Articolo 10 del codice civile: il diritto di immagine e il consenso
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Il diritto di immagine in Italia è tutelato da due norme principali: l’articolo 10 del Codice Civile e gli articoli 96 e 97 della Legge 633/1941 (Legge sul Diritto d’Autore). Insieme, queste disposizioni stabiliscono chi può usare la tua immagine, in quali condizioni e con quali limiti.
Cosa dice l’articolo 10 del Codice Civile
La norma non elenca i tuoi permessi — elenca i divieti. In sintesi: nessuno può esporre, riprodurre o mettere in commercio il tuo ritratto senza il tuo consenso, quando ciò reca pregiudizio all’onore, al decoro o alla reputazione.
Se qualcuno viola questo diritto, puoi rivolgerti all’autorità giudiziaria per ottenere due tutele distinte: la cessazione immediata dell’abuso (inibitoria) e il risarcimento del danno subito, sia patrimoniale che non patrimoniale.
Cosa si intende per “immagine” o “ritratto”
La definizione è ampia. Rientra nella tutela qualsiasi rappresentazione che ti renda riconoscibile: fotografie, video, disegni, caricature, e persino l’uso di un sosia se crea un’associazione inequivocabile con la tua persona. Non è necessario che il volto sia visibile — è sufficiente che chi guarda possa identificarti.
Quando serve il consenso
La regola generale è che il consenso serve sempre, a meno che non ricorra una delle eccezioni tassativamente previste dall’art. 97 LDA.
Il consenso può essere:
Esplicito e scritto — la forma preferibile, specialmente per usi commerciali. Deve indicare finalità, canali, durata e territorio. Un contratto vago non protegge nessuno.
Tacito o implicito — ammissibile in alcuni contesti (es. partecipare volontariamente a un servizio fotografico implica un consenso alla pubblicazione), ma deve essere chiaro e inequivocabile. Non basta la sola presenza fisica nel contesto delle riprese.
Gratuito o oneroso — puoi cedere l’uso della tua immagine senza compenso (es. per una campagna no-profit) o dietro pagamento (es. per una pubblicità). In entrambi i casi è consigliabile definire per iscritto i limiti dell’autorizzazione.
Le eccezioni: quando il consenso non è necessario
L’art. 97 LDA prevede casi in cui l’immagine può essere usata anche senza consenso. Le eccezioni sono tassative e non estensibili:
Notorietà e interesse pubblico
Le persone che ricoprono ruoli pubblici o sono diventate note per la loro attività possono essere ritratte senza consenso quando l’uso è strettamente collegato alla loro notorietà e serve a documentare fatti di interesse pubblico. La sola fama non è sufficiente: deve esserci un legame diretto con l’evento o l’attività pubblica documentata.
Scopi scientifici, didattici e culturali
L’immagine può essere usata senza consenso per finalità genuine di studio, insegnamento o divulgazione culturale, purché l’uso sia necessario al raggiungimento dello scopo e non abbia finalità commerciali.
Giustizia e ordine pubblico
Le autorità giudiziarie e di polizia possono utilizzare immagini nell’esercizio delle loro funzioni, nei limiti di legge.
In tutti questi casi, il limite invalicabile rimane lo stesso: l’immagine non può essere usata in modo da recare pregiudizio all’onore, al decoro o alla reputazione della persona ritratta.
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