Nel complesso universo del diritto d’autore, spesso si tende a focalizzarsi sui diritti patrimoniali: la possibilità di riprodurre, distribuire, vendere un’opera e ricavarne un profitto. Tuttavia, esiste un’altra categoria di diritti, altrettanto – se non più – fondamentale, che tutela il legame profondo e indissolubile tra il creatore e la sua opera: i diritti morali d’autore.
Questi diritti rappresentano l’anima inalienabile dell’opera, il suo legame etico e personale con l’autore, e sono riconosciuti dalla quasi totalità degli ordinamenti giuridici ispirati alla tradizione continentale (come quello italiano).
In questo articolo tratteremo tutti gli aspetti del diritto morale d’autore in vari sistemi giuridici (compreso il nostro) analizzandone l’applicazione in alcuni casi reali.
diritti morali d’autore sono un insieme di prerogative che proteggono la personalità del creatore in relazione alla sua opera. Sono distinti dai diritti patrimoniali e, a differenza di questi ultimi, presentano caratteristiche peculiari che li rendono unici:
- Inalienabilità: Non possono essere ceduti, venduti, trasferiti o pignorati. L’autore non può rinunciarvi, neanche attraverso un contratto. Sebbene l’autore possa, in particolari circostanze, decidere di non esercitarli (ad esempio, permettendo modifiche alla sua opera), il diritto a essere riconosciuto come autore o a veder rispettata l’integrità dell’opera rimane sempre suo.
- Imprescrittibilità: Non si estinguono con il passare del tempo, né con la morte dell’autore. Persistono “per sempre”.
- Irrenunciabilità: Non è possibile rinunciare a questi diritti. Qualsiasi patto contrario sarebbe nullo.
Le diverse facce del diritto morale
I diritti morali d’autore si manifestano in diverse forme, ognuna essenziale per la tutela della personalità del creatore:
- Diritto alla Paternità dell’Opera: Questo è il diritto morale fondamentale di essere riconosciuto come creatore dell’opera. L’autore ha il diritto di rivendicare la propria maternità o paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi disconoscimento. Significa poter apporre il proprio nome sull’opera, o decidere di pubblicarla in forma anonima o sotto pseudonimo. Nessuno può attribuirsi la creazione di un’opera altrui.
- Diritto all’Integrità dell’Opera: L’autore ha il diritto morale di opporsi a qualsiasi modifica, deformazione, deturpazione o altro atto che possa recare pregiudizio alla sua opera e, di conseguenza, al suo onore o alla sua reputazione. Questo diritto protegge la visione artistica originale del creatore.
- Diritto di Pubblicazione (o di Inedito): L’autore ha il diritto morale esclusivo di decidere se e quando la sua opera debba essere pubblicata per la prima volta. Fino a quando non esercita questo diritto, l’opera rimane inedita.
- Diritto di Ritiro dal Commercio (o di Pentimento): In casi eccezionali e con il versamento di un indennizzo a chi ha acquisito i diritti patrimoniali, l’autore ha il diritto morale di ritirare l’opera dal commercio se ritiene che essa non rifletta più il suo pensiero o la sua visione artistica, o se vi siano gravi ragioni morali che lo giustifichino.
I diritti morali d’autore dopo la morte del creatore
Un aspetto cruciale dei diritti morali d’autore è la loro persistenza anche dopo la morte del creatore. Essendo imprescrittibili e inalienabili, non si estinguono. In Italia, dopo la morte dell’autore, la tutela dei diritti morali è demandata ai suoi eredi (coniuge e figli, e in assenza, altri parenti prossimi) o ad altri soggetti designati, affinché possano agire per la difesa dell’opera e della memoria dell’autore. Possono quindi, ad esempio, opporsi a un plagio postumo o a una grave alterazione dell’opera.
Perché i diritti morali sono fondamentali?
I diritti morali d’autore sono il cuore del diritto d’autore in molti paesi. Assicurano che l’opera non sia trattata solo come una merce, ma come l’espressione di una personalità. Garantiscono che, anche dopo aver ceduto i diritti economici o dopo la propria morte, il creatore continui a essere riconosciuto e la sua visione rispettata. Sono la garanzia che l’arte e la creatività mantengano il loro valore intrinseco al di là del puro sfruttamento commerciale. La loro comprensione è essenziale per autori, editori, produttori e utenti di opere creative.
