Il Gabibbo non è un plagio di Big Red. O forse lo è, almeno in parte — dipende da quale filone giuridico si guarda. La vicenda che ha opposto la mascotte della Western Kentucky University al pupazzo rosso di Striscia la Notizia è durata vent’anni, ha attraversato tre gradi di giudizio in due procedimenti paralleli, e ha prodotto esiti diversi su due piani distinti: i diritti patrimoniali e i diritti morali. È una delle cause di diritto d’autore più istruttive nella storia del cinema e della televisione italiana.
L’origine della disputa: 250 milioni di dollari e due pupazzi rossi
Big Red è la mascotte della Western Kentucky University, creata nel 1979 dallo studente Ralph Carey. È un grande umanoide rosso, goffo, con occhi sporgenti, una bocca larga e nessun naso o orecchie riconoscibili — una figura che ha vinto tre volte il premio “Key to Spirit” per le migliori mascotte universitarie americane.
Il Gabibbo è il pupazzo rosso creato da Antonio Ricci, comparso per la prima volta in Striscia la Notizia negli anni Ottanta. Anche lui è un umanoide rosso e goffo, con bocca larga e connotati buffi. La somiglianza visiva tra i due personaggi è evidente a prima vista — e su quella somiglianza si è costruita una delle cause più longeve della storia del diritto d’autore italiano.
Nel 2002 la ADFRA s.r.l., titolare dei diritti di sfruttamento di Big Red per l’Italia, avviò il primo procedimento davanti al Tribunale di Ravenna. L’anno successivo si aggiunsero la Western Kentucky University, la Crossland Enterprises e Ralph Carey. La richiesta complessiva era di 250 milioni di dollari — una cifra che dà la misura di quanto le parti valutassero i danni del presunto sfruttamento non autorizzato del personaggio.
I convenuti erano Mediaset, RTI, Fininvest, Copy s.p.a. e Giochi Preziosi. Antonio Ricci aveva dichiarato in un’intervista del 1991 su un quotidiano italiano che il Gabibbo era ispirato a “una mascotte di una squadra di basket del Kentucky” — una dichiarazione che avrebbe pesato nel secondo filone della vicenda.
Due filoni paralleli: patrimoniale e morale
La vicenda si è sviluppata su due binari distinti che è fondamentale tenere separati per capire gli esiti — spesso contraddittori — che hanno generato.
Il primo filone riguardava i diritti patrimoniali su Big Red, che appartenevano alla Western Kentucky University e ai suoi licenziatari commerciali. La causa chiedeva il riconoscimento del plagio e la cessazione della messa in onda del Gabibbo, più il risarcimento dei danni economici.
Il secondo filone riguardava i diritti morali d’autore di Ralph Carey come ideatore del personaggio — il diritto alla paternità creativa di Big Red, indipendente dai diritti patrimoniali detenuti dall’università. Su questo piano, la causa è approdata a esiti molto diversi.
Primo filone: la Cassazione n. 503/2017 e i diritti patrimoniali
Il primo filone ha percorso il tragitto classico: Tribunale di Ravenna (primo grado), Corte d’Appello di Bologna (secondo grado), Corte di Cassazione. In tutti e tre i gradi, la risposta è stata la stessa: nessun plagio.
Con la sentenza n. 503 dell’11 gennaio 2017, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei ricorrenti americani e li ha condannati al pagamento delle spese di giudizio. La motivazione si articola su due livelli distinti e indipendenti.
Il principio della creatività minima
Il primo livello della decisione riguarda Big Red in sé: la Cassazione ha confermato che Big Red non raggiungeva il livello minimo di creatività necessario per la tutela del diritto d’autore.
Per essere protetta, un’opera deve presentare un apporto creativo riconoscibile — deve riflettere scelte personali e originali dell’autore che la distinguano da ciò che esiste già. Big Red — un umanoide goffo rosso con bocca larga e occhi sporgenti — assomigliava troppo a categorie generiche di personaggi già esistenti per poter essere considerata un’espressione creativa originale tutelabile. La Cassazione ha rilevato che il personaggio assomigliava ad “altri umanoidi goffi” già presenti nel panorama dei personaggi di fantasia.
È il principio della creatività minima — lo stesso che la Cassazione italiana applica sistematicamente nel diritto d’autore: non basta creare qualcosa per avere diritto alla tutela, bisogna creare qualcosa che rechi l’impronta della propria personalità creativa in modo distinguibile da tutto ciò che esiste già.
→ Approfondimento: Creatività minima e idea/espressione: il caso Yamamoto
→ Approfondimento: Quando un’opera raggiunge il livello creativo per la tutela: il caso Giò Ponti
Il test di confondibilità tra i personaggi
Il secondo livello della decisione riguardava il confronto tra i due personaggi — e operava in via ipotetica: anche ammettendo che Big Red fosse tutelato, il Gabibbo sarebbe comunque da considerare una contraffazione?
La risposta è stata no. La Corte d’Appello di Bologna — e la Cassazione confermando — ha stabilito che il giudizio di confondibilità tra due personaggi deve essere effettuato sulla visione d’insieme suscitata nell’osservatore comune, non confrontando i singoli elementi separatamente. E nella visione d’insieme, le differenze tra Gabibbo e Big Red erano significative:
- la forma complessiva del corpo è diversa nei due personaggi
- la forma degli occhi è differente
- il Gabibbo non ha le scarpe, a differenza di Big Red
- i due personaggi hanno personalità e caratteri scenici radicalmente diversi
Queste differenze erano sufficienti ad escludere che un osservatore comune potesse confondere i due personaggi. Il plagio — sul piano dei diritti patrimoniali — non sussisteva.
