Videoarte e la tutela del diritto d’autore

Videoarte e la tutela del diritto d'autore

La più importante tra le funzioni del cinema è quella di creare l’equilibrio tra l’uomo e l’apparecchiatura. Walter Benjamin fu tra i primi a riconoscere la profonda e dirompente innovazione culturale a seguito della creazione del mezzo del video. Un filmato video ha la facoltà di immagazzinare dei segmenti di spazio e tempo, mettendo in discussione il ruolo dello spettatore.

Lo compresero le avanguardie storiche, su tutte il Surrealismo trovò nel video un mezzo potentissimo per ingenerare uno shock nel pubblico, magari tagliando l’occhio dello spettatore con una lama come nel celebre Un Chien Andalou del ’29, con la regia di Luis Bunel e la partecipazione di Salvador Dalì.

La videoarte, in inglese videoart, è una tecnica artistica basata sulla creazione e produzione di immagini in movimento mediante strumentazioni video. Questa tecnica ingloba cinema, fotografia, installazioni e performance, utilizzando strumenti tecnologici abbinati a contenuti di carattere artistico.

George Maiunas, Nam June Paik,  Wolf Vostel, sono alcuni tra gli utilizzatori più celebri di questa disciplina.

La Videoarte italiana

Nel 1964 Gainfranco Baruchello (artista visivo) e Alberto Grifi (geniale videomaker e inventore) realizzavano quella Verifica Incerta che oggi può dirsi modello di tutte le sperimentazioni fondate sui montaggi video.  Un esperimento che riprendeva spezzoni di vecchi film della Hollywood Classic montati sulla base di nuovi criteri significanti, generando un nuovo codice da una materiale esistente. Poi Mario Schifano, che nel suo film Umano Non Umano iconizzava la società del tempo, mostrando per la prima volta un certo tipo di nuova vita culturale con i suoi protagonisti: il poeta Sandro Penna, Anita Pallenberg, Keith Richards, Mick Jagger.  La videoarte italiana si evolveva così intorno agli anni ’70, quando anche in Italia furono creati centri di produzione, di rilievo internazionale in cui iniziarono ad operare alcuni di quelli che sono ora riconosciuti come i maggiori esponenti storici di questo mezzo.

Dal movimento artistico della videoarte, si passa alla sua classificazione giuridica nel sistema del diritto d’autore.

Videoarte e diritto d’autore

Con riguardo alla classificazione fornita dalla legge sul diritto d’autore (art. 2, legge 22 aprile 1941, n. 633 e succ. mod.), è molto difficile far rientrare nelle categorie elencate dalla legge la videoarte con conseguente difficoltà nell’individuazione del regime dei diritti applicabile. In particolare è ancora più complesso stabilire una fattispecie giuridica per quei video nei quali il contributo creativo è attribuibile a più autori.

In questo secondo caso, generalmente le opere di videoarte vengono fatte rientrare nella categoria delle opere collettive, come per esempio, l’opera cinematografica, ricevendo cosi tutela da parte della legge. La classificazione della videoarte come opera composta, comporta diversi poteri e diritti in capo agli autori per quanto riguarda  lo sfruttamento dei diritti economici. Il diritto morale di paternità e di integrità dell’opera, invece, rimane di ciascuno di essi.

Diritti patrimoniali degli autori di videoarte

Per quanto riguarda i diritti patrimoniali spettanti agli autori di videoarte, essi sono previsti dal Titolo I (Disposizioni sul diritto d’autore), Capo III (Contenuto e durata del diritto d’autore), Sezione I (Protezione dell’utilizzazione economica dell’opera) sono:

  • il diritto di riproduzione in più esemplari dell’opera (ex art. 13 Lda);
  • il diritto di trascrizione dell’opera orale (ex art. 14 Lda);
  • il diritto di esecuzione, rappresentazione e recitazione in pubblico dell’opera (ex art. 15 Lda);
  • il diritto di comunicazione dell’opera (ex art. 16 e 16 bis Lda);
  • il diritto di distribuzione dell’opera (ex art. 17 Lda);
  • il diritto di elaborazione, traduzione e di pubblicazione delle opere in raccolta (ex art. 18 Lda);
  • il diritto di noleggio (ex art. 18 bis Lda).

Anche gli autori di videoarte hanno il diritto:

  • di agire in giudizio per ottenere sia l’accertamento sia l’inibitoria dei diritti patrimoniali per chi“…ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in virtù di questa legge oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta sia da parte dell’autore della violazione che di un intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale violazione”.
  • di utilizzazione economica dell’opera in ogni sua forma e modo, originale o derivato.

I diritti di utilizzazione economica relativi all’opera possono essere oggetto di cessione. Quelli morali sono incedibili e imprescrittibili. Per quanto riguarda il limite temporale fissato dalla legge: i diritti patrimoniali durano tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte.

Molte questioni riguardanti la Videoarte sono basate anche sulla conservazione, sulla tutela delle opere così prodotte. Come si può proteggere un’opera di Videoarte anche dal punto di vista del suo valore di scambio e come prodotto inserito nel mercato dell’arte? La risposta, anche giuridica, risiede spesso nella catalogazione, nella rigorosa attenzione ai supporti delle opere e alle relazioni con gli archivi d’artista o con gli enti deputati a gestire i diritti degli autori.

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