Diritto d’autore e street art: che tutela per gli writers?

Diritto d'autore e street art: che tutela per gli writers?

Diritto d’autore e street art (di Domenico Piero Muscillo)

La tutela prestata dalla legge n. 633/1941 

Quante volte, passeggiando per la strada, ci imbattiamo in scritte, disegni sui muri degli edifici o in altri luoghi, come ad esempio fontane, sottopassi e sottopassaggi ferroviari?

Oltre ad esprimere un giudizio personale sull’opera rappresentata, forse i “passanti” si saranno chiesti:

“Chi è il proprietario dell’opera”?

“Chi è il proprietario del muro su cui l’opera viene realizzata” e “se i due soggetti dovessero coincidere”?

Ma la vera domanda è: “la legge tutela in qualche modo gli artisti (c.d. writers)?”

Ecco tutte le risposte.

Diritto d’autore e street art: Chi è il proprietario dell’opera

Il diritto d’autore in Italia è regolato dalla Legge n° 633 del 22/04/1941 e all’articolo 1 comma 1, contenuto nel Titolo 1 “ Disposizioni sul diritto d’autore” – Capo 1 “Opere protette”, disciplina l’oggetto della Legge sul Diritto d’Autore: “Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.”

Il limite

Occorre subito notare come il Legislatore dell’epoca non abbia voluto porre alcun limite alle forme di espressione dell’ingegno, appunto scrivendo “qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.”

Il testo dell’articolo 1 ha una portata dirompente

Considerato che il carattere della liceitĂ  non è un elemento essenziale affinchĂ© un’opera possa essere protetta dal diritto d’autore, gli writers (autori dei loro murales),  potranno godere dei diritti morali e di quelli economici che tutelano l’opera creativa.

In particolare: l’articolo 2, numero “4”

Prevede che siano comprese nella protezione: “le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia”.  AffinchĂ© possa trovare applicazione la Legge n. 633/1941 è necessario che l’opera sia “creativa” ossia “deve rappresentare una particolare espressione del lavoro intellettuale”.

Ciò che si tutela è l’atto creativo.

Assume importanza, in relazione al concetto di “creatività”, l’articolo 6 della Legge sul Diritto d’Autore, il quale prevede che “Il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.” 

Altrettanto importante è l’articolo 8,

il quale prevede che: “Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d’arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero.”

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