Diritto morale d’autore: Civil law vs Common law
Quella dei diritti morali dell’autore è una grande invenzione propria degli ordinamenti che, come il nostro, rientrano nei cosiddetti sistemi di civil law.
Negli ordinamenti regolati invece dal diverso sistema di common law, come quelli anglosassoni, il diritto morale dell’autore non è proprio considerato. Questi paesi, per esempio il Nord America, l’Australia e il Regno Unito, che sono soggetti solo alle leggi sul copyright, considerano il diritto d’autore come una proprietà. Questo vuol dire che, una volta che l’opera viene venduta a qualcuno, l’autore non ha più potere né diritti sulla stessa.
E se pensi che la nostra legge del 1941 sia antica, tieni presente che la prima legge sul copyright in Inghilterra, risale al 1709. Sì, hai capito bene! Sto parlando dello Statuto di Anna che è stato promulgato nel 1709 ed è entrato in vigore il 10 aprile 1710. Prende il nome dalla regina Anna di Gran Bretagna, che era al tempo a capo del regno e oggi è considerato a tutti gli effetti la radice dalla quale è nata la legge sul copyright.
Come ti dicevo, una volta venduta, la proprietà non appartiene più al suo autore e il nuovo proprietario può farne ciò che vuole, persino intitolarsela e dire che è sua, senza che l’autore originario possa avanzare alcun diritto di paternità sull’opera stessa.
Questioni in tema di esercizio del diritto morale d’autore: il diritto sulla biografia
Se il protagonista della storia che vuoi raccontare fosse morto, dovresti chiedere l’autorizzazione ai suoi familiari per utilizzarla? È successo alla Universal per la biografia di Barry Seal.
Il diritto morale d’Autore e l’opera cinematografica: Il caso “The Asphalt Jungle”
Per quanto riguarda il diritto morale d’autore, anche per l’opera cinematografica, si applica quanto stabilito dalla legge in merito alle opere dell’ingegno. Ma in questo contesto specifico, che cosa potrebbe configurare una lesione del diritto morale d’autore?
Potrebbe essere considerato lesivo, per esempio, aggiungere il sonoro a un film muto, prescindendo dal consenso dell’autore, oppure colorare un film che era stato girato in bianco e nero. Queste modifiche, infatti, possono alterare profondamente l’integrità dell’opera, così come concepita dal suo creatore, andando a ledere il suo diritto morale all’integrità dell’opera stessa.
Un caso emblematico che illustra la portata dei diritti morali d’autore in ambito cinematografico è accaduto in Francia a proposito del celebre film Giungla d’Asfalto (titolo originale The Asphalt Jungle) del 1950. Il film, diretto dal maestro John Huston, si ispira al romanzo omonimo scritto, un anno prima, da W.R. Burnett.
Questi i fatti che hanno portato a un’importante pronuncia sulla tutela del diritto morale d’autore:
La Turner Entertainment Company aveva stipulato un accordo con il canale televisivo francese La Cinq, per trasmettere il film, originariamente in bianco e nero, in una versione a colori. Gli eredi di John Huston, profondamente convinti che tale alterazione avrebbe snaturato l’opera del regista, si opposero fermamente alla diffusione della versione colorata del film. Presentarono una denuncia per lesione del diritto morale d’autore e, il 23 novembre 1988, in Francia, ne fu proibita la trasmissione.
La vicenda legale non si concluse qui: il 6 luglio 1989, La Cinq vinse in appello e, approfittando della sentenza favorevole, trasmise il film proprio il 6 agosto 1989. Tuttavia, la Corte di Cassazione francese (la corte suprema) annullò successivamente la sentenza emessa il 6 luglio 1989, affermando in modo perentorio che colorare il film trasformava l’opera d’arte originale in misura tale da poter potenzialmente violare i diritti morali dell’autore. Questa decisione ha rafforzato il principio secondo cui l’integrità dell’opera cinematografica è un aspetto fondamentale del diritto morale d’autore, che deve essere tutelato anche contro modifiche che potrebbero apparire meramente tecniche o estetiche, ma che in realtà alterano la visione artistica originale.
Cosa si intende per deformazione di un’opera?
