Il diritto di seguito e il mito tragico di Millet

Il Diritto di Seguito e il mito tragico di Millet

 

 

Jean-François Millet nel 1865 vendeva il suo dipinto l'”Angelus” per la somma di 1.000 franchi. Qualche anno dopo, nel 1889, il collezionista Pierre-Eugène Secretan lo rivendette per 553.000 franchi, mentre la famiglia dell’artista viveva in condizioni di povertà.

Il Diritto di Seguito e il mito tragico di Millet

L'”Angelus”, che secondo Salvador Dalì è “l’opera pittorica più inquietante, più enigmatica, più densa, più ricca di pensieri inconsci che sia mai esistita”, ebbe il merito di far sorgere il droit de suite, un diritto di seguito inteso come una percentuale da corrispondere all’artista a seguito delle vendite della sua opera.

Cos’è il diritto di seguito

L’idea alla base del droit de suite è che le opere delle arti visive (pitture, disegni, manoscritti, sculture ecc.) non potevano essere riprodotte — a parte le opere che l’autore sceglieva di riprodurre in numero limitato — e il loro valore era legato sostanzialmente alla loro circolazione. Occorreva creare un modo in cui l’artista potesse godere dell’incremento di valore della sua opera.

A tal fine, i diritti di seguito avevano lo scopo di corrispondere all’artista il giusto compenso per il merito di aver creato un’opera il cui valore cresceva nel tempo.

Come funziona il diritto di seguito in Italia

La disciplina del diritto di seguito è contenuta, a livello nazionale, nella L. 633/1941 sul Diritto d’Autore agli artt. 144 e seguenti. Successivamente, la direttiva europea 2001/84/CE, attuata dal D.Lgs. n. 118 del 13/2/2006, è intervenuta a modificare gli articoli della LDA e attualmente è stabilito quanto segue.

Il Diritto di Seguito:

  • viene corrisposto per le vendite in cui è coinvolto un professionista del mercato dell’arte (ad es. galleristi o case d’asta)
  • è previsto per tutte le vendite di un’opera successive alla prima
  • il valore dell’opera venduta deve essere superiore ai 3.000 euro

Le percentuali dell’art. 150 LDA

Nello specifico, l’art. 150 LDA identifica le seguenti percentuali da corrispondere a titolo di diritto di seguito:

  • 4 per cento per la parte del prezzo di vendita fino a 50.000,00 euro
  • 3 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra 50.000,01 e 200.000,00 euro
  • 1 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra 200.000,01 e 350.000,00 euro
  • 0,5 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra 350.000,01 e 500.000,00 euro
  • 0,25 per cento per la parte del prezzo di vendita superiore a 500.000,00 euro

L’importo totale del compenso non può essere comunque superiore a 12.500,00 euro.

Chi paga e chi distribuisce: il ruolo della SIAE

Ora vi chiederete: a chi spetta versare il compenso? E chi si occupa di distribuirlo agli autori?

La normativa risponde anche a queste domande, stabilendo che il diritto di seguito deve essere versato dal venditore, che deve occuparsi di trasmettere le informazioni per il calcolo del dovuto all’ente che in Italia ha il mandato per la distribuzione dei proventi di diritto d’autore, cioè la SIAE.

Presso SIAE è accessibile l’elenco degli aventi diritto alle somme del diritto di seguito che non hanno provveduto a riscuotere i compensi e che possono presentare la domanda. La SIAE ha messo a disposizione sul proprio sito un vademecum dedicato al diritto di seguito con tutte le informazioni necessarie e le casistiche.

Se sei un autore nel campo delle arti figurative potresti avere delle somme accantonate dalla SIAE a titolo di diritto di seguito che non hai ancora riscosso.

Il diritto di seguito passa agli eredi

Un aspetto importante che spesso sfugge: il diritto di seguito non si estingue con la morte dell’artista. Si trasmette agli eredi e dura 70 anni dalla morte dell’autore — la stessa durata dei diritti patrimoniali d’autore.

Gli eredi di un artista le cui opere vengono vendute all’asta o tramite galleristi hanno diritto a ricevere le percentuali previste dall’art. 150 LDA, anche se l’artista è deceduto da decenni. Se gestisci il patrimonio di un artista — come erede o come fiduciario — vale la pena verificare se ci sono opere sul mercato secondario che generano diritto di seguito non riscosso.

→ Approfondimento: Diritti degli eredi di un autore: cosa sopravvive alla morte

La responsabilità del compratore

Un dettaglio che molti acquirenti ignorano: se il venditore è inadempiente e non versa il diritto di seguito alla SIAE, il compratore è solidalmente responsabile per il pagamento. Chi acquista un’opera in un’asta o da un gallerista e non si assicura che il diritto di seguito venga versato può trovarsi a dover rispondere del pagamento.

È una ragione in più per cui le case d’asta e i galleristi professionali gestiscono sistematicamente questo adempimento — non solo per obbligo di legge, ma per tutelare anche i propri acquirenti.

Domande frequenti

Cos’è il diritto di seguito?

Il diritto dell’artista visivo a ricevere una percentuale del prezzo di ogni vendita successiva alla prima della propria opera, quando la vendita avviene tramite un professionista del mercato dell’arte e il prezzo supera 3.000 euro.

Quando scatta il diritto di seguito?

Tre condizioni cumulative: vendita con intermediario professionale (gallerista o casa d’asta), vendita successiva alla prima, prezzo superiore a 3.000 euro. Le vendite dirette tra privati sono escluse.

Quali sono le percentuali?

4% fino a 50.000 euro; 3% tra 50.000 e 200.000; 1% tra 200.000 e 350.000; 0,5% tra 350.000 e 500.000; 0,25% oltre 500.000. Massimo complessivo: 12.500 euro per vendita.

Chi paga il diritto di seguito?

Il venditore, che trasmette le informazioni alla SIAE. Il compratore è solidalmente responsabile in caso di inadempimento del venditore.

Il diritto di seguito passa agli eredi?

Sì — dura 70 anni dalla morte dell’autore. Gli eredi di artisti le cui opere circolano sul mercato secondario hanno diritto alle stesse percentuali dell’art. 150 LDA.


A cura di Avv. Donato Di Pelino

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Leggi anche: Diritti degli eredi di un autore · Rendicontazione e trasparenza per gli autori · La bestseller clause: adeguamento del compenso · Violazione del diritto d’autore

 

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Sono l'Avvocato degli artisti: norma e forma è la sintesi più adatta per descrivere quello che faccio. Da sempre mi occupo del rapporto tra il diritto e le arti, collaborando con artisti e autori in diversi campi creativi come musica, cinema, arti visive, editoria, entertainment. Scrivo recensioni e testi critici di arte contemporanea.

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