Falsi d’autore: quali conseguenze?

Falso d’autore e copyright

Creatività ed originalità sono i requisiti richiesti dalla legge sul diritto d’autore per la tutela. Cosa accade nel caso di opere falsificate? Esistono conseguenze di non poco rilievo in tema di diritti d’autore. Ecco come ci si muove nel campo del diritto nei casi in cui ci si trova di fronte ad un falso d’autore.

Cosa si intende con l’espressione “falsi d’autore”?

Trattasi della riproduzione di quadri, di opere d’arte famose in genere, conosciute, eseguite da artisti contemporanei, spesso esposte in uffici, sale d’aspetto o salotti di casa.. ne sono pieni! Ma non solo…

Cosa accade quando un falso d’autore viene “mostrato” in una galleria ufficiale?

E’ accaduto di recente, a Genova. I quadri (20 su 21) di Modigliani erano stati falsificati. Confermato ad oggi da perizia tecnica. Rivela così l’esperta Isabella Quattrocchi, incaricata dalla procura ad effettuare la perizia “le opere sono grossolanamente falsificate, saranno rimborsati coloro che hanno visitato la mostra tra marzo e luglio 2017 ”. L’affaire Modigliani si tinge di noir… gli indagati per il tramite dei difensori potrebbero chiedere di sottoporre le tele incriminate ad ulteriore perizia, attraverso incidente probatorio.

Cosa prevede la legge in presenza di falsi d’autore?

Il Codice dei beni cultuali e del paesaggio si è attivato al fine di predisporre una tutela legale per un ambito quale il falso d’autore che è in costante crescita sul mercato, precisando che “ Non rientrano nell’ipotesi di contraffazione la vendita o la diffusione di copie di opere di pittura, scultura o grafica (ma anche di copie di oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico), dichiarate espressamente non autentiche all’atto dell’esposizione o della vendita”

Nello specifico, la legge riconosce tutela solo ed esclusivamente alle opere per cui venga dichiarata la “non autenticità”. Ma non sempre. Nel caso di sculture ottenute da calco originale a opera di terzi e non dell’autore e poi esposte come originali, il giudice ha reputato tale attività come non illecita in quanto le sculture in oggetto rappresentavano il risultato contenuto per il tramite di calchi originali, così come precisa anche la Suprema Corte, “la riproduzione da parte del detentore legittimo della matrice non configura alcuna falsificazione, giacché l’opera resta autentica” (Cass. Civ., n.29/1996).

Cosa si intende, invece, per opere “sosia”?

Si tratta di opere riprodotte in maniera perfetta, che differiscono solo nel titolo dall’originale. In tale ipotesi vi sono conseguenze legali in relazione al diritto d’autore. Gli autori (quelli veri!) detengono difatti sia diritti morali che economici in relazione allo sfruttamento della propria opera creta. Tra essi, esiste il cosiddetto “diritto di seguito” per tale intendendosi il “diritto a ricevere una percentuale sul prezzo pagato per l’opera nelle vendite, acquirente o intermediario un professionista del mercato dell’arte” Trattasi di un diritto irrinunciabile per tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dopo la morte.

In quali casi trova applicazione il diritto di seguito?

Con riguardo agli originali di opere appartenenti ad arti figurative, manoscritti, l’importante è che si tratti di opere create dall’autore o “esemplari considerati come opere d’arte e originali, nonché copie delle opere di arti figurative prodotte in numero limitato indicato dall’autore stesso o sotto la sua autorità purché siano numerate, firmate o altrimenti debitamente autorizzate dall’autore” E’ solo la presenza di certificati di autenticità rilasciati dall’autore(così come disposto nel caso concreto che riguardava l’opera Standing open structure white di Sol LeWitt) che garantisce tutela. Concetto ribadito dall’autorità francese che nella sentenza CA Paris, n. 1998/05423 ha precisato che che tale certificato conferisce conferisce “un certo valore venale a un bene all’apparenza comune […] raramente realizzato dall’artista stesso

Chi rimane escluso dal diritto di seguito?

Non potrebbe beneficiare del diritto di seguito l’autore di un’opera che non abbia rilasciato il dovuto certificato di autenticità. Seguendo tale orientamento sarebbero esclusi dal diritto di seguito anche coloro che abbiano prodotto opere sosia in quanto non caratterizzate da originalità.

Riproduzione quadri e opere: sono previste sanzioni penali?

L’art. 178 del Codice Beni Culturali prevede il reato di “contraffazione di opere d’arte” inteso quale reato che si configura ogni qualvolta venga realizzata un’opera di scultura grafica o riguardante un oggetto di antichità o di valore archeologico che siano stati contraffatti… a meno che non sia stata presentata la dovuta certificazione di “non autenticità” al momento della vendita o dell’esposizione, attraverso apposizione espressa di annotazione scritta sull’opera . Dunque non è sufficiente (al fine dell’esclusione del reato di contraffazione) che l’opera non risulti qualificata come autentica ma occorre che venga dichiarato in maniera chiara ed esplicita che si tratta di opera falsa.

Ne deriva, pertanto, che la consegna al compratore del cosiddetto “certificato di falso d’autore” non è una sorta di garanzia sulla qualità artistica della copia stessa, come spesso viene fatto credere, ma costituisce un adempimento ad un preciso obbligo di legge” (Cass. Pen., Sentenza n. 39474 del 24/09/2008).

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