Mostra tutelata dal diritto d’autore

Mostra tutelata dal diritto d'autore

Una mostra può essere tutelata dal diritto d’autore? La risposta è dipende. Ti spiego perché…

La creatività è il requisito richiesto dalla legge. Una mostra d’arte può essere considerata come opera d’ingegno, se dotata di creatività e originalità, così come disposto dalla legge sul diritto d’autore. Ma come possiamo parlare di creatività nel caso di semplice “esposizione”?

Quando parliamo di creatività in un contesto di gestione ovvero esposizione di diverse opere d’arte, ci riferiamo ad un concetto da valutare da un punto di vista diverso rispetto alla canonica definizione di creativo inteso come “nuovo” (creatività ed originalità di una canzone, un quadro, una scultura, un film). La creatività, in questo specifico settore, è una caratteristica da valutare in senso soggettivo e non oggettivo, riguarda non l’idea, ma la forma.

Diritto d’Autore di una mostra

Quando si può dire che una Mostra sia “meritevole di tutela”?

È fondamentale chiarire che una Mostra, per ricevere tutela, deve essere tale da esprimere, far capire all’utente quale sia l’impronta personale e la sensibilità dell’artista/curatore. È altresì necessario, ai fini del riconoscimento della tutela, la possibilità per il curatore di dimostrare attraverso prove concrete, la sua idea, il suo stile, il personale carattere, ad esempio attraverso la collocazione dei quadri, delle sculture delle quali si compone la Mostra. Deve riuscire a trasmettere la sua sensibilità, il suo personale punto di vista.

Quali i riferimenti giurisprudenziali?

Una Sentenza della corte di Cassazione (del 7 luglio 2015 n.14060) ha stabilito che una Mostra può essere considerata come tutelata dal diritto d’autore con il conseguente riconoscimento dei diritti morali e patrimoniali al curatore/autore.

Il caso sottoposto al terzo grado di giudizio, riguardava una Mostra allestita nel 2001 a Genova. I curatori lamentavano una violazione del diritto d’autore, nonché sfruttamento economico, in quanto un’emittente televisiva (Rai Sat) aveva realizzato un servizio televisivo non rispettoso dei contenuti della Mostra in oggetto. Il Giudice, appurando l’effettiva sussistenza del requisito della “creatività” nell’allestimento, e lo sfruttamento da parte dell’emittente televisiva, aveva condannato la stessa ad un risarcimento, rinviando la questione relativa alla quantificazione del danno alla Corte d’Appello di Genova. Infatti, la quantificazione del danno spetta all’autore stesso. Lo stabilisce la Legge sul diritto d’autore in applicazione del principio secondo cui, in tema di tutela di diritto d’autore: “la violazione di un diritto di esclusiva integra di per sé il danno, mentre incombe sull’autore il solo onere di quantificare il danno”.

In definitiva…opere in Mostra si…ma con carattere!!!!

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