifico.
- I “No” alla Registrazione: I contrari sostengono che il fondamento della tutela del titolo debba rimanere la Legge sul Diritto d’Autore, che è più specifica. Inoltre, temono che registrare un titolo come marchio possa essere un modo per aggirare la durata limitata del diritto d’autore (vita dell’autore + 70 anni), soprattutto per opere cadute nel pubblico dominio. Prolungare un diritto inesistente attraverso un marchio potrebbe mettere a rischio la legittimità di adattamenti o nuove edizioni di opere classiche.
ll Caso “Il Diario di Anna Frank”
Un esempio emblematico è stata la battaglia legale per la registrazione come marchio del titolo “Il Diario di Anna Frank” da parte della Fondazione svizzera Anne Frank Fonds. Inizialmente, l’UAMI (Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno, ora EUIPO) aveva rifiutato la registrazione, sostenendo che il titolo non fosse distintivo, poiché la storia di Anna Frank è di dominio pubblico e ha già dato origine a numerosi adattamenti. Tuttavia, la quarta commissione di ricorso dell’UAMI ha poi ammesso l’appello, sostenendo che il titolo si riferisce univocamente a quel libro specifico e che “Anna Frank” non è un termine descrittivo, bensì un nome proprio che non è diventato di significato comune in quel contesto. Questa decisione, pur controversa, ha evidenziato come la notorietà di un’opera non precluda necessariamente la registrabilità del suo titolo come marchio.
La Tutela delle Frasi Celebri: Tra Diritto d’Autore e Marchio
E le frasi celebri? Un’espressione iconica come “Sono il Re del Mondo!” o “Luke, io sono tuo padre”, oppure “Nessuno può mettere Baby in un angolo“, gode di protezione?
Generalmente, una singola frase celebre (anche se originale e d’impatto) è troppo breve per essere considerata un’opera in sé ai sensi del diritto d’autore. Le opere sono tutelate per la loro forma espressiva completa, non per singoli frammenti. Quindi, replicare una frase famosa non costituisce, di per sé, violazione di diritto d’autore.
Tuttavia, una frase celebre può essere tutelata come marchio registrato se viene utilizzata come segno distintivo per prodotti o servizi. Se la frase è diventata così iconica da identificare in modo univoco l’origine commerciale di un bene (es. “Just Do It” per Nike), allora può essere registrata come marchio. In quel caso, l’uso non autorizzato per scopi commerciali su prodotti o servizi rientranti nelle classi di registrazione del marchio sarebbe una violazione della proprietà industriale. La chiave è la sua funzione di distinguere prodotti o servizi sul mercato, non il suo valore creativo intrinseco come parte di un’opera.
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