Il diritto di seguito e il mito tragico di Millet

Il Diritto di Seguito e il mito tragico di Millet

Jean-François Millet nel 1865 vendeva il suo dipinto l'”Angelus” per la somma di 1.000 franchi. Qualche anno dopo, nel 1889, il collezionista Pierre-Eugène Secretan lo rivendette per 553.000 franchi, mentre la famiglia dell’artista viveva in condizioni di povertà.

L'”Angelus” — che secondo Salvador Dalì è “l’opera pittorica più inquietante, più enigmatica, più densa, più ricca di pensieri inconsci che sia mai esistita” — ebbe il merito di far sorgere il droit de suite: il diritto di seguito inteso come una percentuale da corrispondere all’artista sulle vendite successive della sua opera.

Cos’è il diritto di seguito

L’idea alla base del droit de suite è che le opere delle arti visive — pitture, disegni, manoscritti, sculture — non potevano essere riprodotte, e il loro valore era legato alla loro circolazione. Occorreva creare un meccanismo attraverso cui l’artista potesse godere dell’incremento di valore della propria opera nel tempo. I diritti di seguito nascono per corrispondere all’artista il giusto compenso per il merito di aver creato un’opera il cui valore cresce dopo la prima vendita.

Come funziona il diritto di seguito in Italia

La disciplina è contenuta nella L. 633/1941 agli artt. 144 e seguenti. La Direttiva europea 2001/84/CE, attuata dal D.Lgs. n. 118 del 13 febbraio 2006, ha modificato questi articoli stabilendo che il diritto di seguito:

  • viene corrisposto per le vendite in cui è coinvolto un professionista del mercato dell’arte (galleristi, case d’asta, commercianti d’arte)
  • è previsto per tutte le vendite di un’opera successive alla prima cessione da parte dell’autore
  • scatta solo se il valore dell’opera venduta è superiore a 3.000 euro

Le percentuali dell’art. 150 LDA

L’art. 150 LDA stabilisce le seguenti percentuali:

  • 4% per la parte del prezzo di vendita fino a 50.000,00 euro
  • 3% per la parte del prezzo tra 50.000,01 e 200.000,00 euro
  • 1% per la parte del prezzo tra 200.000,01 e 350.000,00 euro
  • 0,5% per la parte del prezzo tra 350.000,01 e 500.000,00 euro
  • 0,25% per la parte del prezzo superiore a 500.000,00 euro

L’importo totale del compenso non può essere superiore a 12.500,00 euro per singola vendita.

Come si calcola la soglia dei 3.000 euro: la Cassazione n. 15441/2026

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 15441 del 20 maggio 2026 (Casa d’Aste Babuino c. Prefettura di Roma), ha chiarito un punto pratico rilevante che in precedenza era oggetto di contestazione: come si determina il “prezzo della vendita al netto dell’imposta” ai sensi dell’art. 151 LDA, che definisce la base di calcolo per la soglia e per le percentuali.

La questione nasceva dal regime IVA speciale applicato alle case d’aste (art. 40-bis D.L. 41/1995, regime del margine): l’IVA non si applica all’intero prezzo di aggiudicazione ma solo al margine lordo della casa d’aste, cioè alle commissioni percepite. La Casa d’Aste Babuino sosteneva che dal prezzo di aggiudicazione dovesse essere scorporata questa IVA prima di verificare se si superasse la soglia dei 3.000 euro — il che avrebbe fatto scendere alcune vendite sotto la soglia, esonerando la casa d’aste dall’obbligo di versare il diritto di seguito.

La Cassazione ha respinto questa tesi e chiarito il principio:

Il prezzo di vendita rilevante ai fini della soglia e del calcolo del diritto di seguito è il prezzo di aggiudicazione battuto in asta — la somma che incamera il venditore — al netto dell’IVA eventualmente compresa in quel prezzo. Non si sottraggono le commissioni della casa d’aste né l’IVA che la casa d’aste versa sui propri compensi: quel prelievo fiscale riguarda il rapporto contrattuale autonomo tra la casa d’aste e le parti, ed è irrilevante ai fini del diritto di seguito.

La motivazione è coerente con la struttura del rapporto: la casa d’aste agisce come mandataria nel rapporto tra venditore e acquirente, non acquisisce la proprietà dell’opera, e riceve un compenso per i servizi offerti. Il diritto di seguito è a carico del venditore e si calcola su ciò che il venditore incassa — non su ciò che la casa d’aste guadagna.

