La Cassazione con la sentenza n. n. 22513 del 2004 ha stabilito un principio che continua a essere il riferimento principale per chiunque subisca la pubblicazione abusiva della propria immagine.
Sentenza n. 22513 del 2004: il caso Sandrelli e il diritto all’immagine
La Sentenza n. 22513 del 2004 accoglie il ricorso di Stefania Sandrelli contro un noto settimanale per soli uomini che aveva pubblicato, senza la sua autorizzazione, fotografie dell’attrice tratte dal film “La chiave”.
Il principio su cui si fonda la decisione è chiaro: chiunque pubblichi abusivamente il ritratto di una persona nota per finalità commerciali è tenuto al risarcimento del danno, la cui liquidazione deve tener conto anzitutto delle ragioni della notorietà del soggetto leso — soprattutto se questa è connessa alla sua attività artistica — e del nesso tra quella notorietà e lo sfruttamento esclusivo della propria immagine.
Il precedente: la Corte d’Appello di Roma
La Corte di Appello di Roma aveva escluso il diritto al risarcimento per l’illecita pubblicazione delle fotografie, sostenendo che l’attrice, in una certa occasione, avrebbe rifiutato di autorizzarne la pubblicazione — e che tale rifiuto avrebbe comportato la rinuncia a trarre un utile dallo sfruttamento delle immagini stesse.
Il ribaltamento della Cassazione
La Cassazione ha rovesciato questa impostazione, affermando un principio che è diventato un riferimento stabile nella giurisprudenza sul diritto all’immagine: il rifiuto alla pubblicazione non equivale all’abbandono del diritto.
Nelle parole della Corte:
Tale rifiuto non può essere equiparato ad una sorta di abbandono del diritto stesso con conseguente sua caduta in pubblico dominio, giacché nella gestione del diritto alla propria immagine ben si colloca la facoltà, protratta per il tempo ritenuto necessario, di non pubblicare determinate fotografie, senza che ciò comporti alcun effetto ablativo. Ma soprattutto la stessa gestione può comportare la scelta di non sfruttare una determinata fotografia perché lo sfruttamento può risultare lesivo, in prospettiva, del bene protetto.
Come si calcola il risarcimento
La sentenza chiarisce anche i criteri per la quantificazione del danno: l’abusiva pubblicazione, quando comporta la perdita da parte del titolare della facoltà di offrire al mercato l’uso del proprio ritratto, dà luogo al corrispondente pregiudizio (richiamando Cass. n. 4031 del 1931).
Più in dettaglio, la Corte stabilisce che:
«Lo sfruttamento illecito delle fotografie, in quanto frustrante della predetta strategia generale che solo al titolare del diritto spetta di adottare, può risultare in concreto fonte di pregiudizio ben più grave di quello che corrisponde al valore commerciale della specifica attività abusiva. Il cui risarcimento può ben essere effettuato in termini di perdita della reputazione professionale, nella specie allegata, da valutarsi caso per caso dal giudice del merito nei limiti della ricchezza non conseguita dal danneggiato, ovvero anche con il ricorso al criterio di cui all’art. 1226 c.c.»
Il principio del “prezzo del consenso” — ovvero il compenso che la persona lesa avrebbe ragionevolmente richiesto per autorizzare l’uso — si afferma qui come criterio guida per la liquidazione del danno patrimoniale, poi confermato dalla giurisprudenza successiva e ripreso dalla Cassazione n. 1875 del 2019.
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