Tra il 2021 e il 2022, gli NFT musicali erano ovunque. Kings of Leon vendevano album come token, DJ e artisti emergenti raccoglievano decine di migliaia di dollari per singole tracce, e le promesse di “disintermediazione totale” e “royalties passive per sempre” si moltiplicavano. Poi il mercato è crollato — i volumi di trading NFT sono scesi di oltre il 97% dai massimi, i principali marketplace hanno rimosso le royalties obbligatorie, e molti artisti si sono ritrovati con token invenduti e community svanite.
Nel 2025, gli NFT musicali non sono scomparsi — ma il contesto è radicalmente cambiato. Per un artista o un’etichetta che considera questo strumento, la valutazione deve essere sobria e le questioni legali restano le stesse di allora — anzi, si sono aggiunte nuove regole europee che cambiano il quadro.
Cos’è un NFT musicale: il punto di partenza
Un NFT (Non-Fungible Token) musicale è un certificato digitale unico registrato su blockchain che rappresenta la proprietà di un oggetto digitale specifico — un file audio, un artwork, un contenuto esclusivo legato a un brano. Il token è “non fungibile” perché ogni NFT è unico e non intercambiabile con un altro della stessa serie (a differenza delle criptovalute, dove un bitcoin vale esattamente quanto un altro bitcoin).
La blockchain garantisce l’autenticità e la tracciabilità della proprietà nel tempo — chiunque può verificare chi detiene quel token e l’intera storia delle sue transazioni. Questo è il valore tecnologico reale degli NFT: la prova di proprietà verificabile e immutabile su un registro pubblico.
Il problema è che “possedere l’NFT” e “possedere i diritti sull’opera musicale” sono due cose completamente diverse — e la confusione tra i due ha alimentato buona parte dell’hype degli anni passati.
Token NFT e diritto d’autore: due cose distinte
Acquistare un NFT musicale non trasferisce automaticamente i diritti d’autore sull’opera. Il token è un certificato digitale — non è il brano, non sono i diritti sul brano. L’acquirente ottiene solo ciò che è espressamente elencato nello smart contract associato all’NFT.
Nella maggior parte dei casi, questo significa: il diritto di ascolto personale del file associato al token, la visualizzazione dell’artwork digitale, la partecipazione a eventi o community riservati ai detentori. I diritti di riproduzione, distribuzione, sincronizzazione e comunicazione al pubblico — i diritti patrimoniali dell’art. 13 LDA — rimangono in capo all’autore a meno che non siano espressamente ceduti nel contratto che accompagna l’NFT.
Questa distinzione deve essere chiara nello smart contract e nella documentazione dell’NFT. Un acquirente che paga migliaia di euro per un NFT musicale pensando di acquisire i diritti di sincronizzazione per usare il brano in un film ha ragione di aspettarsi un contratto che lo dica esplicitamente — se non c’è, non ha quel diritto.
→ Approfondimento: Cessione dei diritti d’autore: cosa si cede e cosa resta
La complessità dei diritti multi-soggetto
In un singolo brano musicale commerciale, i titolari di diritti sono tipicamente molteplici: l’autore del testo, il compositore della musica, l’arrangiatore, l’interprete, il produttore discografico e l’etichetta. Ognuno detiene diritti specifici — e tutti devono autorizzare la creazione di un NFT che includa la loro contribuzione.
Un cantautore che ha firmato con un’etichetta ha quasi certamente ceduto all’etichetta i diritti sul master recording — la registrazione del brano. Creare un NFT che include quel master senza l’accordo dell’etichetta è una violazione contrattuale e del diritto d’autore, indipendentemente da quanta creatività l’artista abbia messo nell’opera.
La situazione è più semplice per un cantautore indipendente senza etichetta che ha scritto, composto e registrato il brano da solo — ma anche qui va verificata la posizione della collecting society e degli eventuali co-autori.
Prima di creare qualsiasi NFT che includa musica prodotta con terzi, è indispensabile mappare tutti i titolari di diritti e verificare i contratti esistenti.