Questo esempio aiuta a capire che la deformazione di un’opera, nel caso di specie un film, può essere intesa in vari modi e anche a seconda delle epoche storiche. Intendo dire che oggi certe mutilazioni dell’opera non sono più considerate lesive. Per esempio un problema molto dibattuto (soprattutto in passato) riguardava la possibilità che gli autori di un’opera cinematografica potessero invocare l’art. 20 per opporsi alle interruzioni pubblicitarie dei propri film. Gli interessi che hanno dato origine al problema sono evidenti. Da un lato vi erano quelli delle emittenti televisive a mandare in onda il maggior numero di pubblicità per finanziare la propria attività; dall’altro vi erano gli interessi morali degli autori a non vedere falsata la propria personalità creativa attraverso l’interruzione pubblicitaria dei film; da un altro lato c’era il pubblico che aveva interesse a fruire di un’opera senza limitazioni di alcun genere. Oggi la pubblicità non è più così invasiva durante i film, anche perché abbiamo diversi altri modi per guardarli rispetto alla sola televisione che avevamo in passato.
La violazione del diritto morale d’autore e il caso “12 Anni Schiavo”
Un altro esempio di violazione dei diritti morali d’autore ha visto coinvolto il compositore Richard Friedman v. Hans Zimmer nel film 12 Anni Schiavo.
L’Hollywood Reporter segnala una causa civile instaurata negli Stati Uniti dal compositore Richard Friedman contro il compositore Hans Zimmer, 20th Century Fox, Sony Music e varie aziende collegate al film premio Oscar “12 Anni Schiavo”, per il presunto inserimento, all’interno della colonna Sonora del film, di una composizione musicale protetta da copyright.
12 Anni Schiavo: Richard Friedman v. Hans Zimmer
Secondo l’ingiunzione, depositata in una corte federale della California, il tema musicale Solomon Northup può essere ricondotto ad una composizione del 2004 di Friedman dal titolo To Our Fallen, già presente e parte del tema musicale di un’altra canzone e come tale ampiamente distribuita dal titolo American Heart.
Friedman sostiene che la musica era già stata inglobata ed utilizzata in un episodio del 2008 delle serie Desperate Housewives e che la stessa porzione musicale e’ stata registrata ed utilizzata da Zimmer nella maggior parte della colonna sonora utilizzata nel film “12 Anni Schiavo.”
Friedman fa richiesta non solo di ingiunzione e dunque lo stop alla distribuzione del film (richiesta che molto difficilmente sarà accordata dal Giudice) ma anche di essere risarcito per i danni subiti allegando “prove convincenti” – “compelling evidence of access” – di accesso e dunque successivamente utilizzo non autorizzato, da parte di Zimmer, alla musica poi utilizzata per il film.
La causa incentrata sul diritto morale d’autore
La grande particolarità della questione è che la causa instaurata da Friedman è incentrata sulla violazione del diritto morale d’autore che rappresenta una differenza chiave tra i sistemi di common law, come quello americano, nel quale il copyright è trattato come una proprietà, e di civil law, come quello di Francia e Germania oltre che il nostro, nel quale il diritto d’autore sottintende anche un diritto morale dell’autore stesso ad essere riconosciuto quale autore dell’opera.
In questi ultimi paesi, dunque, Friedman avrebbe potuto adire la paternità della composizione musicale.
Ma Friedman e Zimmer e tutte le altre parti in giudizio sono cittadini della California ovvero sono ivi domiciliati. I compositori sembrano anche aver lavorato in uno studio di Santa Monica. L’unica cosa che lega “12 Years a Slave” di Francia e Germania è che il film, ovviamente, ha avuto distribuzione internazionale.
La giurisprudenza italiana come definisce la violazione del diritto morale d’autore?
L’orientamento giurisprudenziale consolidato è quello secondo cui il diritto morale d’autore tutela l’opera da modificazioni che risultino oggettivamente pregiudizievoli per l’onore e la reputazione dell’autore, ovvero che alterino significativamente la coerenza narrativa, il significato complessivo o il valore artistico dell’elaborato. È stato ribadito che non ogni modificazione dell’opera costituisce, di per sé, violazione del diritto morale, dovendosi accertare in concreto se la variazione apportata sia dotata di un’effettiva incidenza lesiva. In particolare, l’opinione della Suprema Corte (Cass. civ., n. 23292/2015; Cass. civ., n. 20227/2013), è quella secondo cui il pregiudizio rilevante ai sensi dell’art. 20 L.A. non può essere presunto in re ipsa, ma richiede una puntuale dimostrazione dell’effetto deformante, mutilante o denigratorio dell’intervento sull’opera.
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