Diritti d’autore sulle opere delle arti figurative e dell’architettura dell’ex Cinema America di Roma

La societĂ  Progetto Uno A R.L., proprietaria del complesso architettonico “ex Cinema America”, ha impugnato il provvedimento con cui la Direzione Generale Arte e Architettura contemporanee e Periferie urbane, su istanza degli eredi del progettista – arch. Angelo di Castro – presentata ai sensi degli artt. 20 e 23 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i., ha riconosciuto l’edificio “di importante carattere artistico”, in quanto ritenuto “esempio di rilievo nel panorama dell’architettura italiana della seconda metĂ  del Novecento per l’originalitĂ  della composizione spaziale e funzionale connessa con un’interpretazione all’avanguardia della tipologia della sala cinematografica”.

Il provvedimento è stato impugnato dalla società ricorrente che ha sostenuto che gli eredi del progettista non erano legittimati a chiedere al Ministero il riconoscimento dell’importante carattere artistico del complesso architettonico ex Cinema America, essendo tale facoltà riservata esclusivamente all’autore dell’opera, che è l’unico a potervi apportare le modifiche che si rendessero successivamente necessarie (a tal fine invoca i favorevoli precedenti, del giudice d’appello, Cons. Stato, Sez. VI, 26.07.2001 n. 4122 e 15.04.2008 n. 1749).

La controversia in esame ripropone, in parte, la questione del coordinamento delle previsioni degli artt. 20 e 23 della legge sul diritto d’autore, che pone il problema di stabilire la legittimazione degli eredi del progettista a richiedere l’accertamento del carattere di artisticità dell’opera architettonica del congiunto.

Su tale questione la giurisprudenza in materia s’è pronunciata, a partire dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n.4122 del 26 luglio 2001, chiarendo che il diritto morale di autore si estrinseca, ai sensi dell’art. 20, co. 1, L. n. 633 del 1942, nel diritto dell’autore di rivendicare la paternitĂ  dell’opera e di opporsi alle modifiche dell’opera medesima che siano di pregiudizio al suo onore o reputazione.

Tale regola subisce un temperamento per le opere architettoniche; dispone infatti il comma 2 del medesimo articolo 20, che l’autore delle opera di architettura non può opporsi alle modifiche che si rendano necessarie, durante o dopo la sua realizzazione. Tuttavia, ove all’opera sia riconosciuto importante carattere artistico, l’autore può pretendere di effettuare personalmente lo studio e l’attuazione delle modifiche.

Ai sensi del successivo art. 23, il diritto morale di autore si trasmette agli eredi.

La questione di diritto oggetto del presente giudizio attiene al coordinamento tra articolo 20 e articolo 23, L. n. 633 del 1941; in particolare, occorre stabilire se il diritto morale che si trasmette agli eredi comprenda o meno anche le facoltĂ  che l’art. 20, co. 2, attribuisce all’autore di opere architettoniche.

L’art. 23, nel disporre la trasmissibilitĂ  agli eredi, si riferisce genericamente al “diritto previsto nell’art. 20″.

In particolare, possono trasmettersi agli eredi le facoltĂ  di cui al comma 1 dell’art. 20, perchĂŠ non necessitano di esercizio personale da parte dell’autore: tali il diritto di rivendicare la paternitĂ  dell’opera e il diritto di opporsi a modifiche lesive dell’onore e reputazione.

Per quanto riguarda le facoltĂ  di cui al comma 2 dell’art. 20, spettanti all’autore di opera architettonica, le stesse vanno contemperate con le facoltĂ  inerenti al diritto di proprietĂ , che spetta a persona terza rispetto all’autore.

Pertanto, l’art. 20 co. 2 stabilisce che l’autore non può opporsi alle modifiche che si rendano necessarie durante o dopo l’esecuzione dell’opera, in funzione delle esigenze del proprietario o committente: in tal modo, viene data la prevalenza alle facoltĂ  inerenti al diritto di proprietĂ  rispetto a quelle inerenti al diritto morale di autore. Un temperamento è previsto, a favore del diritto di autore e a scapito del diritto di proprietĂ , quando all’opera sia riconosciuto importante carattere artistico, su richiesta dell’autore. In tal caso, spetta all’autore lo studio e l’attuazione delle modifiche. È evidente che nel disegno della norma il riconoscimento dell’importante carattere artistico dell’opera non è fine a sĂŠ stesso, ma strumentale allo studio e attuazione delle modifiche da parte dell’autore.

Ed è altresĂŹ chiaro che lo studio e l’attuazione delle modifiche sono facoltĂ  strettamente personali, che possono essere esercitate solo dall’autore, e non dai suoi eredi, atteso che lo studio e l’attuazione delle modifiche implicano il possesso di cognizioni tecniche e di doti artistiche che intrinsecamente appartengono solo all’autore.

Ne consegue che nel diritto morale di autore che si trasmette agli eredi ai sensi dell’art. 23, L. n. 633 del 1941, non rientrano le facoltĂ  strettamente personali di cui all’art. 20, co. 2, di chiedere il riconoscimento dell’importante carattere artistico dell’opera in funzione dello studio e attuazione delle modifiche all’opera medesima, facoltĂ  esercitabili solo dall’autore dell’opera architettonica”.

Una volta chiarito che l’intervento della autoritĂ  pubblica nella fattispecie in esame non ha autonoma valenza pubblicistica, in quanto non esercitabile d’ufficio (come sempre avviene, si ripete, ove vi sia un interesse pubblico da tutelare, non essendo ipotizzabile che la P.A. per la tutela di un interesse pubblico debba attendere inerte una iniziativa di altri soggetti privati), bensĂŹ costituente mero – sia pur, ovviamente, autorevole – supporto a pretese di natura squisitamente privatistica quali sono quelle attinenti alla tutela del diritto d’autore, appare evidente la necessitĂ  di interpretare la norma che tale intervento prevede in termini di assoluto rigore, con la conseguenza che la medesima non può essere applicata a fattispecie diversa da quella espressamente contemplata.

(T.A.R. Lazio Roma, sez. II quater, 05/12/2018, n. 11798 [Diritti d’autore – Opere delle arti figurative e dell’architettura – Riconoscimento dell’importante carattere artistico di un complesso architettonico – TitolaritĂ  della tutela)

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