Agente cinematografico: contratto e obblighi

La domanda che spesso mi viene posta dagli attori che hanno un agente è questa: se io, come produttore, mando un’offerta ad un agente artistico per ingaggiare un attore nel mio prossimo film, l’agente è legalmente obbligato a comunicare la mia offerta al suo cliente? Oppure può semplicemente ignorarla, se crede non valga la pena che il suo assistito prenda parte al progetto?

In sostanza la domanda è: quali obblighi sono imposti dalla legge al manager che si impegna a rappresentare l’Artista?

Obblighi giuridici dell'agente di un attore

Agenti per attori in America

In America c’è una diversa responsabilità prevista dalla legge tra agenti e manager:

  • i primi agiscono solitamente senza rappresentanza mentre
  • i secondi hanno un più ampio controllo e sono responsabili direttamente per gli accordi conclusi.

Agente per attore in Italia

In Italia, non c’è differenza tra agenti e manager, se non quella che deriva dall’accordo che viene sottoscritto dall’attore professionista quando decide di ingaggiare il proprio agente e di incaricarlo della sua rappresentanza. In sostanza la differenza è stabilita dal tipo di rapporto che si crea tra l’attore ed il suo agente.

Obblighi giuridici agente spettacolo: tra l’agente e l’attore si instaura un rapporto di agenzia

L’attore sottoscrive con l’agente un accordo di mandato che impone obblighi specifici in capo all’agente mandatario.

Di solito gli agenti hanno moduli pre-stampati anche mal redatti che fanno sottoscrivere agli attori e che, in pratica, impongono grandi obblighi in capo al mandante, solitamente in ordine alla ripartizione delle percentuali di guadagno sui lavori recuperati, e quasi nessun impegno da parte dell’agente.

Per questo motivo ho sentito spesso dire, e sinceramente sono d’accordo con chi decisamente afferma, che gli agenti funzionano, lavorano e sono necessari solo quando già sei famoso. Prima non servono.

Obblighi giuridici agente di un attore

L’obbligo più significativo dell’agente cinematografico è procurare lavoro al proprio cliente. Solo un agente di talento e autorizzato da un mandato scritto può farlo.

Un agente che ha fatto sottoscrivere al proprio rappresentato un mandato di rappresentanza (equivalente alla figura americana del manager), non è obbligato per legge a palesare o trasmettere al proprio cliente tutte le offerte che gli vengono proposte.

È lui stesso che, agendo in nome e per conto del proprio cliente, può, a sua propria discrezione, dal momento che agisce in nome e per conto del mandante, fare una selezione e decidere quali ingaggi o proposte inoltrare al proprio assistito.

I rapporti tra un attore e il suo agente

Il mandato di rappresentanza viene firmato nel momento in cui l’agenzia decide di collaborare con un attore/attrice, impegnandosi quindi a proporlo/a per i casting in lavorazione. Il mandato spiega quali saranno le condizioni di questa collaborazione dalle quali, si presume, guadagneranno entrambe le parti ed il tutto è regolato da un mandato.

L’agenzia sceglie di seguire attori sui quali guadagnerà nel momento in cui questi lavoreranno in qualche progetto che sia di cinema, televisione, pubblicità o teatro. L’agente ha diritto ad un compenso su commissione, commisurata ai corrispettivi derivanti all’artista dal contratto con il produttore.

Il guadagno è quantificabile con precisione grazie alla definizione delle percentuali che sono standard. Per tutti i lavori di cinema, televisione, teatro, radio e pubblicità la percentuale d’agenzia, calcolata rispetto al cachet che viene chiuso nel contratto dell’artista, è del 10% o del 20% (nel caso delle pubblicità e partecipazioni ad eventi).

Oggetto del mandato

Il mandante, (di seguito denominato “Artista”) conferisce al mandatario, (di seguito denominato “Agente”), che accetta, mandato esclusivo a rappresentarlo in relazione al territorio italiano nonché a quello mondiale e a promuovere la sua attività professionale di attore nell’ambito di tutti i settori dello spettacolo a titolo esemplificativo e non esaustivo: cinema, televisione, teatro, radio, pubblicità, personal appearances.

