Internet e le regole di naming

Internet e le regole di naming

Internet e le regole di naming

Esaminiamo le regole sui nomi a domino applicate dalla Autorità italiana di Registrazione (di seguito solo «RA»).

Revoca del nome a dominio

Secondo l’art. 11, la RA può revocare l’assegnazione di un nome di dominio, oltre che in caso di rinuncia dell’assegnatario o d’ufficio, anche “a fronte di sentenza passata in giudicato o decisione arbitrale”. Il successivo art. 11.3 specifica che con tale nozione si intende il provvedimento «che stabilisca che l’assegnatario non ne aveva diritto all’uso». Secondo il successivo comma, s un nome di dominio revocato per tale ragione viene immediatamente reso disponibile ai terzi, a meno che esista una espressa indicazione contraria nella decisione arbitrale o nella sentenza.

Internet e le regole di naming: sospensione del nome a dominio

Secondo l’art. 12 può essere ordinata la sospensione dell’assegnazione o su richiesta dell’assegnatario o per ordine dell’autorità. Ricorre quest’ultimo caso (art. 12.1) quando vi sia un «ordine dell’autorità giudiziaria notificatole nelle forme di legge o di provvedimento cautelare comunicatole dal collegio arbitrale, con cui ne venga inibito all’assegnatario l’uso». Successivamente a tale sospensione, verrà ripristinato il precedente nome di dominio solo a fronte di provvedimento esecutivo dell’autorità giudiziaria o arbitrale, che rigetti le richieste del contestatore ovvero a fronte della prova dell’estinzione del procedimento (art. 12.1, 2° comma). L’ipotesi opposta (non ripristino, bensì revoca dell’assegnazione sospesa) avrà luogo «solo a fronte di sentenza passata in giudicato o decisione arbitrale che confermi l’atto sospensivo o dichiari che l’assegnatario non ne aveva diritto all’uso» (art. 12.1, 3° comma).

Internet e le regole di naming: contestazione

La procedura di contestazione, procedura che può essere da chiunque avviata presso la RA intorno ai nomi di dominio da questa assegnati. Non ne derivano peraltro conseguenze particolari, consistendo solo in una segnalazione della contestazione al titolare del nome di dominio e nel registro della RA tramite l’inserimento della formula «valore contestato/challenged value».  In tali casi la RA riterrà risolta la contestazione nel caso in cui riceva notifica di sentenza o lodo passati in giudicato, che abbiano risolto la vertenza oppure le venga provata l’estinzione del relativo processo (art. 14.4, n. 3 e 6).

Processo chiuso in rito: che succede al dominio?

Problemi non indifferenti potranno esserci qualora il processo sia stato chiuso in rito, anziché nel merito: ad esempio per carenza di legittimazione processuale o di legitimatio ad causant o per presenza di clausola arbitrale in eventuali accordi di delimitazione di marchio, di licenza, di subfornitura o altro. Tali casi, a rigore, non sono favorevoli né all’assegnatario (art. 14.5, lett. a), né a chi ha posto la contestazione (ivi, lett. b), dal momento che dette ipotesi vanno intese come riferite a decisioni nel merito. Non essendo conveniente che la RA mantenga troppo a lungo lo stato di incertezza, ogni forma di rigetto della contestazione dovrà essere considerata come favorevole all’assegnatario e portare alla rimozione dal registro della formula «valore contestato». Al contrario, la decisione favorevole al contestatore non comporta l’automatica assegnazione del nome di dominio a suo favore, bensì solo a seguito di normale domanda di assegnazione.

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