Mostre non autorizzate e diritti d’autore: il caso Banksy a Milano

Mostre non autorizzate: Banksy contro tutti, il confine tra arte e business

Mostre non autorizzate e diritti d’autore: il caso Banksy a Milano

In questa guida:

  • Banksy e Pest Control: chi detiene i diritti
  • La mostra di Milano 2018: la causa e la sentenza
  • Cosa ha stabilito il Tribunale di Milano
  • Come organizzare una mostra non autorizzata senza infrangere la legge

Banksy è probabilmente l’artista contemporaneo più esposto al mondo — e quasi sempre senza il suo consenso. La sua scelta di restare anonimo e di non autorizzare mostre commerciali ha generato un fenomeno parallelo: decine di esibizioni non autorizzate in tutto il mondo che usano il suo nome, le sue opere e la sua notorietà per vendere biglietti e merchandising. Il confine legale tra informazione culturale e sfruttamento commerciale non autorizzato è stato tracciato, almeno per l’Italia, dal Tribunale di Milano nel 2018.

Banksy e Pest Control: chi detiene i diritti

Nonostante l’anonimato dell’artista, le opere di Banksy e il suo nome sono marchi registrati dalla società Pest Control, l’unica entità che autentica e vende ufficialmente le sue creazioni. Tra i marchi registrati figurano il nome “BANKSY”, la bambina con il palloncino rosso e il lanciatore di fiori — segni distintivi che godono di tutela ai sensi del Codice della Proprietà Industriale e del diritto dei marchi europeo.

Pest Control non autorizza mostre commerciali non ufficiali e agisce attivamente contro chi usa il nome e le immagini dell’artista per finalità commerciali senza consenso.

La mostra di Milano 2018: la causa e la sentenza

Nonostante il divieto di Pest Control, la società 24 ORE CULTURA ha organizzato a Milano la mostra “The art of Banksy. A visual protest”. Pest Control ha agito in giudizio lamentando la violazione dei marchi registrati, l’attività confusoria e la condotta contraria alla correttezza professionale — sostenendo che l’uso del nome e delle opere di Banksy sui materiali della mostra e sul merchandising sfruttasse illecitamente la notorietà dell’artista a fini commerciali.

Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso solo parzialmente, tracciando una distinzione che è diventata il punto di riferimento per chiunque voglia organizzare eventi su artisti la cui opera è protetta da marchio e diritto d’autore.

Cosa ha stabilito il Tribunale di Milano

Il Tribunale ha inibito la vendita di tutto il merchandising che riproduceva il marchio e le opere dell’artista — libri, cataloghi, magliette e qualsiasi prodotto recante il nome “Banksy” o le sue immagini iconiche. L’apposizione del nome su prodotti generici costituisce violazione del marchio perché ne caratterizza l’aspetto distintivo e ne sfrutta la notorietà a fini puramente commerciali, senza alcun nesso con l’informazione culturale.

Ha invece ritenuto lecita la riproduzione delle opere sui materiali promozionali della mostra — locandine, manifesti, comunicati stampa — perché questa riproduzione serve a informare il pubblico sul contenuto dell’esposizione e non costituisce sfruttamento commerciale autonomo dell’opera.

Il principio è chiaro: si può organizzare una mostra su un artista senza il suo consenso, ma non si può usare il suo nome o le sue opere per vendere prodotti. Il confine tra informazione culturale e sfruttamento commerciale è la linea che non deve essere superata.

→ Approfondisci: il rischio di confusione e di associazione tra marchi
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Come organizzare una mostra non autorizzata senza infrangere la legge

Basandosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, il discrimine tra ciò che è lecito e ciò che non lo è è relativamente chiaro, anche se richiede attenzione nei dettagli.

È lecito usare le immagini delle opere dell’artista nei materiali informativi e promozionali della mostra — locandine, comunicati, materiali editoriali — purché questo uso serva a descrivere il contenuto dell’esposizione e non a caratterizzare prodotti commerciali autonomi.

Non è lecito vendere prodotti — libri, cataloghi, magliette, poster, gadget — che rechino il nome dell’artista o la riproduzione delle sue opere come elemento distintivo. Questo vale anche se i prodotti sono direttamente collegati alla mostra: il merchandising è sfruttamento commerciale, non informazione.

Va considerato inoltre che la Legge sul Diritto d’Autore tutela le opere originali indipendentemente dalla registrazione del marchio. Chi espone opere di un artista vivente deve verificare anche la posizione rispetto ai diritti d’autore sull’opera esposta — non solo rispetto al marchio sul nome.

→ Leggi anche: diritto d’autore di una mostra — l’allestimento del curatore è un’opera protetta?
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In sintesi

  • Il nome “Banksy” e le sue opere iconiche sono marchi registrati dalla società Pest Control, che agisce attivamente contro gli usi non autorizzati a fini commerciali
  • Il Tribunale di Milano (2018) ha stabilito che organizzare una mostra non autorizzata su Banksy è lecita, ma vendere merchandising con il suo nome o le sue opere non lo è
  • Il discrimine è tra uso promozionale (informare il pubblico sul contenuto della mostra) e sfruttamento commerciale (vendere prodotti che sfruttano la notorietà dell’artista)
  • La stessa logica si applica a qualsiasi artista la cui opera è protetta da marchio e diritto d’autore: l’uso del nome su prodotti in vendita richiede sempre autorizzazione
  • Chi organizza mostre su artisti viventi deve verificare sia la posizione rispetto al marchio sia quella rispetto al diritto d’autore sull’opera esposta — sono due livelli di tutela distinti e cumulativi

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Avvocata specializzata in diritto d'autore, proprietà intellettuale e diritto dello spettacolo. A Roma dal 2003, lavoro con registi, produttori, musicisti e indipendenti — dalla fase di sviluppo fino alla distribuzione.

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