L’autore cinematografico e i diritti d’autore di un film: chiarezza per proteggere la tua opera
Nel complesso mondo della produzione cinematografica, il ruolo dell’autore cinematografico e la tutela dei diritti d’autore sono questioni di fondamentale importanza. Spesso si crede che i diritti sull’opera appartengano unicamente al regista, ma la realtà è ben più articolata. La legge italiana riconosce una pluralità di co-autori, figure professionali che, con il loro contributo creativo, rendono possibile la realizzazione del film.
Chi sono i co-autori di un film?
Secondo l’articolo 45 della Legge sul Diritto d’Autore, i co-autori di un’opera cinematografica sono principalmente il regista, il soggetto (l’autore dell’idea di base), lo sceneggiatore e l’autore della musica. Questo gruppo di figure detiene i diritti morali sull’opera, che sono inalienabili e non possono essere ceduti.
Tuttavia, i diritti di utilizzazione economica sono un discorso diverso. Questi diritti, che permettono di sfruttare commercialmente l’opera (dalla proiezione in sala alla distribuzione in streaming), sono attribuiti per legge al produttore. Questa distinzione è cruciale e, se non gestita correttamente, può portare a dispute legali complesse e costose.
Come si tutelano i diritti di un film?
La chiave per una produzione senza problemi è un’attenta e precisa contrattualistica. È essenziale redigere contratti che definiscano in modo inequivocabile i ruoli, i contributi e, soprattutto, la cessione dei diritti di utilizzazione economica al produttore da parte di ogni singolo co-autore. Questo vale anche per la musica, dove un contratto di licenza o di cessione dei diritti con il compositore è indispensabile per poter utilizzare la colonna sonora senza limiti.
Una gestione legale solida previene il rischio di azioni per plagio, violazioni del diritto morale d’autore o problemi nella distribuzione. La consulenza legale specializzata diventa così un investimento essenziale, non un costo, che ti permette di concentrarti sulla tua visione creativa, sapendo che il tuo lavoro è protetto.
La gestione di un’opera è un processo delicato che richiede competenza e lungimiranza. È fondamentale avere al proprio fianco professionisti che conoscano a fondo le dinamiche del settore. Per questo, per la redazione di contratti e per ogni consulenza in materia di diritto d’autore, è utile rivolgersi agli avvocati Claudia Roggero e Donato Di Pelino.
“Proteggere un film non significa solo tutelare un’opera d’arte, ma salvaguardare un’opportunità economica e creativa.”
Per iniziare la produzione di un film, serve un produttore che, come prima cosa, ha necessità di acquisire i diritti sugli elaborati alla base dell’opera cinematografica per assicurarsi la titolarità del prodotto finale.
Ma quali sono questi accordi?
Un produttore cinematografico può commissionare l’elaborazione di un soggetto da cui trarre l’opera, ad un autore che dia vita ad una storia, sulla quale sviluppare un trattamento o anche direttamente una sceneggiatura. Più spesso, il produttore procede all’acquisto dei diritti patrimoniali e di sfruttamento economico di un soggetto o di una sceneggiatura già elaborati, ovvero dei c.d. diritti di riduzione cinematografica di un’opera letteraria (un romanzo, un racconto, un semplice trattamento, ecc.) dalla quale intende poi realizzare una sceneggiatura che sarà eventualmente commissionata ad autori specializzati in questo genere. In tutti questi casi il produttore stipulerà, con gli aventi diritto, un contratto – che come prescrive la legge, dovrà essere provato per iscritto – che disciplinerà l’ampiezza, le condizioni e i termini della cessione dei diritti dall’autore dell’opera letteraria – o anche dall’editore di un libro a seconda dei casi – per la realizzazione di un film.
Altro co-autore dell’opera filmica è il regista (direttore artistico) al quale il produttore affida la direzione creativa e artistica del film. La prestazione del regista non è dunque limitata alla messa a disposizione delle sue energie fisiche, ma anche all’apporto creativo che dovrà quindi anch’esso essere disciplinato in un apposito contratto.
