Il diritto d’autore di comunicazione al pubblico

Il diritto d'autore di comunicazione al pubblico

Il diritto d’autore di comunicazione al pubblico. La disciplina attuale: la Direttiva 2001/29/CE e la sua attuazione in Italia

La messa a disposizione al pubblico dell’opera è una modalità di sfruttamento alternativo al più classico sistema di diffusione da punto a massa; alla forma tradizionale di diffusione in cui il soggetto attivo è il fornitore, nel senso che offre i contenuti ad un pubblico potenziale vincolato alla fruizione dell’opera per canali e programmazione oraria, si accosta la modalità di diffusione a distanza da punto a punto.

Questa forma è definita bidirezionale nel senso che il fornitore invia i contenuti verso il pubblico e riceve i dati dai fruitori (come ad esempio richieste di connessione e accesso); in concreto la trasmissione è effettuata su espressa richiesta dei singoli componenti del pubblico nel luogo e nel momento che ritengono opportuni, i quali assumono quindi la veste di soggetto attivo (vi rientrano tutte le applicazioni di radiotelevisione on demand) .

La particolarità delle trasmissioni effettuate in digitale portano ad una riconsiderazione dei confini tra comunicazione pubblica e privata; il digitale permette infatti di superare gli elementi che prima dell’avvento del digitale contraddistinguevano il concetto di pubblico (la contemporaneità del godimento e la riunione in uno stesso luogo di un determinato numero di soggetti), permettendo così la fruizione individuale in momenti differenti, ma potenzialmente da parte di un numero elevatissimo di soggetti.

Venuti meno i presupposti tradizionali che permettevano di individuare le ipotesi di comunicazione al pubblico, e quindi di distinguerla oggi dalla comunicazione tra privati, è necessario definirne altri: un aiuto in tal senso può essere offerto dalla legge sul diritto d’autore, dove all’art. 15 comma 2 non considera pubblica “la esecuzione, rappresentazione o recitazione dell’opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell’istituto di ricovero, purchè non effettuata a scopo di lucro“.

Se pochi dubbi sorgono nell’applicare la disciplina sulla comunicazione al pubblico alle fattispecie in cui la comunicazione stessa avviene tra soggetti non legati dai rapporti indicati nell’art. 15 comma 2, qualcuno può emergere nel caso in cui l’utilizzazione dell’opera avviene al di fuori del nucleo dei soggetti indicati nella norma.

Nel momento in cui l’opera viene immessa nel circuito telematico, sfruttando le potenzialità dei sistemi digitali può essere inviata e comunicata all’infinito, con danno degli aventi diritto che perdono così il controllo delle proprie opere.

Il mezzo per la diffusione dell’opera è quindi considerato idoneo alla diffusione nel pubblico e pertanto l’utilizzo è concorrenziale con lo sfruttamento dell’autore.

Per tale motivo, nonostante la comunicazione telematica avvenga tra soggetti legati dai vincoli previsti dall’art. 15 comma 2, questa è soggetta ad autorizzazione.
Infine, l’art. 16 al secondo comma stabilisce che “il diritto di cui al comma 1 non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico“.

Il diritto di comunicazione al pubblico non si esaurisce con i relativi atti di esercizio, ma per ogni diffusione è necessaria la relativa autorizzazione degli autori e deve essere corrisposto il compenso stabilito ai titolari dei diritti connessi (art. 73 e 73-bis l.d.a.).

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