Logo, slogan e opere su commissione: di chi sono i diritti d’autore?

Opera creata su commissione

Logo, slogan e opere su commissione: di chi sono i diritti d’autore?

In questa guida:

  • Il principio: l’autore è sempre chi ha creato l’opera
  • Cosa acquista il committente — e cosa no
  • Il caso del logo: il designer mantiene i diritti morali
  • Il caso dello slogan: la sentenza della Cassazione del 2016
  • Cosa deve contenere il contratto
  • Quando la commissione riguarda altri settori

Hai commissionato un logo a un grafico, uno slogan a un copywriter, un’identità visiva a un’agenzia. Hai pagato. Pensi di essere il proprietario di quelle opere. In molti casi non è così — o almeno, non nel senso pieno del termine. Il diritto d’autore italiano distingue tra chi ha creato l’opera e chi ne ha i diritti di sfruttamento economico, e questa distinzione ha conseguenze concrete su cosa puoi fare con quell’opera, come puoi usarla e chi può impedirtelo.

Il principio: l’autore è sempre chi ha creato l’opera

In Italia, la Legge sul Diritto d’Autore (L. 633/1941) stabilisce un principio non derogabile: l’autore è sempre e solo la persona fisica che ha creato l’opera con il proprio ingegno. Il fatto di aver pagato per quell’opera — anche a prezzo pieno, anche con un contratto firmato — non trasferisce automaticamente la paternità intellettuale. Il designer che ha progettato il tuo logo rimane il suo autore. Il copywriter che ha scritto il tuo slogan rimane il suo autore.

Questo ha implicazioni precise. I diritti morali — il diritto alla paternità dell’opera, il diritto di opporsi a modifiche che ne pregiudichino l’integrità — sono inalienabili. Non possono essere ceduti per contratto, nemmeno se il contratto lo prevede esplicitamente: quella clausola sarebbe nulla. L’autore li mantiene per tutta la vita, e i suoi eredi li esercitano dopo la sua morte.

Cosa acquista il committente — e cosa no

Quello che il committente acquista attraverso il pagamento e il contratto sono i diritti patrimoniali — la facoltà di usare, riprodurre, distribuire e sfruttare economicamente l’opera per gli scopi per cui è stata commissionata. Ma solo nei limiti di quei scopi, e solo nella misura in cui il contratto li definisce.

Questo è il punto critico: i diritti patrimoniali non ceduti rimangono all’autore. Se hai commissionato un logo per il tuo sito web e non hai specificato nient’altro, il tuo grafico potrebbe sostenere di non aver ceduto i diritti per l’uso su merchandise, packaging o campagne pubblicitarie. Senza un contratto chiaro, ogni uso che va oltre lo scopo originario della commissione diventa potenzialmente contestabile.

Liberatoria slogan

Il caso del logo: cosa può fare il designer

Il grafico che ha progettato il tuo logo mantiene i diritti morali sull’opera. In pratica questo significa che può — e in alcuni casi deve — essere riconosciuto come autore del lavoro. Significa anche che può opporsi a modifiche che ritiene lesive della sua reputazione professionale o dell’integrità del design originale, anche se tu sei il committente e hai pagato.

Nella prassi del settore questo raramente diventa un problema, perché la maggior parte dei designer accetta che il cliente usi e modifichi il logo come ritiene opportuno. Ma senza un contratto che regoli esplicitamente la questione, il designer ha in teoria gli strumenti giuridici per opporsi — e qualcuno li ha usati.

Sul fronte dei diritti patrimoniali, il contratto dovrebbe specificare: uso del logo su tutti i supporti fisici e digitali, possibilità di modifica e adattamento, uso in campagne pubblicitarie, estensione geografica della licenza, cosa succede se il rapporto professionale si interrompe prima del completamento del lavoro.