Per quanto riguarda la musica, il produttore può commissionare a un compositore la realizzazione di musiche originali e, anche in questo caso, dovrà acquisire dall’autore della musica – che sarà un co-autore del film – tutti i diritti patrimoniali e di sfruttamento economico o quanto meno i c.d. diritti di sincronizzazione consistenti nel diritto di utilizzare la musica in abbinamento alle immagini del film. Diverso è il caso in cui la colonna sonora del film sia costituita anche (o solo) da musiche c.d. di repertorio e quindi già esistenti, ovvero il film contenga brani musicali. Il produttore in questi casi dovrà procedere all’acquisto in licenza dei relativi diritti di sincronizzazione nel film da parte dei rispettivi titolari.
Quali sono gli accordi con i compositori per la creazione di una colonna sonora originale?
Per un produttore, l’accordo con un compositore per una colonna sonora originale è un momento cruciale che va ben oltre la semplice commissione di un brano. Il problema principale risiede nella definizione dei diritti d’autore e di sfruttamento economico. Senza un contratto chiaro, si rischia di ritrovarsi in situazioni complesse, dove la proprietà della musica non è definita, impedendo la distribuzione e l’uso del film in futuro. La soluzione è un contratto di cessione dei diritti o di licenza che stabilisca inequivocabilmente che il produttore acquisisca i diritti di utilizzazione economica dell’opera musicale, specificando per quali mezzi (cinema, TV, streaming, DVD) e per quale durata. Questo accordo deve essere redatto con precisione per evitare ambiguità e tutelare l’investimento. Affidarsi a professionisti legali specializzati è l’unico modo per risolvere preventivamente questi problemi e assicurare che la tua produzione non si fermi per una questione legale. .
Se ti interessa saperne di più sulla gestione dei diritti d’autore ai fini della realizzazione del film
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La causa tra le società di produzione LKL Productions e Silver Reel, e lo scrittore-produttore Ron Terry, insieme alla società di investimento Chesterton Capital, riguarda un contratto di opzione per la sceneggiatura del film “Get It While You Can”.
LKL e Silver Reel avevano pagato 117 mila dollari per i diritti esclusivi sulla sceneggiatura, ma l’accordo era subordinato al rimborso di 1,7 milioni di dollari che Terry doveva a Chesterton Capital. I produttori hanno scoperto che i termini del prestito di Chesterton a Terry erano “usurai, illegali e inapplicabili”, con un tasso d’interesse del 235%.
Secondo la citazione, Terry avrebbe accettato questi termini a causa della sua precaria condizione di salute e finanziaria. Mentre LKL e Silver Reel cercavano di negoziare un accordo più equo, Terry e Chesterton avrebbero tentato di vendere la sceneggiatura ad altre parti, violando l’accordo di opzione. I produttori hanno quindi chiesto al giudice di prorogare il termine dell’opzione e di bloccare la vendita della sceneggiatura a terzi.
Abbiamo parlato dell’autore cinematografico e dei diritti di sfruttamento di un film. Per quanto riguarda il diritto morale d’autore, anche per l’opera cinematografica, si applica quanto stabilito dalla legge in merito alle opere dell’ingegno.
Ma in questo caso, che cosa potrebbe configurare una lesione del diritto morale d’autore?
Potrebbe essere considerato lesivo, per esempio, aggiungere il sonoro a un film muto, prescindendo dal consenso dell’autore oppure colorare un film che era stato girato in bianco e nero.
Un esempio è il film Giungla d’Asfalto (The Asphalt Jungle) del 1950, diretto da John Huston. Quando la Turner Entertainment Company decise di trasmettere il film a colori, gli eredi di Huston si opposero, sostenendo che colorare l’opera ne snaturasse il valore artistico originale. La Corte di Cassazione francese diede loro ragione, riconoscendo che una modifica di tale portata poteva violare i diritti morali dell’autore.
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