Cosa rimane di utile: i casi d’uso concreti
Al di là dell’hype, esistono casi d’uso concreti in cui gli NFT possono avere senso per un artista musicale nel 2025.
Edizioni limitate e collezionismo digitale. Per artisti con una fanbase fedele, la vendita di edizioni limitate (artwork esclusivi, versioni alternate di un brano, note di produzione, contenuti dietro le quinte) come NFT può funzionare come strumento di monetizzazione diretta — simile al merchandising fisico ma digitale.
Finanziamento anticipato di progetti. La pre-vendita di NFT come forma di crowdfunding per finanziare la produzione di un nuovo album o un tour è uno dei modelli più solidi — l’NFT rappresenta un impegno anticipato del fan che riceve contenuti esclusivi in cambio.
Partecipazione ai proventi. Alcuni artisti hanno strutturato NFT che conferiscono ai detentori una quota dei proventi futuri dell’opera — in sostanza, una forma di investimento. Questo modello è però quello più regolamentato (può rientrare nel MiCAR) e richiede la consulenza legale più attenta.
Le royalties sugli smart contract: cosa è successo davvero
Uno degli argomenti più usati per promuovere gli NFT musicali era la possibilità di programmare royalties negli smart contract — ogni volta che l’NFT veniva rivenduto, una percentuale andava automaticamente all’artista, creando un flusso di reddito passivo.
Nel 2022, OpenSea — il principale marketplace NFT — ha reso le royalties sugli smart contract facoltative anziché obbligatorie, per competere con marketplace concorrenti che non le applicavano. Quasi tutti i marketplace maggiori hanno seguito. Il risultato pratico è che le royalties “automatiche” sulle rivendite sono oggi largamente aggirate — il compratore e il venditore possono accordarsi per non applicarle, e il marketplace non le impone.
Questo non significa che le royalties sugli NFT siano impossibili — ma significa che dipendono dalla volontà delle parti e dalla piattaforma scelta, non da un meccanismo automatico e inviolabile come veniva presentato. Chi vuole garantirsi royalties sulle rivendite deve strutturarle contrattualmente, non affidarsi allo smart contract come unica tutela.
NFT e SIAE: due strumenti che non si sostituiscono
Una confusione ricorrente: gli NFT come alternativa alla registrazione delle opere presso le collecting society. Non è così — sono strumenti con scopi completamente diversi.
La registrazione alla SIAE serve per gestire i diritti economici del brano sul mercato tradizionale — riscuotere i compensi per trasmissione radiofonica e televisiva, esecuzione pubblica, riproduzione meccanica. Queste funzioni non vengono toccate dagli NFT.
Un NFT è un certificato di proprietà digitale su blockchain per un oggetto digitale specifico — non sostituisce, non semplifica e non compete con la SIAE. Sono due piani paralleli.
Un artista che crea un NFT del proprio brano deve comunque iscriversi alla SIAE se vuole che la collecting society gestisca i diritti economici sul mercato tradizionale. Le due cose coesistono. Anzi, l’iscrizione alla SIAE può creare vincoli su alcune forme di sfruttamento che vanno verificati prima di strutturare certi modelli di NFT.
→ Approfondimento: SIAE: come funziona la raccolta e distribuzione dei compensi
Il quadro regolatorio europeo: il MiCAR
Dal 30 dicembre 2024, il Regolamento UE 2023/1114 (MiCAR — Markets in Crypto-Assets Regulation) è pienamente applicabile in tutta l’Unione Europea. In Italia è stato recepito con decreto legislativo del 24 giugno 2024. La vigilanza è affidata a Banca d’Italia (profilo prudenziale) e Consob (trasparenza e tutela degli investitori).
Il MiCAR in linea di principio esclude gli NFT “veramente unici e non fungibili” dal suo perimetro — un NFT che rappresenta un’opera digitale unica non è una cripto-attività regolamentata dal MiCAR. Ma questa esclusione ha un limite importante: le collezioni di NFT emesse in serie numerose possono essere considerate fungibili e quindi rientrare nel perimetro del regolamento — con tutti gli obblighi che ne conseguono (white paper informativo, obblighi di trasparenza, possibile autorizzazione).
