La revisione della sceneggiatura come incarico professionale

La revisione della sceneggiatura come incarico professionale 

Motivi della decisione

Quanto al profilo  relativo ai rapporti fra il Sig. FM (Autore) e la Produzione  giova osservare:

  • la prestazione autonoma integrale che avrebbe dovuto svolgere il Sig. FM aveva ad oggetto la realizzazione della regia cinematografica nonché la revisione della sceneggiatura del film;
  • non era previsto ex pactis che la versione definitiva della sceneggiatura dovesse essere condizionata al gradimento degli eredi del Sig. PC, protagonista della storia e letterato di fama internazionale;
  • ai co-sceneggiatori era stata fatta pervenire la prima versione della sceneggiatura con la richiesta di “tagliare” la lunghezza del testo atteso che la originaria sceneggiatura, tesa a consentire 10 giorni di riprese cinematografiche,avrebbe dovuto essere adeguata alla realizzazione di 5 giorni di riprese cinematografiche;
  • la Sig.ra M nel frattempo aveva fatto pervenire un’altra versione della sceneggiatura, senza che però venisse formulata alcuna richiesta di sorta (quale quella di rispettare l’impianto della sceneggiatura originaria);
  • il Sig. FM, con l’approvazione della Produzione, aveva modificato la versione destinata alla rappresentazione in ambito teatrale ed aveva fatto sì che la nuova sceneggiatura potesse consentire l’effettuazione di 5 giorni di riprese cinematografiche (anche per ragioni di compatibilità economica);
  • la revisione della sceneggiatura era stata di gradimento della Produzione che, con condotta concludente, la aveva integralmente remunerata (con il versamento al Sig. FM della somma pari ad € 2.500,00);
  • la Produzione era completamente in sintonia con il Sig. FM in ordine ai contenuti della revisione della sceneggiatura e si era in attesa del giorno di inizio di realizzazione delle riprese cinematografiche essendo stata svolta, senza contestazione alcuna, tutta la attività di natura propedeutica (casting per la scelta degli attori,individuazione delle locations dove sarebbero state effettuate le riprese cinematografiche,scelta della costumista,ecc…);
  • in data 09 luglio 2013 la Sig.ra M ebbe a contestare all’autore di aver completamente stravolto la sceneggiatura originale significando che, in presenza di questa condotta violativa delle intese raggiunte, mai gli eredi del Sig. PC avrebbero consentito l’inizio delle riprese cinematografiche;
  • il Sig. FM, all’esito della predetta riunione, caratterizzata da discussione animata, aveva dato la propria disponibilità per un incontro chiarificatore, ma la Produzione, interessata a girare il film, aveva comunicato al Sig. FM che doveva ritenersi rimosso dall’incarico.

Essendo questi i fatti di causa non è corretto disquisire sulla valenza semantica della locuzione revisione della sceneggiatura nel senso che, ad argomentare della società produttrice, sarebbe stata possibile una modificazione dell’impianto originario, ma giammai un “opus novum”.

Quel che rileva è che l’incarico, anche di revisione della sceneggiatura, è stato conferito senza alcun vincolo contenutistico essendo stato facoltizzato il ricorrente a realizzare una sceneggiatura che fosse depurata di incrostazioni di natura teatrale e che consentisse la riduzione del timing delle riprese cinematografiche oltre che potesse rientrare nel budget prefigurato.

E’ del pari emerso che gli esponenti apicali della Produzione abbiano interagito con il Sig. FM (al quale è stata integralmente remunerata la quota di compenso per la revisione della sceneggiatura) e che i contraenti formali abbiano avuto unità di intenti sino alla richiamata riunione del 09 luglio 2013 allorquando i rapporti fra le parti ebbero ad interrompersi (non già in ragione di problematiche di natura professionale, sibbene soltanto a causa della dichiarata volontà della Sig.ra M di non girare il film con quella sceneggiatura).

Siffatta irrevocabile determinazione(non ascrivibile in alcun modo a fatto e colpa del Sig. FM fu in sostanza “subita” dalla Produzione che, pur di girare il film, si risolse ad interrompere senza alcuna giustificazione il rapporto con il regista per reperirne un altro.

In forza dei superiori rilievi appare legittima la richiesta del Sig. FM di ricevere la somma, pari ad € 30.000,00 oltre contributi di legge, prefigurata per la remunerazione del munus di regista nonché quella-determinata in minus – pari ad € 5.000,00 per danno alla immagine professionale atteso che il Sig. FM si è trovato nella imminenza dell’inizio delle riprese cinematografiche ad essere privato del ruolo di regista con conseguente pregiudizio in termine di prestigio professionale senza aver commesso alcuna forma di illecito civile in forma di inadempimento delle obbligazioni contratte (non ravvisandosi la esistenza di ulteriori voci di danno).

Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.

PQM

Accoglie parzialmente la domanda proposta dal Sig. FM nei confronti della Produzione e,per l’effetto, la condanna  al risarcimento del danno consistente nel mancato guadagno conseguente alla revoca del contratto di regia in favore del Sig. FM in misura pari ad € 30.000,00 oltre contributi ENPALS ed INPS.

Condanna altresì la Produzione al risarcimento sempre in favore del Sig. FM del danno all’immagine dovuto alla improvvisa sostituzione a pochi giorni dalle riprese in misura pari ad € 5.000,00.

Condanna la Produzione a rifondere in favore del Sig. FM le spese del presente grado di giudizio che si liquidano nella misura complessiva di € 6.900,00 oltre rimborso forfettario spese generali,I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Roma, 06 febbraio 2017

 

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