Obblighi dell’agente attori

Nel contratto di agenzia l’agente si obbliga a:

  • promuovere l’immagine, il nome e l’attività professionale dell’Artista rappresentato, attraverso incontri e colloqui con i produttori e gli operatori del settore in genere;
  • prendere in considerazione ed esaminare proposte provenienti dai produttori, e dagli operatori dello spettacolo, allo scopo di individuare le proposte e i ruoli rilevanti e adatti al mandante, o comunque meritevoli di interesse, da sottoporre al vaglio dell’Artista;
  • fornire consigli, assistenza ed informazioni, sulla situazione lavorativa generale nel mondo dello spettacolo e sulla posizione professionale dell’Artista assistito in particolare, allo scopo di aiutarlo a raggiungere una maggiore consapevolezza nelle scelte professionali ed artistiche;
  • assistere l’Artista nelle trattative riguardanti contratti di produzione artistica di ogni genere, con attenzione sia al contenuto economico degli stessi, sia a quello professionale ed artistico, in modo da tutelare nella maniera più completa gli interessi e l’immagine dell’Artista;
  • redigere i contratti riguardanti l’Artista e presenziare alla stipula degli stessi;
  • vigilare sulla la corretta ed integrale esecuzione dei contratti così conclusi;
  • fornire all’Artista, ove necessario, indicazioni sulla più idonea assistenza legale e rappresentarlo, se richiesto, anche nei rapporti e contatti con lo studio legale incaricato, le cui spese saranno a carico dell’Artista;
  • espletare tutte le pratiche relative al recupero dei compensi per i diritti di replica e successive utilizzazioni presso il Nuovo IMAIE, Movimento 7607 e presso gli altri istituti similari italiani ed esteri che abbiano sottoscritto accordi con l’Italia, qualora l’Agente ne riceva specifico mandato dall’Artista, obbligatoriamente sottoscritto da entrambe le parti ed allegato alla presente.

obblighi dell'agente

Agente per attori: il mandato senza rappresentanza

L’agente senza rappresentanza ha obblighi più blandi e meno significativi. Dunque, pur non essendo obbligato a comunicare tutte le proposte di ingaggio che vengono inoltrate al suo cliente, ha egli stesso, guadagnando sui lavori effettivamente svolti dal proprio rappresentato, un interesse a che l’attore lavori il più possibile sui progetti recuperati tramite la sua mediazione.

La differenza tra il manager e l’agente senza rappresentanza sta nell’aver sottoscritto un accordo di mandato con o senza rappresentanza e, per quanto riguarda l’agente, non esiste un obbligo previsto dalla legge di trovare ingaggi o di adoperarsi per trovarli, ma dipende dagli accordi che avete concluso con chi vi rappresenta.

Se sei un attore, quando sottoscrivi un mandato con il tuo nuovo agente, è meglio che inserisci obblighi precisi e che gli dai istruzioni chiare su quale tipo di ruolo ti piacerebbe o vorresti interpretare, oltre al corrispettivo che ti aspetti di ricevere per la tua prestazione professionale.

Ammettiamolo, uno dei motivi per i quali gli attori assumono un agente è quello di essere custoditi e curati.

Non è l’attore che deve dire “no” alle proposte ricevute e alle persone. Quindi, se un ruolo o un corrispettivo non soddisfa i criteri prestabiliti, l’agente non ha bisogno di preoccuparsi di inoltrare l’offerta ricevuta al proprio assistito. In realtà, se facesse il contrario, potrebbe effettivamente provocare una sorta di delusione da parte dell’attore che si sentirebbe “non all’altezza” rispetto alle proposte che gli venissero inoltrate senza nessun criterio.

A volte non inoltrare un’offerta è una scelta che viene presa nell’interesse dell’artista, soprattutto se esiste la concreta possibilità di un ruolo migliore e più redditizio, o semplicemente più favorevole. Se sei un produttore e la tua offerta non è nemmeno presentata all’artista, non c’è molto altro che puoi fare al riguardo. L’agente lavora per l’attore, non per il produttore.

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