Reputazione, riservatezza e usi illeciti dell’immagine

Reputazione, riservatezza e usi illeciti dell'immagine

Diritto di immagine e il pregiudizio alla reputazione e all’onore o al decoro

Il diritto di immagine e il pregiudizio alla reputazione e all’onore o al decoro riguardano i casi di utilizzazioni illecite dell’immagine.

La legge vieta in ogni caso la pubblicazione dell’immagine altrui senza il consenso dell’interessato. In tale ipotesi la pubblicazione deve recare pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro della persona ritrattata.

L’antigiuridicità della divulgazione del ritratto lesiva dell’onore, del decoro o della reputazione non è esclusa dalle ordinarie cause di giustificazione previste dall’art. 97, 1° co.

Filmata con l’amante in un video di Gigi D’Alessio

Un esempio di lesione alla riservatezza e reputazione della persona ritratta riguarda il caso di una donna la cui infedeltà è diventata di dominio pubblico dopo che è stata ripresa per caso nel video musicale di “Oi nenna nè” di Gigi D’Alessio, mentre passeggiava mano nella mano con l’amante per le strade di Napoli.

All’epoca dei fatti, il video di Gigi D’Alessio aveva riscosso molto successo. Il Dvd era andato a ruba. La Sony, citata in giudizio dalla donna, si era difesa sostenendo il consenso tacito della donna ad essere filmata, considerando che il video era stato girato per strada e in pubblico. Inoltre, la Sony evidenziava il fatto che la donna aveva “soffermato lo sguardo sullo strumento di ripresa per alcuni istanti”. Sguardo che dimostrava che la donna si era accorta di essere stata inquadrata, ma che per i giudici poteva rappresentare solo curiosità verso la telecamera.

Dunque mancanza del presupposto essenziale del consenso : un semplice sguardo di curiosità verso la videocamera non è sufficiente a confermare l’autorizzazione ad essere ritratti.

A) Quando la divulgazione è lecita

È comunque lecita la pubblicazione di immagini lesive dell’onore quando:

  • sia consentita dall’interessato;
  • sia espressione del legittimo esercizio dei diritti di cronaca e di critica giornalistica.

Pertanto, la rivelazione dell’immagine di una persona, quando è effettuata in relazione ad un fatto di interesse pubblico, va in ogni caso ritenuta lecita. L’interesse pubblico consiste, ad esempio, nell’informazione della cittadinanza su eventi delittuosi.

In queste ipotesi la pubblicazione è lecita anche quando l’immagine non sia strettamente essenziale all’espletamento del diritto di cronaca.

B) Criteri di valutazione del pregiudizio

La sussistenza o meno del pregiudizio all’onore e al decoro deve essere valutata in concreto.

Devono essere considerati:

  • la persona ritratta,
  • l’attività da essa svolta,
  • l’ambiente in cui vive e
  • la sensibilità sociale del momento.

La giurisprudenza ha considerato non lesiva dell’onore, della reputazione o del decoro la pubblicazione della fotografia di una cubista scattata durante una serata in discoteca.

C) I minori

Non sono liberamente pubblicabili le immagini dei minori coinvolti in procedimenti penali né quelle di soggetti ammanettati o sottoposti ad altri mezzi di coercizione fisica.

È vietata la pubblicazione dell’immagine dei minorenni che siano coinvolti in un processo penale in veste di testimoni, persone offese o danneggiati dal reato.

Possono consentirne la pubblicazione:

  • il tribunale per i minorenni, nell’interesse esclusivo del minorenne, o
  • il minorenne stesso che abbia compiuto i sedici anni.

È vietata, salvo che la persona vi consenta, la pubblicazione dell’immagine di persona privata della libertà personale ripresa con manette ai polsi ovvero con altro mezzo di coercizione fisica.

Al di fuori delle ipotesi espressamente previste, la pubblicazione delle immagini di una persona privata della libertà personale va invece ritenuta lecita. In altri termini, la foto di un imputato in stato di arresto, se lo ritrae in una posa in cui non sono visibili le manette, non incontra alcun divieto normativo alla sua pubblicazione.

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