Secondo filone: Ralph Carey, i diritti morali e il plagio evolutivo
Il secondo filone è più complesso e ha avuto esiti parzialmente opposti. Nel 2009, Ralph Carey — l’ideatore di Big Red come persona fisica — aveva citato separatamente RTI e Antonio Ricci davanti al Tribunale di Milano, rivendicando la violazione dei propri diritti morali d’autore: il diritto alla paternità creativa del personaggio.
Nel 2012, il Tribunale di Milano aveva concluso che il Gabibbo costituisse un plagio evolutivo di Big Red — una forma di plagio in cui l’opera derivata non copia pedissequamente l’originale ma ne mutua il nucleo creativo pur introducendo modifiche. La Corte aveva condannato i convenuti al risarcimento dei danni.
Su questo secondo filone, nel quale i diritti morali e il concetto di plagio evolutivo erano al centro, gli esiti sono stati quindi parzialmente diversi rispetto al primo.
La Cassazione n. 14635/2018 e il rinvio
La vicenda non si è chiusa nel 2017. Con ordinanza n. 14635 del 6 giugno 2018, la Corte di Cassazione ha riformato la sentenza della Corte d’Appello di Milano sul secondo filone e ha rinviato la causa alla stessa Corte per una nuova valutazione.
In parallelo, la Procura della Repubblica di Milano nell’ottobre 2020 ha esercitato l’azione penale nei confronti di Ralph Carey per il reato di falso materiale in atto pubblico — accusandolo di aver contraffatto un documento utilizzato nel contenzioso civile.
La vicenda giudiziaria complessiva — iniziata nel 2002 — è quindi rimasta aperta ben oltre la sentenza del 2017 che molti avevano interpretato come la parola definitiva. Il Gabibbo ha vinto la battaglia sui diritti patrimoniali, ma il secondo filone sui diritti morali ha avuto un percorso più articolato.
La lezione per chi crea personaggi
La vicenda Gabibbo/Big Red insegna quattro cose precise a chi crea personaggi nel settore dello spettacolo e dell’intrattenimento.
La creatività minima si documenta. Se Big Red avesse avuto una documentazione più ricca del processo creativo — schizzi originali, versioni preliminari, scelte stilistiche motivate — sarebbe stato più facile dimostrare il livello di originalità necessario per la tutela. La Cassazione ha ritenuto che il personaggio assomigliasse a categorie generiche già esistenti: una documentazione più dettagliata del processo creativo avrebbe potuto cambiare questa valutazione.
Diritti patrimoniali e diritti morali sono separati. Il fatto che la Western Kentucky University abbia perso sui diritti patrimoniali non significa che Ralph Carey, come ideatore persona fisica, non avesse diritti morali da tutelare. I due piani sono indipendenti e possono portare a esiti diversi.
Il plagio evolutivo è più difficile da escludere. Una copia identica è facile da contestare — le differenze sono evidenti. Un’opera che muta il nucleo creativo di un’altra pur introducendo modifiche è molto più difficile da gestire, e richiede un’analisi elemento per elemento dell’originalità dell’opera originaria.
Le dichiarazioni pubbliche contano. La frase di Antonio Ricci del 1991 — in cui ammetteva che il Gabibbo era ispirato a “una mascotte del Kentucky” — è stata usata nel secondo filone come prova della consapevolezza della derivazione. Dichiarazioni pubbliche sull’ispirazione di un’opera possono avere conseguenze legali decenni dopo.
→ Approfondimento: Plagio artistico: quando la somiglianza diventa violazione
→ Approfondimento: Il plagio nel diritto d’autore: guida completa
→ Approfondimento: Il diritto morale d’autore
Domande frequenti
Il Gabibbo è un plagio di Big Red?
Sul piano dei diritti patrimoniali, la Cassazione n. 503/2017 ha escluso definitivamente il plagio: Big Red non aveva creatività minima sufficiente, e comunque il Gabibbo aveva differenze visive e di personalità tali da escludere la contraffazione. Sul piano dei diritti morali dell’ideatore Ralph Carey, il secondo filone ha avuto esiti più complessi, con il Tribunale di Milano che nel 2012 aveva riconosciuto il “plagio evolutivo”.
Cos’è la creatività minima nel diritto d’autore?
Il livello minimo di originalità necessario perché un’opera sia protetta. Un personaggio generico che assomiglia a categorie già esistenti non la raggiunge. La Cassazione ha ritenuto Big Red troppo simile agli “umanoidi goffi” già esistenti per essere tutelato come opera originale.
Cos’è il plagio evolutivo?
Una forma di plagio in cui l’opera derivata non copia pedissequamente l’originale ma ne mutua il nucleo creativo introducendo modifiche. È più difficile da escludere del plagio semplice perché richiede di isolare l’apporto creativo originale e verificarne l’appropriazione indipendentemente dalle differenze formali.
Come si valuta la somiglianza tra due personaggi?
Sulla visione d’insieme nell’osservatore comune — non confrontando i singoli elementi separatamente. Le differenze nella forma del corpo, degli occhi e nell’assenza delle scarpe nel Gabibbo erano, nella visione d’insieme, sufficienti ad escludere la confondibilità con Big Red.
Quando si è chiusa definitivamente la vicenda?
Non nel 2017 come molti hanno ritenuto. La Cassazione n. 14635/2018 ha rinviato il secondo filone (diritti morali di Carey) alla Corte d’Appello di Milano per una nuova valutazione, e nel 2020 la Procura di Milano ha esercitato l’azione penale contro Carey per falso materiale in atto pubblico.
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