Il caso dello slogan: la sentenza della Cassazione del 2016

Per gli slogan e i testi creativi, la situazione ha una particolarità importante chiarita dalla Corte di Cassazione con una sentenza del 2016. La Corte ha stabilito due cose rilevanti.

La prima: uno slogan può essere un’opera creativa protetta dal diritto d’autore. Non tutti gli slogan lo sono — quelli banali o puramente descrittivi non raggiungono la soglia di creatività richiesta — ma quelli originali e caratterizzati da un apporto intellettuale personale del copywriter sì.

La seconda, più importante per il committente: in presenza di un contratto di prestazione d’opera, il committente acquista i diritti di sfruttamento economico in modo automatico, senza che sia necessario un atto di trasferimento separato e scritto. Questi diritti passano a titolo originario per effetto del contratto stesso, anche se il compenso non è specificato in modo dettagliato.

Questo principio — che differisce da quanto previsto per altre tipologie di cessione dei diritti — semplifica la posizione del committente ma non elimina il problema: il contratto deve comunque definire quali usi sono autorizzati, per quanto tempo e in quale territorio. Un’autorizzazione generica non equivale a una licenza illimitata.

Cosa deve contenere il contratto

Che si tratti di un logo, di uno slogan, di una campagna visiva o di qualsiasi altra opera creativa commissionata, il contratto dovrebbe definire con precisione almeno sei elementi.

L’oggetto della commissione: descrizione precisa dell’opera da realizzare, con le specifiche necessarie a evitare contestazioni sul risultato finale.

diritti ceduti: quali diritti patrimoniali passano al committente, per quali utilizzi, su quali supporti e piattaforme. Più è specifico, meno è contestabile.

Il territorio: i diritti ceduti coprono solo l’Italia? L’Europa? Il mondo intero? È un dettaglio rilevante per chi opera o potrebbe operare in mercati internazionali.

La durata: la cessione è permanente o temporanea? Per alcune tipologie di opere, una licenza a tempo determinato è più appropriata di una cessione definitiva.

La possibilità di modifica: il committente può adattare, modificare o far modificare l’opera da terzi senza ulteriore autorizzazione dell’autore?

La clausola di esclusiva: l’autore può usare elementi di quel lavoro per altri clienti, o deve garantire l’esclusiva? Per loghi e identità visive questa è spesso la clausola più importante.

Quando la commissione riguarda altri settori

Le regole descritte in questo articolo si applicano principalmente alle opere di design e comunicazione — loghi, slogan, campagne pubblicitarie, naming, identità visiva. Per altri settori, la disciplina ha specificità proprie che richiedono un approfondimento separato.

→ Opere su commissione nel cinema: regista, produttore e work made for hire
→ Fotografia su commissione: diritti del fotografo e del committente
→ Architettura su commissione: chi può usare le immagini dell’opera

In sintesi

  • In Italia l’autore è sempre e solo chi ha creato l’opera — il designer, il copywriter, il creativo — indipendentemente da chi ha pagato la commissione
  • I diritti morali (paternità, integrità dell’opera) sono inalienabili e rimangono sempre all’autore; i diritti patrimoniali (uso, riproduzione, distribuzione) passano al committente tramite il contratto
  • Senza un contratto che definisca esplicitamente quali usi sono autorizzati, ogni utilizzo che va oltre lo scopo originario della commissione può essere contestato dall’autore
  • Per gli slogan, la Cassazione (2016) ha chiarito che i diritti economici passano automaticamente al committente per effetto del contratto di prestazione d’opera, senza bisogno di un atto di trasferimento separato — ma il contratto deve comunque definire l’ampiezza dell’uso autorizzato
  • Il contratto dovrebbe sempre specificare: diritti ceduti, territorio, durata, possibilità di modifica e clausola di esclusiva

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Avvocata specializzata in diritto d'autore, proprietà intellettuale e diritto dello spettacolo. A Roma dal 2003, lavoro con registi, produttori, musicisti e indipendenti — dalla fase di sviluppo fino alla distribuzione.

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