Per un artista che vende un singolo NFT unico, il MiCAR probabilmente non si applica. Per chi emette una collezione di 10.000 NFT “musicali” tutti dello stesso brano, il confine è molto meno chiaro e richiede una valutazione legale specifica.
Se l’NFT conferisce ai detentori diritti di partecipazione ai proventi dell’artista — in sostanza una quota di utili futuri — può avvicinarsi alla definizione di strumento finanziario, con conseguenti obblighi regolatori più pesanti (MiFID II, Consob).
Aspetti fiscali in Italia
La tassazione degli NFT musicali in Italia dipende dalla qualifica del venditore e dalla frequenza delle operazioni.
Per un artista che vende NFT delle proprie opere nell’ambito dell’attività professionale, i proventi sono generalmente tassati come redditi da lavoro autonomo, con la possibilità di dedurre i costi di produzione. Per un artista in regime forfettario, i proventi da NFT di proprie opere rientrano nel reddito forfettizzato.
Per vendite occasionali non nell’ambito di un’attività professionale abituale, i proventi possono rientrare tra i redditi diversi. Le criptovalute eventualmente ricevute come corrispettivo sono soggette alla normativa sulle cripto-attività — le plusvalenze da conversione in euro sono imponibili con aliquota del 26% sopra la soglia annua di 2.000 euro.
La normativa fiscale sugli NFT è ancora in evoluzione — l’Agenzia delle Entrate non ha ancora prodotto una guida specifica per gli NFT musicali. Una consulenza fiscale specializzata è indispensabile prima di strutturare qualsiasi attività significativa di emissione o vendita di NFT.
Domande frequenti
Acquistare un NFT musicale significa acquistare i diritti sul brano?
No. L’NFT è un certificato digitale di proprietà — non trasferisce diritti d’autore. L’acquirente ottiene solo ciò che è espressamente elencato nello smart contract. Diritti di riproduzione, distribuzione e sincronizzazione rimangono in capo all’autore salvo cessione esplicita.
Un artista con etichetta può creare NFT del suo brano?
Dipende dal contratto con l’etichetta. Se ha ceduto i diritti sul master recording, non può creare autonomamente NFT che lo includano. Deve verificare il contratto specifico e, se necessario, negoziare con l’etichetta.
Gli NFT musicali sono regolati dal MiCAR?
Gli NFT “veramente unici e non fungibili” sono esclusi dal perimetro del MiCAR (Reg. UE 2023/1114, pienamente applicabile dal 30 dicembre 2024). Ma le collezioni in serie numerose possono essere considerate fungibili e rientrare nel regolamento. Gli NFT che conferiscono diritti di partecipazione ai proventi possono avvicinarsi agli strumenti finanziari.
Registrare un brano alla SIAE e creare un NFT sono la stessa cosa?
No — sono strumenti completamente diversi. La SIAE gestisce i diritti economici sul mercato tradizionale (radio, TV, esecuzione pubblica). L’NFT è un certificato di proprietà digitale su blockchain. L’uno non sostituisce l’altro.
Le royalties automatiche negli smart contract funzionano davvero?
Non più in modo affidabile. Dopo che i principali marketplace NFT hanno reso le royalties facoltative (dal 2022), le royalties automatiche vengono largamente aggirate. Chi vuole garantirsi royalties sulle rivendite deve strutturarle contrattualmente, non affidarsi solo allo smart contract.
Stai valutando di creare NFT delle tue opere musicali e vuoi capire cosa puoi fare, quali diritti devi verificare e come strutturare i contratti correttamente? Contattaci — la tutela dei diritti musicali nel contesto digitale è una delle nostre aree di lavoro.
Leggi anche: Il contratto discografico · Cessione dei diritti d’autore · Royalties musicali · SIAE: come funziona · Retrocessione dei diritti
Lo Studio Legale Dandi fornisce assistenza legale in Diritto d'autore. Dai un'occhiata ai nostri servizi oppure contattaci!



