Il Right of Publicity: Tutela dell’Immagine tra USA e Italia

Il Right of Publicity: Tutela dell’Immagine tra USA e Italia

Il Right of Publicity è un concetto legale che protegge il diritto di una persona di controllare l’uso commerciale della propria identità, inclusi nome, immagine e voce. Questo diritto è cruciale nell’era digitale, dove l’immagine può essere facilmente riprodotta e diffusa. Esistono differenze significative nel modo in cui è concepito e applicato tra il sistema legale americano e quello italiano.

Il Right of Publicity nel Sistema Americano 

Negli Stati Uniti, il Right of Publicity non è uniformemente disciplinato a livello federale, ma varia da Stato a Stato. Alcuni Stati, come la California, hanno leggi molto ampie che includono anche i defunti, mentre altri sono più restrittivi.

Legge di New York: Un Approccio Restrittivo 

  • Protezione Circoscritta: La legge dello Stato di New York (§§ 50 e 51) protegge il Right of Publicity di una “persona, ditta o società” vivente.
  • Scopo: Impedire “usi a fini pubblicitari o a fini commerciali del nome, ritratto o immagine di qualsiasi persona vivente senza aver prima ottenuto il consenso scritto di tale persona”.
  • Caso Lindsay Lohan: L’attrice Lindsay Lohan ha accusato i creatori di Grand Theft Auto di aver copiato la sua immagine per il personaggio di Lacey Jonas, sostenendo che un gesto distintivo (come il segno V) facesse parte della sua persona protetta dal Right of Publicity di New York. Ha perso la causa perché la legge di New York è stata interpretata in modo restrittivo, limitando la protezione a nome, ritratto o immagine specifici, non a gesti o pose.

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Il Diritto all’Immagine nel Sistema Italiano

In Italia, il concetto più vicino al Right of Publicity americano è il diritto all’immagine, che rientra nei diritti della personalità e ha una duplice natura: morale e patrimoniale.

  • Natura Giuridica: In Italia, il diritto all’immagine è principalmente un diritto della personalità. Sebbene abbia una componente economica (patrimoniale), non è concepito primariamente come una “proprietà trasferibile” nel senso del Right of Publicity americano.
  • Articolo 10 Codice Civile: La legge italiana (Art. 10 Codice Civile) stabilisce che “qualora l’immagine di una persona sia esposta o pubblicata senza il consenso di questa, fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è consentita dalla legge, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni”.
  • Consenso Necessario: Il consenso è la regola generale per l’uso dell’immagine. Le eccezioni (notorietà, ufficio pubblico, necessità di giustizia o polizia, eventi pubblici) non permettono comunque un uso lesivo dell’onore o della reputazione.
  • Durata della Protezione Post-Morte: Il diritto all’immagine (nella sua componente patrimoniale) si estende agli eredi per un certo periodo dopo la morte (generalmente non così lungo come i 70 anni del diritto d’autore, e spesso legato alla persistenza dell’interesse pubblico o commerciale).
  • Risarcimento del Danno: In caso di uso illecito, la giurisprudenza italiana tende a calcolare il risarcimento basandosi sul “risparmio di spesa” (quanto l’utilizzatore avrebbe dovuto pagare per il consenso) o sul “profitto ingiusto”.

Differenze Chiave: Proprietà vs. Diritto della Personalità

Le principali differenze tra il Right of Publicity americano e il diritto all’immagine italiano risiedono nella loro concezione di fondo:

Concezione del Diritto:

  • USA (in alcuni Stati): Il Right of Publicity è sempre più visto come una proprietà trasferibile (“property right”), un asset che può essere venduto, concesso in licenza o ereditato, indipendentemente dalla persona fisica.
  • Italia: Il diritto all’immagine è primariamente un diritto della personalità, strettamente legato all’individuo e alla sua dignità, anche se con aspetti patrimoniali. Il consenso è visto come una “rimozione del divieto” piuttosto che una “cessione di proprietà”.

Protezione Post-Morte:

  • USA (alcuni Stati): Forti tutele post-mortem, con durate definite (es. California con 70 anni, proposta di New York con 40 anni).
  • Italia: Tutela post-mortem più sfumata e meno estesa, legata al permanere dell’interesse pubblico o alla lesione di reputazione per gli eredi.

Ambito di Applicazione della “Somiglianza”:

  • USA: Tentativi di ampliare la “somiglianza” a gesti, modi di fare e altre caratteristiche distintive (come nel caso Lohan).
  • Italia: Più concentrata sull’immagine o ritratto riconoscibile.

In sintesi, mentre entrambi i sistemi mirano a proteggere l’individuo dallo sfruttamento commerciale non autorizzato della propria identità, l’approccio americano, soprattutto in Stati come la California, tende a commercializzare il diritto all’immagine, trasformandolo in una vera e propria proprietà, anche dopo la morte. Il sistema italiano, pur riconoscendo la componente economica, mantiene una visione più centrata sulla persona e sulla sua dignità.

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Sono Claudia Roggero, avvocata specializzata in Proprietà Intellettuale, Diritto d’Autore e dello Spettacolo. La mia missione non è solo guidarti attraverso il labirinto normativo che governa il mondo delle arti, della musica, dell’audiovisivo, dell’editoria e del digitale. Con bravura ed una competenza d’eccellenza, mi dedico a trasformare le complessità legali in opportunità strategiche, sempre con un approccio profondamente umano.

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