La sentenza chiarisce anche un secondo punto: ogni vendita non dichiarata è una violazione autonoma e separata. Non si applica il cumulo giuridico previsto dall’art. 8 della L. 689/1981, che richiede un’unica azione od omissione. Una successiva transazione con la SIAE non unifica retroattivamente le infrazioni già commesse.

La sentenza è accessibile sul database istituzionale Italgiure del Ministero della Giustizia.

Chi paga e chi distribuisce: il ruolo della SIAE

L’obbligo di versare il diritto di seguito è a carico del venditore. Le case d’aste e i galleristi hanno però l’obbligo di prelevare e trattenere il compenso dal prezzo di vendita e versarlo alla SIAE nel termine stabilito: fino al momento del versamento sono costituiti depositari delle somme prelevate e rispondono in solido con il venditore.

La SIAE è la collecting society incaricata in Italia della distribuzione dei proventi del diritto di seguito. Sul sito SIAE è accessibile l’elenco degli aventi diritto alle somme non ancora riscosse — se sei un autore nel campo delle arti figurative potresti avere somme accantonate a titolo di diritto di seguito che non hai ancora riscosso.

Il diritto di seguito passa agli eredi

Un aspetto importante che spesso sfugge: il diritto di seguito non si estingue con la morte dell’artista. Si trasmette agli eredi e dura 70 anni dalla morte dell’autore — la stessa durata dei diritti patrimoniali d’autore.

Gli eredi di un artista le cui opere vengono vendute all’asta o tramite galleristi hanno diritto a ricevere le percentuali previste dall’art. 150 LDA, anche se l’artista è deceduto da decenni. Se gestisci il patrimonio di un artista — come erede o come fiduciario — vale la pena verificare se ci sono opere sul mercato secondario che generano diritto di seguito non riscosso.

Approfondimento: Diritti degli eredi di un autore: cosa sopravvive alla morte

La responsabilità del compratore

Un dettaglio che molti acquirenti ignorano: se il venditore è inadempiente e non versa il diritto di seguito alla SIAE, il compratore è solidalmente responsabile per il pagamento. Chi acquista un’opera in un’asta o da un gallerista e non si assicura che il diritto di seguito venga versato può trovarsi a dover rispondere del pagamento.

È una ragione in più per cui le case d’asta e i galleristi professionali gestiscono sistematicamente questo adempimento — non solo per obbligo di legge, ma per tutelare anche i propri acquirenti.

Domande frequenti

Cos’è il diritto di seguito?

Il diritto dell’artista visivo a ricevere una percentuale del prezzo di ogni vendita successiva alla prima della propria opera originale, quando la vendita avviene tramite un professionista del mercato dell’arte e il prezzo supera 3.000 euro (artt. 144 ss. LDA, D.Lgs. 118/2006).

Quando scatta il diritto di seguito?

Tre condizioni cumulative: vendita con intermediario professionale (gallerista o casa d’aste), vendita successiva alla prima, prezzo superiore a 3.000 euro. Le vendite dirette tra privati sono escluse.

Come si calcola la soglia dei 3.000 euro?

Sul prezzo di aggiudicazione battuto in asta — ciò che incamera il venditore — al netto dell’IVA compresa in quel prezzo. Non si sottraggono le commissioni della casa d’aste né l’IVA che la casa d’aste versa sui propri compensi: la Cassazione (n. 15441/2026) ha chiarito che quell’IVA riguarda un rapporto autonomo tra la casa d’aste e le parti ed è irrilevante ai fini del diritto di seguito.

Quali sono le percentuali?

4% fino a 50.000 euro; 3% tra 50.000 e 200.000; 1% tra 200.000 e 350.000; 0,5% tra 350.000 e 500.000; 0,25% oltre 500.000. Massimo complessivo: 12.500 euro per vendita.

Chi paga il diritto di seguito?

Il venditore è il debitore principale. La casa d’aste ha l’obbligo di prelevare il compenso e versarlo alla SIAE, rispondendo in solido con il venditore. Il compratore è anch’esso solidalmente responsabile in caso di inadempimento del venditore.

Il diritto di seguito passa agli eredi?

Sì — dura 70 anni dalla morte dell’autore. Gli eredi di artisti le cui opere circolano sul mercato secondario hanno diritto alle stesse percentuali dell’art. 150 LDA.


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A cura di Avv. Donato Di Pelino

Il Diritto di Seguito e il mito tragico di Millet

 

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Sono l'Avvocato degli artisti: norma e forma è la sintesi più adatta per descrivere quello che faccio. Da sempre mi occupo del rapporto tra il diritto e le arti, collaborando con artisti e autori in diversi campi creativi come musica, cinema, arti visive, editoria, entertainment. Scrivo recensioni e testi critici di arte contemporanea.

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