Convenzione Europea di coproduzione cinematografica
La Convenzione europea di coproduzione cinematografica è applicabile alle coproduzioni multilaterali o bilaterali anche in mancanza di uno specifico trattato. Sulla base di trattati stipulati dallâItalia con altri Stati, le imprese cinematografiche possono partecipare con imprese estere alla produzione di film. Gli accordi di coproduzione bilaterale tra Italia e altri Paesi sono 26.
Convenzione europea di coproduzione cinematografica
La convenzione Europea è aperta agli Stati membri del consiglio dâEuropa e agli altri Stati che prendono parte alla Convenzione Culturale Europea. Anche se un accordo bilaterale è unâopzione piĂš appetibile, la Convenzione è un minimo comun denominatore largamente accettato, il che rende piĂš facile che tutta una serie di coproduzioni in Europa riescano a procedere. Essa è uno strumento particolarmente efficace nelle coproduzioni che vedono coinvolti tre produttori da tre diversi Paesi, e può inoltre sostituire un accordo di coproduzione tra due Paesi in caso di assenza dello stesso.
Convenzione europea di coproduzione cinematografica: scopo
Lo Scopo della Convenzione: è di incoraggiare lo sviluppo di coproduzioni cinematografiche multilaterali, di salvaguardare la libertà di creazione e di espressione e di difendere le differenze culturali dei diversi Paesi europei.
I Paesi sottoscrittori della Convenzione sono:
Albania, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia ExâRepubblica Jugoslava di Macedonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Montenegro Norvegia Paesi Bassi Polonia Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Russia, Serbia, Slovenia, Spagna Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria.
La Convenzione si applica:
- alle coproduzioni che associano almeno tre coproduttori che risiedono in tre Parti diverse della Convenzione; e
- alle coproduzioni che associano almeno tre coproduttori che risiedono in tre Parti differenti della Convenzione nonchĂŠ uno o piĂš coproduttori che non risiedono in questâultime.
- La partecipazione complessiva dei coproduttori che non risiedono nelle Parti della Convenzione non può tuttavia superare il 30 per cento del costo totale della produzione. In ogni caso, la presente Convenzione si applica soltanto a condizione che lâopera coprodotta risponda alla definizione di opera cinematografica.
Le definizioni della Convenzione:
- ÂŤopera cinematograficaÂť: designa le opere di qualsiasi durata e su qualsiasi supporto, in particolare le opere cinematografiche di fiction, di animazione ed i documentari, conformemente alle disposizioni relative allâindustria cinematografica esistente in ciascuna Parte interessata, destinati ad essere diffusi nelle sale cinematografiche;
- ÂŤcoproduttoriÂť: designa le societĂ di produzione cinematografica o i produttori che risiedono nelle Parti contraenti della presente Convenzione e sono legati da un contratto di coproduzione;
- ÂŤcoproduzione multilateraleÂť: designa unâopera cinematografica prodotta da almeno tre coproduttori;
- il termine ÂŤopera cinematografica europeaÂť designa le opere cinematografiche che rispondono alle condizioni definite nellâallegato II, parte integrante della presente Convenzione. Unâopera cinematografica è europea se essa contiene almeno 15 punti su un totale di 19, in base ai criteri riportati nella scala qui di seguito.
Tenuto conto delle esigenze della sceneggiatura, le autoritĂ competenti possono, dopo essersi messe dâaccordo tra loro, e qualora esse ritengano che lâopera rifletta comunque lâidentitĂ europea, ammettere al regime della coproduzione unâopera con meno dei 15 punti normalmente richiesti.
Elementi europei: Punti di valutazione
Gruppo autori
- Regista 3
- Sceneggiatore 3
- Compositore 1
Gruppo interpreti
- Primo ruolo 3
- Secondo ruolo 2
- Terzo ruolo 1
Gruppo tecnica e ripresa
- Immagine 1
- Suono e missaggio 1
- Montaggio 1
- Scene e costumi 1
- Studio o luogo delle riprese 1
- Luogo della postproduzione 1
Convenzione europea di coproduzione cinematografica: condizioni previste
Le proporzioni minime (10%) e massime (70%) degli apporti dei coproduttori, il diritto di comproprietĂ di ciascun coproduttore del negativo originale, delle immagini e delle musiche, il generale equilibrio degli investimenti e delle partecipazioni tecniche ed artistiche obbligatorie (proporzionali allâimpegno finanziario), le misure che le Parti devono prendere al fine di facilitare la realizzazione, lâesportazione e la partecipazione a festival delle opere cinematografiche ed il diritto di una Parte di esigere una versione finale cinematografica nella sua lingua.
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